LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 36926/2019 proposto da:
S.M., elettivamente domiciliato in Napoli, Piazza Cavour, 139, presso lo studio dell’avvocato Luigi Migliaccio, che lo rappresenta e difende.
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato.
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 05/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/09/2021 da Dott. CRICENTI GIUSEPPE.
RITENUTO
Che:
1.- S.M. è cittadino del Gambia. Ha raccontato di essere fuggito da quel paese per evitare le vessazioni ed i pericoli derivanti dalla convivenza con la matrigna: rimasto orfano di padre da bambino, era stato, infatti, affidato alla nuova moglie del defunto, che però lo aveva sottoposto a vessazioni, facendolo lavorare, nonostante la giovanissima età, e cercando pure di avvelenarlo.
La fuga del ricorrente si è svolta anche attraverso un periodo di transito in Libia, caratterizzato anche esso da vessazioni e soprusi. 2.- Il Tribunale di Napoli ha rigettato la protezione internazionale e quella umanitaria perché non ha ritenuto credibile il racconto del ricorrente e, per altro verso, ha ritenuto che la sua condizione di salute non fosse così grave da renderlo vulnerabile ai fini della protezione umanitaria.
3.- Il ricorso è basato su due motivi. Il Ministero si è costituito tardivamente ma non ha notificato controricorso.
CONSIDERATO
Che:
5.- Il primo motivo denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, art. 3 e della L. n. 25 del 2008, art. 8.
Secondo il ricorrente, il Tribunale sarebbe venuto meno all’obbligo di cooperazione istruttoria, ed avrebbe disatteso la sua richiesta di audizione, che invece risultava necessaria, avendo il Tribunale ritenuto insufficiente l’allegazione del ricorrente sia quanto alla credibilità del suo racconto che quanto alla sua vulnerabilità.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale investito del ricorso avverso il rigetto della domanda di protezione internazionale può esimersi dall’audizione del richiedente solo se a questi sia stata data la facoltà di renderla avanti alla commissione territoriale e il Tribunale stesso, cui siano stati resi disponibili il verbale dell’audizione ovvero la videoregistrazione e la trascrizione del colloquio (attuata del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 14, comma 1) nonché l’intera documentazione acquisita (di cui all’art. 35 bis, comma 8, del citato D.Lgs.), debba respingere la domanda per manifesta infondatezza, sulla base delle circostanze risultanti dagli atti del procedimento amministrativo e del giudizio trattato avanti al tribunale medesimo (Sez. 3, 24444/2020).
Il Tribunale ha dato conto di questa scelta (p. 2) motivata dalla circostanza per cui non vi sono dubbi da risolvere, né sono stati allegati dal ricorrente fatti nuovi rispetto alla audizione in Commissione.
6.- Il secondo motivo denuncia omesso esame di un fatto rilevante e controverso.
E’ riferito alla protezione umanitaria, ed i fatti rilevanti di cui si lamenta omesso esame, in realtà, sarebbero due: le condizioni di salute del ricorrente, attestate da documentazione medica, e l’influenza avuta sulla sua vulnerabilità del periodo trascorso in Libia.
Questo motivo è fondato in parte, nei termini che seguono.
Non lo è quanto all’omesso esame della documentazione attestante lo stato di salute, che invece ha ricevuto attenzione dal Tribunale, il quale l’ha giudicata insufficiente, o meglio, ha ritenuto che non indicasse una forma grave di patologia, non curabile nel paese di origine (p. 7).
Lo è invece quanto al periodo trascorso in Libia.
Ai fini della protezione umanitaria, per valutare le condizioni di vulnerabilità si può e si deve considerare anche il vissuto del richiedente nel paese di transito, le violenze o le vessazioni subite in quella fase (Cass. 13092/2019), e tuttavia il ricorrente deve avere allegato il tipo di vessazione subita, deve indicare in che modo il periodo trascorso nel paese di transito ha inciso sulla sua situazione personale rendendolo vulnerabile e meritevole di protezione (Cass. 2355/2020).
Il ricorrente ha allegato di aver subito in quel luogo vessazioni e soprusi che lo avrebbero segnato, rendendolo dunque meritevole di protezione umanitaria.
Il Tribunale si è occupato del periodo di transito in Libia, solo per ritenere che non è durato sette mesi, come asserito dal ricorrente, bensì di meno, e lo ha fatto ai fini della credibilità del racconto; ma non ha espresso valutazione circa l’influenza di quel periodo – sia pure ridotto rispetto a quanto allegato dalla parte – sulla condizione di vulnerabilità.
7.- Il ricorso va dunque accolto in questi termini.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo, nei termini di cui in motivazione, rigetta il primo. Cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli, in diversa composizione anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2021