Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.41324 del 23/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36992/2019 proposto da:

O.J., elettivamente domiciliato in Roma P.za Apollodoro 26, presso lo studio dell’avvocato Filardi Antonio, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Zotti Antonella;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato.

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 23/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/09/2021 da Dott. CRICENTI GIUSEPPE.

RITENUTO

Che:

1.- O.J. è cittadino nigeriano. Solo leggendo il decreto impugnato (p. 6) si apprende che l’espatrio è dovuto alla necessità di sfuggire alle minacce dei fratellastri, i quali si opponevano alla eventualità che il ricorrente, che ne aveva diritto, subentrasse al proprio genitore nella carica di capo villaggio.

2.- Il Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta di protezione internazionale, ritenendo inverosimile il racconto; ha escluso una qualche situazione di conflitto armato in Nigeria, ed infine ha escluso la protezione umanitaria perché il ricorrente non avrebbe allegato alcunché a sostegno.

3.- Il ricorso è basato su quattro motivi. Il Ministero si è costituito tardivamente ma non ha notificato controricorso.

CONSIDERATO

Che:

5.- I motivi di ricorso sono formalmente quattro. Tuttavia, gli argomenti che li supportano sono comuni a ciascuno.

6.- Il ricorso è però del tutto privo dell’esposizione del fatto: non si dice alcunché sulla vicenda che ha portato il ricorrente ad espatriare e che è dunque alla base della richiesta di protezione: solo leggendo il provvedimento impugnato si comprendono le ragioni della fuga dalla Nigeria.

Il ricorso non rispetta, dunque, il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. 11653 del 2006). La prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. 2602 del 2003). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata. Poiché il ricorso, nell’esposizione del fatto, non rispetta tali contenuti è inammissibile. Adde: Cass., Sez. Un. 22575 del 2019.

7.- Il ricorso è comunque inammissibile, per difetto di specificità dei motivi, che contestano genericamente sia il giudizio di verosimiglianza del racconto, ma senza addurre censure specifiche, sia il giudizio circa la situazione del paese di origine, che è apoditticamente ritenuta assente, quando invece è effettuata dal Tribunale (p. 6 e ss.) 8.- Il ricorso va dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2021

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