Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.41325 del 23/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 37017/2019 proposto da:

A.Y., elettivamente domiciliato in Napoli, via Porzio, 4, presso lo studio dell’avvocato Clementina Di Rosa, che lo rappresenta e difende.

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato.

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 20/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/09/2021 da Dott. CRICENTI GIUSEPPE.

RITENUTO

Che:

1.- A.Y. è cittadino del Ghana. Sarebbe fuggito dal suo paese, secondo il suo racconto, per evitare i problemi legati alla successione nel ruolo di stregone: il padre si era rifiutato di assumere l’incarico ed era morto per intervento degli Spiriti, che secondo tradizione, puniscono i renitenti. E cosi anche i fratelli maggiori. Sarebbe toccato a lui se non fosse fuggito.

2.- Il Tribunale di Napoli ha rigettato la protezione internazionale e sussidiaria ritenendo inverosimile il racconto, ma anche quella umanitaria per difetto di allegazione di qualsiasi elemento utile di valutazione e per difetto di sufficiente integrazione in Italia.

3.- Il ricorso è basato su quattro motivi. Il Ministero si è costituito tardivamente e non ha notificato controricorso.

CONSIDERATO

Che:

5.- Il primo motivo denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, artt. 3, 5, 6, 7, 8.

Si tratta della descrizione dei principi in materia di protezione internazionale, senza una specifica censura alla ratio decidendi: solo alla fine del motivo (p. 10) il ricorrente sembra far ritenere che sta censurando una violazione di legge quanto alle fonti utilizzate, e ne indica di alternative, ma senza riferire del loro contenuto.

Il motivo è dunque inammissibile per assoluto difetto di specificità.

6.- Il secondo motivo denuncia violazione della L. n. 286 del 1998, art. 5, ed anche esso consiste nella ricognizione delle regole in tema di protezione umanitaria, limitandosi solo ad un accenno alle condizioni che giustificherebbero la protezione a suo favore: giovane età, assenza di legami attuali, molteplici criticità del paese di origine. Questo secondo motivo è in sintonia con il quarto, che denuncia omesso esame di un fatto decisivo ai fini della protezione umanitaria, in quanto contesta al Tribunale di non avere tenuto conto di queste sue condizioni (giovane età, ecc.).

Entrambi i motivi sono inammissibili.

Difettano anche essi di specificità.

Non dice il ricorrente quale peso avrebbero dovuto avere le condizioni da lui indicate, e come avrebbe dovuto valutarle la corte di merito alla luce dei parametri legali di valutazione della protezione umanitaria.

7.- Il terzo motivo denuncia violazione della L. n. 25 del 2008, art. 8, nonché “omessa istruttoria”.

La tesi del ricorrente è che il Tribunale non avrebbe fatto riferimento a fonti adeguate, al fine di valutare la condizione del paese di origine: sembrerebbe che lo faccia sia al fine della protezione internazionale di cui all’art. 14, lett. c) che della protezione umanitaria.

Per contro il ricorrente allega un report del sito “*****” da cui emergerebbe una situazione diversa da quella ritenuta dai giudici di merito.

Il motivo è infondato.

Da un lato, il Tribunale a pagina 5 e ss. fa ricorso a fonti, ivi citate, aggiornate ed attendibili; per altro verso il ricorrente oppone un sito che non è da ritenersi fonte attendibile, in quanto costruito per le esigenze dei turisti (Sez., 3 – 8819/2020). Inoltre, il contenuto di quella fonte indica situazioni di pericolo o di violenza sporadica e non di conflitto armato generalizzato.

8.- Il ricorso va dunque rigettato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2021

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