Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.41327 del 23/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 508/2019 proposto da:

B.L., e C.V., elettivamente domiciliati in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato EDOARDO CANNELLINI;

– ricorrenti –

contro

FINSUD ITALIA S.R.L., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, via Vittoria Colonna n. 40, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO DI CAPUA, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE SANGIOVANNI;

– controricorrente –

e C.A.;

– intimato –

Avverso la sentenza n. 4815/2018 emessa dalla Corte D’APPELLO DI NAPOLI, depositata in data 02/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/140/2021 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

RILEVATO

Che:

con sentenza resa in data 2/11/2018, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha condannato B.L., C.A. e C.V., al rilascio, in favore della Finsud Italia s.r.l., degli immobili loro concessi in locazione;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale – dopo aver sottolineato la legittimità del ricorso, da parte del primo giudice, al procedimento di correzione di errore materiale per l’integrazione del dispositivo originario della sentenza di primo grado (erroneamente emesso senza alcuna menzione del nominativo di C.V.) ha rilevato come l’occupazione sine titulo, da parte dei conduttori, degli immobili agli stessi locati dalla Finsud Italia s.r.l. fosse stata già attestata in via giudiziale con pronunce passate in giudicato, a nulla rilevando la successiva prescrizione del diritto della società locatrice a porre in esecuzione il titolo di rilascio già ottenuto unitamente alle statuizione risolutorie dei titoli contrattuali, con la conseguente piena fondatezza delle domande di rilascio riproposte in questa sede;

avverso la sentenza d’appello, B.L. e C.V. propongono ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione;

la Finsud Italia s.r.l. resiste con controricorso;

C.A. non ha svolto difese in questa sede;

a seguito del deposito di un atto di rinuncia proveniente da C.V., il Presidente della Terza Sezione Civile della Corte di cassazione, con provvedimento reso in data 4/12/2020 (successivamente corretto in data 10/12/2020), ha dichiarato l’estinzione del procedimento, limitatamente alla posizione di C.V., disponendo la prosecuzione del giudizio limitatamente alla posizione del solo ricorrente B.L..

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo, B.L. si duole della nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 287 e 288 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto suscettibile di sottoposizione al procedimento di correzione di errore materiale il dispositivo della decisione del giudice di primo grado emesso secondo le norme del rito del lavoro, con la conseguente nullità della medesima sentenza, siccome assunta in assenza di una delle parti necessarie del processo;

con il secondo motivo, il B. si duole della nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 101 e 102 c.p.c., nonché degli artt. 2934 e 2046 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4), per avere il giudice a quo erroneamente ritenuto possibile il ricorso al procedimento di correzione di errore materiale del dispositivo della sentenza di primo grado, con la conseguente sua emissione in violazione del principio di integrità del contraddittorio;

entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione – sono inammissibili;

osserva il Collegio come, una volta definita la posizione processuale di C.V. (attraverso la pronuncia di estinzione del giudizio limitatamente allo stesso, in ragione della relativa rinuncia al ricorso), tutte le questioni riguardanti la correttezza del ricorso al procedimento di correzione di errore materiale, da parte del giudice a quo, devono ritenersi totalmente estranee alla posizione del B., siccome non coinvolto in alcun modo dal ridetto procedimento di correzione (riguardante esclusivamente la posizione di C.V.) e, dunque, privo di alcun interesse ad impugnare;

un simile riconoscimento di carenza di interesse, peraltro, risulta attestato nella stessa sentenza emessa dal giudice a quo (cfr. pagg. e 8), senza che l’odierno ricorrente abbia avanzato, sul punto, alcuna specifica contestazione;

con il terzo motivo, il B. censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2934 c.c., nonché dell’art. 102 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che la prescrizione del titolo esecutivo consumatasi in relazione alle condanne emesse ad esito di precedenti giudizi intercorsi tra le parti, non fosse valsa a impedire, alla società locatrice, la rivendicazione, anche in questa ulteriore sede, del rilascio dell’immobile locato, dovendo piuttosto ritenersi che, una volta prescritto il titolo esecutivo, il contratto di locazione ebbe a prorogarsi secondo le sequenze temporali previste dalla legge;

il motivo è infondato;

osserva il Collegio come l’efficacia estintiva (per prescrizione) del titolo esecutivo in precedenza ottenuto dalla società locatrice a seguito delle controversie in passato intercorse tra le parti, deve ritenersi limitata alle sole parti della pronuncia passata in giudicato suscettibili di esecuzione forzata (segnatamente, in relazione alle eventuali pronunce di condanna al rilascio o al pagamento di somme di denaro), a tale efficacia estintiva necessariamente sottraendosi la pronunciata risoluzione del contratto di locazione, in ragione dell’effetto giuridico istantaneo e definitivo che tale pronuncia produce, senza necessità di alcuna ulteriore attività esecutiva delle parti;

ciò posto, la successiva persistente detenzione dell’immobile da parte del conduttore non può valere in alcun modo a significare – come erroneamente preteso dall’odierno ricorrente – l’eventuale rinnovazione tacita del contratto già dichiarato estinto per intervenuta risoluzione, dovendo ritenersi che l’eventuale inerzia del locatore nella richiesta di restituzione dell’immobile, o l’eventuale continuata percezione di somme di danaro offerte dall’occupante, non valgano in alcun modo a giustificare, in assenza di ulteriori evidenze idonee a confermarla, la ricostruzione di una volontà negoziale implicita del locatore volta a consentire alla proroga tacita (recte, alla rinnovazione tacita) del rapporto contrattuale già estinto;

sul punto, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale la rinnovazione tacita del contratto di locazione, ai sensi dell’art. 1597 c.c., postula la continuazione della detenzione della cosa da parte del conduttore e la mancanza di una manifestazione di volontà contraria da parte del locatore, cosicché, qualora questi abbia manifestato con la disdetta la volontà di porre termine al rapporto (o, a fortiori, abbia ottenuto in sede giudiziale una pronuncia di risoluzione del rapporto contrattuale), la rinnovazione non può desumersi dalla permanenza del locatario nell’immobile locato dopo la scadenza o dal fatto che il locatore abbia continuato a percepire il canone senza proporre tempestivamente azione di rilascio, occorrendo, invece, un comportamento positivo idoneo ad evidenziare una nuova volontà, contraria a quella precedentemente manifestata per la cessazione del rapporto (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13886 del 23/06/2011, Rv. 618736 – 01);

non avendo l’odierno ricorrente allegato l’effettivo ricorso di alcun comportamento positivo della società (già) locatrice, idoneo ad evidenziare una nuova volontà, contraria a quella precedentemente manifestata per la cessazione del rapporto, l’odierna censura del B. deve ritenersi del tutto priva di fondamento;

sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna di B.L. al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo;

dev’essere, infine attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del B., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna B.L. al rimborso, in favore della Finsud Italia s.r.l., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di B.L., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2021

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