LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6224/2018 proposto da:
G.L.M., rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Cannizzaro, e Michele Pontecorvo, congiuntamente e disgiuntamente, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via Asiago n. 9;
– ricorrente –
contro
Banco Bpm Spa, elettivamente domiciliata in Roma Via G.Pisanelli 4, presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Gigli, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Pier Carlo Cajani;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 4367/2017, depositata il 21/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/10/2021 dal Cons. Dott. ANTONELLA DI FLORIO.
FATTI DI CAUSA
1. G.L.M. ricorre, affidandosi ad un unico motivo illustrato anche da memoria, per la cassazione dell’ordinanza della Corte d’Appello di Milano che aveva dichiarato inammissibile, ex art. 348 bis c.p.c., l’impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale che aveva respinto l’opposizione al decreto ingiuntivo, emesso nei suoi confronti ed a favore del Banco BPM SpA (già Banco Popolare Soc. Coop., da ora BPM) in ragione della fideiussione da lui rilasciata (insieme ad altro soggetto, estraneo al presente giudizio) in favore della Immobiliare Ricrea srl, a garanzia di un conto corrente ipotecario acceso presso la dipendenza di ***** dell’allora Credito Bergamasco.
1.1. Il L. aveva eccepito, in primo grado, la natura specifica della fideiussione rilasciata e l’utilizzo abusivo che la Banca opposta ne aveva fatto, anche a garanzia di somme estranee a quelle coperte dalla fideiussione.
1.2. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione disattendendo tutte le contestazioni relative alla non riferibilità della garanzia specifica al debito oggetto di ingiunzione, in quanto doveva ritenersi assorbente la circostanza che esso consistesse nell’intero saldo di conto corrente coperto dalla fideiussione; ed aveva osservato che risultava infondato il rilievo secondo cui la somma oggetto di apertura di credito era stata erogata in due tranche e che la Banca aveva fatto valere la fideiussione subito dopo l’erogazione della prima, in quanto essa era portata da un conto corrente assistito da equivalente garanzia, resa sempre dallo stesso opponente.
2. La BPM intimata ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con unico motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1956 c.c., anche in combinato disposto dell’art. 2 Cost., artt. 1175 e 1375 c.c., nonché agli artt. 115 e 116 c.p.c..
1.1. Assume che la Corte territoriale aveva valutato erroneamente la fideiussione specifica alla stregua di una fideiussione generica, non considerando che la prima era legata non già al saldo debitorio evidenziato nel conto corrente all’uopo dedicato, bensì all’utilizzo che delle somme erogate avrebbe dovuto fare la parte debitrice, senza considerare il distoglimento della fideiussione da parte della stessa banca per uno scopo totalmente diverso e funzionale all’estinzione di un proprio credito pregresso: lamenta, al riguardo, che la motivazione dell’ordinanza, resa ex art. 348 bis c.p.c., era esorbitante rispetto a quella contenuta nella sentenza del Tribunale, contenendo argomentazioni del tutto diverse; e che la fideiussione era collegata alle somme necessarie per la ristrutturazione di un fabbricato da parte della società garantita, mentre la Banca l’aveva utilizzata per estinguere un precedente debito di importo simile, relativo ad un distinto rapporto di conto corrente acceso dalla stessa società.
1.2. Deduce, in buona sostanza, che la Corte territoriale, così come il Tribunale, aveva ignorato che per fideiussione specifica si intende esclusivamente i contratto con cui un fideiussore garantisce in via solidale con il debitore principale il pagamento dei debiti da parte dell’obbligato stesso nei confronti della banca in relazione ad un’operazione specifica di affidamento.
2. Deve preliminarmente esaminarsi il problema relativo all’ammissibilità del ricorso, prospettato in prevenzione dallo stesso ricorrente, in relazione all’avvenuta impugnazione dell’ordinanza della Corte d’appello e non della sentenza del Tribunale, come predicato, nelle ipotesi di cui all’art. 348 bis c.p.c., art. 348 ter c.p.c., comma 3.
2.1. Deve premettersi che questa Corte ha affermato il principio, ormai consolidato, secondo cui “e’ inammissibile il ricorso per cassazione, con il quale si contesti un error in judicando, contro l’ordinanza ex artt. 348 bis e ter c.p.c., motivata con la formulazione del giudizio prognostico di manifesta infondatezza dell’appello nel merito, per il sol fatto che essa, pur condividendo le ragioni della decisione appellata, contenga anche proprie argomentazioni, diverse da quelle prese in considerazione dal giudice di primo grado, perché tale possibilità è consentita dall’art. 348 ter c.p.c., comma 4, che permette, in tal caso, l’impugnazione della sentenza di primo grado per vizio di motivazione, facoltà esclusa qualora le ragioni delle decisioni di primo e secondo grado siano identiche quanto al giudizio di fatto” (cfr. Cass. 13835/2019; Cass. 23334/2019; Cass. 26915/2020).
2.2. Si osserva, al riguardo, che, nel caso di specie, la motivazione resa dalla Corte territoriale con l’ordinanza che ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione per mancanza di una ragionevole probabilità di essere accolta ha condiviso l’impianto argomentativo del primo giudice, apportando valutazioni integrative rispetto ad esso: risulta, infatti, infondata l’allegazione prospettata dal ricorrente secondo cui i giudici d’appello sarebbero entrati nel merito del giudizio, deragliando dai binari dell’art. 348 bis c.p.c., con integrale sostituzione delle ragioni della decisione.
2.3. A riguardo, vale la pena rilevare che la Corte territoriale, dopo aver sintetizzato la censura proposta e cioè, in thesi, l’erronea valutazione della fideiussione specifica rilasciata il 19.11.2009 come garanzia generica, ha implicitamente condiviso l’impianto motivazionale già articolato dal Tribunale (cfr. pag. 8 della sentenza di primo grado), ribadendo che dalla documentazione prodotta doveva desumersi che la garanzia rilasciata era “tutto quanto dovuto da debitore per capitale, interessi ed accessori” e che, conseguentemente, da una parte, la specificità era collegata agli importi garantiti nel conto corrente; e, dall’altra, risultava inidonea la dichiarazione della mutuataria relativa alla destinazione del finanziamento (per la ristrutturazione dell’immobile) ad incidere sulla natura della fideiussione “convenuta separatamente con un negozio distinto e, soprattutto, privo di uno specifico riferimento a vincoli di destinazione della somma mutuata e garantita” (cfr. pag. 2, terz’ultimo cpv., dell’ordinanza impugnata).
2.4. Tali argomentazioni sono meramente integrative rispetto alla motivazione della sentenza di primo grado fondata sul medesimo percorso interpretativo: con la conseguenza che deve applicarsi, al caso in esame, il principio di diritto sopra richiamato al quale si accompagna anche la considerazione che in tali casi “l’ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., ha l’effetto di stabilizzare la sentenza di primo grado (idonea a passare in giudicato in mancanza di impugnazione) attraverso una prognosi sull’inaccoglibilità del gravame. La prognosi non cessa di essere tale – e il provvedimento che ne da conto non si colloca, per ciò solo, al di fuori dal modello normativo suo proprio – ove si basi su argomentazioni estranee alla pronuncia del giudice di prima istanza: una estensione in tale direzione dell’apparato motivazionale dell’ordinanza sarà anzi del tutto naturale ove il gravame si fondi su deduzioni, non specificamente esaminate dal giudice di prima istanza, ma articolate dall’appellante, che il giudice di secondo grado reputi manifestamente infondate (atte, cioè, ad escludere che l’impugnazione presenti, anche con riguardo ad esse, “una ragionevole probabilità di essere accolta”).
2.5. Tale esito è coerente col sistema: infatti dell’art. 348 ter c.p.c., comma 4, preclude possa farsi valere il motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, con riguardo all’ipotesi in cui l’ordinanza di inammissibilità si fondi sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, sicché è lo stesso legislatore a riconoscere, implicitamente, che l’ordinanza pronunciata dal giudice di appello possa non basarsi, puramente e semplicemente, sugli esiti coincidenti, in primo e in secondo grado, della risoluzione della medesima quaestio facti: in quest’ultima ipotesi e’, infatti, precluso dedurre col ricorso per cassazione l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti; nelle altre – tra cui è da ricomprendere il caso in cui la motivazione del giudice di appello non investa quella questione, ma altri temi – la censura in discorso è ammessa (sempre che si controverta, come è ovvio, dell’omesso esame di cui al cit. n. 5). La possibilità che la pronuncia di secondo grado possa basare il giudizio prognostico su “ragioni” diverse da quelle prese in considerazione dal giudice di prima istanza e’, in altri termini, presupposta dall’art. 348 ter c.p.c. (che regolamenta diversamente i casi in cui, con riferimento al giudizio di fatto, quelle “ragioni” siano o meno identiche) (cfr. Cass. 13835/2019 in motivazione).
2.6. In definitiva, va disattesa la tesi del ricorrente, secondo la quale il giudice di appello non potrebbe mai, per rimanere nell’ambito della fattispecie disegnata dalla riforma del 2012, confermare la decisione di prime cure, dovendosi limitare a valutare se essa abbia o meno una ragionevole probabilità di essere accolta: essendo evidente invece che, proprio al fine di esprimere tale valutazione prognostica, sia di certo consentito esaminare le ragioni esposte e verificarne la tenuta alla stregua degli argomenti della dispiegata impugnazione, di cui deve saggiarsi l’idoneità a scalzare l’impianto motivazionale del provvedimento appellato.
3. Pertanto, non è impugnabile per cassazione l’ordinanza ex artt. 348 bis e 348 ter – la quale si attesti sulla formulazione del giudizio meramente prognostico circa il rigetto nel merito dell’appello – per il sol fatto che essa contenga proprie argomentazioni, estranee alla pronuncia di primo grado (cfr., in termini anche Cass. 26915/20; Cass. 23334/2019), dovendo, in tali casi, essere impugnata la sentenza di primo grado: conseguentemente, il ricorso è inammissibile.
4. Le spese seguono la soccombenza.
5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte;
dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 7.900,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre IVA, C.P.A. e rimborso forfetario spese generali nella misura di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2021