Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.41331 del 23/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19242-2020 proposto da:

BANCO BPM SPA, incorporante di BANCO POPOLARE – SOCIETA’ COOPERATIVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE CAMOSCI;

– ricorrente –

contro

REGIONE TOSCANA, in persona dei Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA BARBERINI 12, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO CECCHETTI, rappresentata e difesa dall’avvocato ARIANNA PAOLETTI;

avverso la sentenza n. 1870/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA TOSCANA, depositata il 17/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO.

RILEVATO

che:

Con sentenza depositata il 17 dicembre 2019 la Commissione tributaria regionale della Toscana rigettava l’appello proposto da Banco BPM S.p.A. avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Firenze che aveva respinto il ricorso proposto dalla società contribuente contro gli avvisi di accertamento, relativi all’anno d’imposta 2013, emessi dalla Regione Toscana per tasse automobilistiche dovute per veicoli concessi in leasing.

Riteneva la CTR che, in relazione al periodo d’imposta in considerazione, il soggetto tenuto al pagamento delle tasse automobilistiche per i veicoli concessi in locazione finanziaria fosse la società concedente.

Avverso la suddetta sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Resiste con controricorso la Regione Toscana.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo la società contribuente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.L. n. 953 del 1982, art. 5, convertito dalla L. n. 53 del 1983, del L. n. 99 del 2009, art. 7 e dell’art. 11 delle disp. gen..

Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 1294 c.c..

I due motivi di ricorso – incentrati sulla individuazione della soggettività passiva della tassa automobilistica in caso di contratto di leasing di veicoli – possono essere esaminati congiuntamente.

Essi sono fondati.

Questa Corte, con la decisione n. 13135 del 2019, ha esaminato la questione dedotta dalla ricorrente, che nasce dall’avvicendarsi di norme di legge riguardanti la soggettività passiva delle tasse automobilistiche dovute per veicoli concessi in locazione finanziaria, affermando il seguente principio di diritto: “In tema di tassa automobilistica, il D.L. n. 113 del 2016, art. 10 (conv. in L. n. 160 del 2016), abrogando la norma di interpretazione autentica di cui al D.L. n. 78 del 2015, art. 9-bis (conv. in L. n. 125 del 2015) – che, per il passato, individuava, quale soggetto passivo, esclusivamente l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, salva l’ipotesi di responsabilità solidale della società di “leasing” la quale, in sua vece, avesse provveduto al pagamento cumulativo per i periodi compresi nella durata del contratto – ha reintrodotto, “pro futuro”, la medesima regola impositiva già ricavata dalla L. n. 99 del 2009, art. 7, da ritenersi applicabile anche ai rapporti d’imposta sorti tra il 15 agosto 2009 (data di entrata in vigore della cit. L. n. 99 del 2009) ed il 15 giugno 2016 (data di entrata in vigore del cit. D.L. n. 113 del 2016)”. Tale principio di diritto, cui il Collegio intende dare continuità, è stato ribadito da Cass. n. 23273 del 2020 e dalla successiva giurisprudenza conforme.

La sentenza impugnata, nell’individuare nella società concedente il soggetto tenuto al pagamento delle tasse automobilistiche per i veicoli concessi in locazione finanziaria, non si è uniformata al richiamato orientamento di questa Corte.

Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso introduttivo della società contribuente.

Le spese dei gradi di merito possono essere compensate tra le parti, mentre le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della società contribuente.

Compensa tra le parti le spese dei gradi di merito e condanna la Regione Toscana al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2021

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