Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.41333 del 23/12/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 5703-2021 proposto da:

C.G., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE ANTONUCCIO;

– ricorrente –

contro

RISCOSSIONE SICILIA SPA;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 219/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata l’11/01/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA CAPRIOLI.

FATTO E DIRITTO

Considerato che:

Il ricorrente avv. A.G. propone ricorso per correzione di errore materiale dell’ordinanza n. 219/21, depositata il 11/01/2021, con cui questa Corte ha rigettato il ricorso proposto da Riscossione Sicilia avverso la sentenza della CTR della Sicilia, sez. distaccata di Siracusa n. 1828/18, depositata il 2.5.2018, e l’ha condannata al pagamento delle spese processuali in favore di C.G., controricorrente in quel giudizio, omettendo tuttavia di distrarle in favore del difensore, avv. A.G. che ne aveva fatto espressa istanza.

La società Riscossione Sicilia s.p.a. non ha svolto attività difensiva in questo giudizio.

Il ricorso per correzione dell’errore materiale va accolto.

Invero, l’avv. A.G., difensore di C.G. aveva chiesto, nel controricorso, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., la distrazione in suo favore delle spese processuali, per come risulta dal contenuto del predetto controricorso trascritto, in parte qua, per autosufficienza, nel ricorso in esame.

Orbene, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93 c.p.c., comma 2, – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass., sez. un., 7/07/2010, n. 16037; Cass., 10/01/2011, n. 293; Cass., ord., 11/04/2014, n. 8578; 2021 n. 5695).

Il ricorso va, quindi, accolto, disponendo che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 219/2021, depositata il 29.10.2020, sia corretto, a cura della Cancelleria di questa Corte, aggiungendo la frase: “da distrarsi in favore dell’avv. A.G..” dopo la parola “nella misura del 15h”.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213).

PQM

La Corte accoglie il ricorso e dispone che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 219/2021, depositata il 29.10.2020 sia corretto aggiungendo la frase “da distrarsi in favore dell’avv. A.G. dopo la parola “nella misura del 15”; Dispone che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472