Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.41334 del 23/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3247-2020 proposto da:

B.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TRIONFALE, presso lo studio dell’avvocato CERTO, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA CORRENTI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (DIREZIONE PROVINCIALE di *****);

– intimata –

avverso la sentenza n. 5763/10/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di MESSINA, depositata l’08/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 04/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

RITENUTO

che:

B.F. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia n. 5763/10/2019, dep. 8.8.2019, che ha accolto l’appello dell’Ufficio. La controversia ha origine dall’impugnazione da parte del contribuente del rigetto di istanza di rimborso, delle maggiori ritenute Irpef asseritamente versate, per mancata applicazione dell’aliquota agevolata sulle somme percepite per incentivo all’esodo (nell’anno 2003), non avendo nell’anno di riferimento superato i 55 anni di età e subito una trattenuta del 21,48%, in violazione del principio di pari opportunità, come sancito dalla sentenza della Corte di Giustizia del 21.7.2005 (che ha ritenuto discriminatoria la norma del TUIR che prevede un’aliquota fiscale diversa, con diversi limiti di età, fra uomini e donne).

La CTR, nel ritenere l’appello dell’Ufficio fondato, per tardività della domanda di rimborso, non ritenendo “applicabile alla fattispecie in esame il sistema dell’overrulling al fine di riconoscere al contribuente la rimessione in termini per la proposizione della domanda di rimborso. Specifica inoltre che il contribuente ha avanzato istanza di rimborso in data 29/02/2008, a fronte di una trattenuta operata nel 2003; è evidente pertanto che l’istanza sia stata proposta oltre il termine di legge a pena di decadenza.

L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata.

Il contribuente deposita successiva memoria.

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo del ricorso si deduce violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, in relazione a istanza di rimborso (maggiore trattenuta Irpef per incentivo all’esodo in violazione del principio di pari opportunità), ritenuta erroneamente tardiva dai giudici di merito.

Il motivo è infondato.

Questa Corte (S.U. 13676/2014; seguita da Cass. 3793/2016; n. 5320/2018, Cass. n. 18145 del 2019, n. 14548 del 2019; n. 21979/2020) è ferma nel ritenere il termine di decadenza, previsto dalla normativa tributaria (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38) per l’esercizio, attraverso la presentazione di apposita istanza, del diritto al rimborso di un’imposta che sia stata dichiarata, in epoca successiva all’indebito versamento, incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte di giustizia, decorre dalla data del detto versamento, e non da quella in cui è intervenuta la pronuncia che ne ha sancito la contrarietà all’ordinamento comunitario (Cass. Sez. Un. Sent. n. 13676 del 16 giugno 2014).

Come le stesse Sezioni Unite hanno chiarito, nella vicenda qui sub judice, non si è affatto verificata l’eliminazione di una norma impositiva dall’ordinamento, bensì il diverso caso di “una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea che, con effetto retroattivo, analogo a quello di una sentenza di illegittimità costituzionale, ha dichiarato in contrasto con una direttiva comunitaria self executing una norma nazionale di agevolazione fiscale, ampliandone la portata soggettiva”.

Giova ribadire che tale interpretazione ha trovato conforto nei principi, condivisi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte d; giustizia dell’UE, di certezza del diritto e delle situazioni giuridiche soggettive, cui gli istituti della prescrizione e della decadenza sono finalizzati ed a cui il Legislatore, nel principio della ragionevolezza, deve adeguarsi, salvo l’intangibilità dei c.d. rapporti esauriti. In materia tributaria, sulla base di tali principi, si suole escludere l’applicazione della disciplina prevista per l’indebito di diritto comune, proprio in quanto, per il rimborso di imposte non dovute vige un regime speciale basato sull’istanza di parte, da presentare, a pena di decadenza dal relativo diritto, nei termine previsto dalle singole leggi di imposta, o, in mancanza di queste, dalle norme sul contenzioso tributario.

Secondo l’interpretazione unanime, le norme di riferimento in tale materia, sono il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, che, in tema di rimborso delle imposte sui redditi, stabilisce il dies a quo nella “data dei versamento” o in quella “in cui la ritenuta è stata operata” nonché il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, norma residuale e di chiusura del sistema, in virtù de quale “la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione”. Da tali norme, non può dunque prescindersi ogni qual volta si tratti di stabilire il computo di un termine decadenziale, ricavandosene un’interpretazione rigorosa che identifica nel giorno del versamento il termine iniziale (come tale non computabile) del termine di decadenza per l’esercizio del diritto al rimborso dell’importo pagato.

Orbene, anche rispetto al caso in esame, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che la decorrenza del termine vada computata comunque dal giorno successivo al versamento poi rivelatosi indebito: il fatto che una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea, con effetto retroattivo, abbia dichiarato in contrasto con una direttiva comunitaria self executing una norma nazionale di agevolazione fiscale, ampliandone la portata soggettiva, non è sufficiente a mutare le regole vigenti in materia di decadenza, considerata “la posizione del soggetto che, in vigenza della norma che lo escludeva dal beneficio, è rimasto inerte fino all’intervento della sentenza (o anche successivamente), così trovandosi in tutto o in parte decaduto dal diritto al rimborso”, si trova in una “situazione.. recessiva rispetto al principio della certezza delle situazioni giuridiche (tanto più cogente in materia di entrate tributarie), che riceverebbe un grave vulnus, in ragione della sostanziale protrazione a tempo indeterminato dei rapporti tributari che ne deriverebbe.

Spetta, in definitiva, al solo legislatore, in casi come quello in esame (così come in quello del sopravvenire di una legge retroattiva), la valutazione discrezionale, nel rispetto dei principi costituzionali coinvolti, in ordine all’eventuale introduzione di norme che prevedano termini e modalità di “riapertura” di rapporti esauriti” (cfr. Cass. S.U. n. 13676 del 2014; Cass. n. 18145 del 2019, n. 5320 del 2018, Cass. n. 3793 del 2016; Cass. n. 14548 del 2019, n. 21979/2020).

Alla stregua di tali consolidati principi, che la CTR ha correttamente applicato, il ricorso va respinto. Nulla sulle spese in mancanza di costituzione dell’Agenzia delle entrate. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2021

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