LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3328-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
SOCIFA SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA IV NOVEMBRE, 107, presso lo studio dell’avvocato CESARE GRECO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3139/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata l’08/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 04/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.
RITENUTO
che:
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Calabria, indicata in epigrafe, che in controversia sul ricorso della SOCIFA srl, per l’annullamento degli avvisi di accertamento relativi ad IRES, IRAP, ed IVA per l’anno di imposta 2009, ha rigettato l’appello dell’Ufficio.
La CTR, per quanto ancora rileva, ha statuito che non ricorresse nella fattispecie l’urgenza invocata dall’Ufficio per la notifica dell’avviso di accertamento prima della scadenza del termine dilatorio di 60 giorni dalla chiusura delle operazioni di verifica, L. n. 212 del 2000, ex art. 12, “correlata solo all’imminente scadenza del termine di decadenza dell’azione accertativa”.
Socifa srl, già INCABIT srl in persona del legale rappresentante pro tempore si costituisce con controricorso e deposita successiva memoria.
CONSIDERATO
che:
Con l’unico motivo si deduce violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12 comma 7, ex art. 360 c.p.c., n. 3, per mancato rispetto del termine di 60 giorni tra l’accesso e l’emissione dell’accertamento, contenendo il PVC il riferimento alla estensione di situazioni fiscalmente rilevanti anche per annualità precedenti, ma, “in considerazione dell’approssimarsi del termine di prescrizione per l’accertamento relativo all’annualità 2009 si procede alla redazione del presente pvc che riguarda solo tale annualità”.
Il motivo è infondato.
La giurisprudenza è ferma nel ritenere che in materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifica fiscale, le ragioni di urgenza che, ove sussistenti e provate dall’amministrazione finanziaria, consentono l’inosservanza del termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, debbono consistere in elementi di fatto che esulino dalla sfera dell’ente impositore e fuoriescano dalla sua diretta conoscibilità, sicché non possono in alcun modo consistere nella imminente scadenza del termine decadenziale dell’azione accertativa.
Peraltro, detto obbligo, imposto per gli accertamenti eseguiti mediante accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, comporta che il legislatore, nel comminare la nullità dell’atto impositivo in caso di sua violazione, ha operato una valutazione “ex ante” del rispetto del contraddittorio, che assorbe a monte “la prova di resistenza”, ciò che giustifica la mancata distinzione, nella norma, tra tributi armonizzati e non, scattando detta prova quando la normativa interna non sanzioni tale violazione con questa forma di invalidità (Cass. n. 11685 del 05/05/2021).
Con specifico riferimento alla fattispecie in esame, è stato altresì statuito che la sola imminente scadenza del termine di decadenza dell’azione accertativa non integra una ragione di urgenza valida ai fini dell’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni di cui allo Statuto del contribuente, art. 12, comma 7, previsto a seguito della proposizione dell’accertamento con adesione da parte del contribuente, spettando piuttosto all’Amministrazione offrire come giustificazione dell’urgenza la prova, sulla base di fatti concreti e precisi, che l’emissione dell’avviso in prossimità del maturare dei termini decadenziali sia dipesa da fattori ad essa non imputabili che hanno inciso al punto da rendere comunque necessaria l’attivazione dell’accertamento, pena la dissoluzione della finalità di recupero delle imposte non versate (Cass. n. 15755 del 23/07/2020).
Ciò in quanto il fatto che sia imminente la scadenza del termine di decadenza dell’azione accertativa non rappresenta una ragione di urgenza tutelabile ai fini dell’inosservanza del termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 (Cass. n. 8749 del 10/4/2018), ben potendo, invece, l’amministrazione offrire come giustificazione dell’urgenza la prova che l’esercizio nell’imminenza della scadenza del termine sia dipeso da fattori ad essa non imputabili che hanno inciso sull’attività accertativa fino al punto da rendere comunque necessaria l’attivazione dell’accertamento, a pena di vedere dissolta la finalità di recupero delle imposte non versate dal contribuente.
La sola imminenza della scadenza del termine non integra, dunque, ragione di urgenza, spettando all’Ufficio l’onere di provare la sussistenza (all’epoca) del requisito esonerativo dal rispetto del termine idonea a giustificare l’anticipazione dell’emissione del provvedimento. Nel caso in esame l’Agenzia delle entrate non ha assolto tale onere, poiché non ha indicato fatti concreti e precisi che le hanno impedito di procedere con l’accertamento tempestivamente per evitare la decadenza (Cass. n. 15755/2020).
Conclusivamente il ricorso va respinto, non essendosi la Commissione regionale discostata dai suddetti principi; le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 10.270,00, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2021