Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.41336 del 23/12/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26204-2020 proposto da:

INTESA SANPAOLO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, incorporante di MEDIOCREDITO ITALIANO SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE ZANARDELLI, N. 34, presso lo studio dell’avvocato SARA MENICHETTI, rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCESCO PADOVANI, PASQUALE RUSSO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI OSTELLATO, in persona del legale rappresentante pro tempore, UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA APPIANO, 33, presso lo studio dell’avvocato LORENZO SCIUBBA, rappresentati e difesi dall’avvocato RUGGERO MOLLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 668/7/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 05/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 17/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.

RILEVATO

che:

Intesa San Paolo s.p.a. (all’epoca Mediocredito italiano s.p.a., poi incorporato in Intesa San Paolo s.p.a.) aveva concesso un immobile sito nel comune di ***** in locazione finanziaria ad un altro soggetto: quest’ultimo si rendeva inadempiente e di conseguenza la società di leasing risolveva il relativo contratto ma il conduttore non riconsegnava l’immobile, che dunque rimaneva nel suo possesso;

nel frattempo la società di leasing provvedeva al pagamento dell’IMU per questo immobile per il 2012 e successivamente chiedeva il rimborso di quanto versato ma l’Unione dei Comuni Valli e Delizie, gestore del servizio tributi del comune di Ostellato negava tale rimborso: conseguentemente Intesa San Paolo s.p.a. impugnava tale diniego di rimborso relativo all’IMU per l’anno d’imposta 2012;

la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale ne respingeva l’appello affermando che qualora il contratto di leasing sia risolto e l’immobile non sia stato restituito soggetto passivo è il locatore.

Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso la parte contribuente affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre il comune di Ostellato si costituiva con controricorso.

CONSIDERATO

che:

con il motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte contribuente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 23 del 2011, artt. 8 e 9, nonché della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 672, là dove la sentenza afferma erroneamente che con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva a fini IMU si determina in capo alla società di leasing anche se essa non ha ancora acquisito la materiale disponibilità dell’immobile per mancata riconsegna da parte dell’utilizzatore.

Il motivo di impugnazione è infondato.

Secondo questa Corte, infatti:

in base al disposto di cui al D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, soggetto passivo dell’imposta municipale unica (IMU), in caso di risoluzione del contratto di “leasing”, torna ad essere il locatore, ancorché non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario, in quanto, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo la stessa la titolarità di diritti opponibili “erga omnes”, la quale permane fintantoché è in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno, senza che rilevi, in senso contrario, la disciplina in tema di Tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuta viceversa dall’affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto avente presupposto impositivo del tutto differente: Cass. nn. 20977 e 418 del 2021; Cass. n. 6664 del 2020; Cass. n. 29973, 25249 e 13793 del 2019).

La Commissione Tributaria Regionale si è attenuta ai suddetti principi laddove – affermando che, qualora il contratto di leasing sia risolto e l’immobile non sia stato restituito, soggetto passivo è il locatore – ha correttamente ritenuto che la parte contribuente (locatore) non avesse diritto al rimborso dell’IMU versata pur nell’ipotesi, come quella di specie, in cui dopo la risoluzione di tale contratto il conduttore non abbia riconsegnato l’immobile alla suddetta parte contribuente.

Il ricorso è dunque infondato; la condanna alle spese segue la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 1.400, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472