Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.41337 del 23/12/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27095-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 568/4/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il 18/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 17/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.

FATTI DI CAUSA

Considerato che:

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso un avviso di accertamento relativo ad IRPEF ed altro per l’anno d’imposta 2011;

contro tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinnanzi alla Commissione Tributaria Regionale la quale dichiarava inammissibile l’appello dell’Agenzia delle entrate in quanto non vi sarebbe prova certa della data di spedizione dell’appello nei termini di legge dal momento che l’Agenzia delle entrate ha provveduto alla notifica dell’atto di impugnazione a mezzo del servizio postale e ha depositato, al momento della sua costituzione, un semplice foglio formato dalla stessa Agenzia delle entrate, comunque privo della indicazione e della sottoscrizione del referente dell’accettazione di Poste italiane;

l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso dinnanzi alla Corte di Cassazione affidato ad un unico motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente non si costituiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

con l’unico motivo di ricorso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, e art. 22, nonché dell’art. 156 c.p.c., in quanto, con la produzione dell’elenco delle spedizioni delle raccomandate recante il timbro postale del 15 febbraio 2016, risulta evidente dagli atti processuali come l’Ufficio abbia dimostrato sia la tempestività della proposizione dell’appello rispetto al termine d’impugnazione.

Il motivo di impugnazione è fondato.

Questa Corte ha infatti affermato:

in tema di notificazione, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 2002 – dichiarativa della sentenza della illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 149 c.p.c., e della L. n. 890 del 1982, art. 4, comma 3, nella parte in cui prevede che la notificazione di atti a mezzo posta si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario – deve ritenersi operante nell’ordinamento vigente un principio generale secondo il quale, qualunque sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale, almeno quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell’affidamento dell’atto all’ufficiale giudiziario, che funge da tramite necessario del notificante nel relativo procedimento (sulla base di tale principio le SS.UU. hanno ritenuto tempestiva la notificazione a mezzo posta di un ricorso per cassazione, per la quale la spedizione all’Avvocatura Generale dello Stato, titolare della rappresentanza tecnica nel giudizio in cassazione, era avvenuta entro il termine per l’impugnazione: Cass. n. 14905 del 2020, Cass. n. 17626 del 2019 e Cass. S.U. n. 13970 del 2004);

nel giudizio tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell’atto d’appello per il notificante nel termine di cui all’art. 327 c.p.c., è validamente fornita dall’elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datario delle Poste, non potendosi attribuire all’apposizione di quest’ultimo su detta distinta cumulativa altro significato se non quello di attestarne la consegna all’ufficio postale (Cass. n. 12595 del 2020; Cass. n. 14163 del 2018; Cass. n. 22878 del 2017; Cass. SU n. 13452 del 2017).

Nella specie l’elenco delle raccomandate reca la data e il timbro dell’ufficio postale del 15 febbraio 2016 (lunedì), cosicché, poiché la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale è stata depositata il 14 luglio 2015 – considerando la sospensione feriale avvenuta nel mese di agosto e che il giorno 14 febbraio 2016 cadeva di domenica – la proposizione dell’appello deve considerarsi tempestiva.

Pertanto, il ricorso dell’Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, anche legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472