LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19320/2018 proposto da:
H.S., elettivamente domiciliato in Trento via Calepina n. 35, presso lo studio dell’avv. Sabina Zullo, che lo rappresenta e difende, per procura in atti.
– ricorrente –
contro
Commissione Territoriale Per il Riconoscimento Della Protezione Internazionale Verona, Ministero Dell’interno, *****;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di TRENTO, depositato il 23/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/06/2021 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.
RILEVATO
che:
Il Tribunale di Trento, con Decreto del 23.5.18, rigettava il ricorso proposto da H.S., cittadino pakistano, avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego della protezione internazionale.
Il ricorrente riferiva di essere stato oggetto di persecuzione da parte di un certo C., proprietario agricolo, che un giorno lo aveva incaricato di portare le pecore al pascolo, ma poiché era stato rapinato del gregge, lo aveva accusato del furto, trattenendo lui e i suoi fratelli a lavorare presso la stalla, fino alla restituzione del valore del bestiame. Successivamente era riuscito a scappare con l’aiuto dello zio.
Il tribunale ha reputato il ricorrente non credibile, non riconoscendogli alcuna delle protezioni richieste.
Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso H.S. prospettando quattro motivi di doglianza.
Il Ministero dell’Interno non ha predisposto difese scritte.
CONSIDERATO
che:
Con un primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. e) e d), nonché del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. d), nonché omesso esame su un punto decisivo della controversia, per il mancato riconoscimento dello status di rifugiato.
Con un secondo motivo di ricorso, il ricorrente prospetta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g) e h), conformemente al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. f) e g), per il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, nelle sue diverse ipotesi.
Con un terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e dell’art. 10 Cost., comma 3, per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria e del diritto di asilo costituzionale.
Con un quarto motivo, il ricorrente censura la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, per violazione del principio dell’onere probatorio attenuato.
In via preliminare e dirimente va dichiarata l’estinzione del giudizio, per rinuncia al ricorso in cassazione, ex art. 390 c.p.c., con richiesta di compensazione delle spese di giudizio.
Va dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis; ed invero, secondo il prevalente orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, la ratio del citato l’art. 13, comma 1-quater, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria del gravame ma non – come nella specie per quella sopravvenuta (Cass., ord., 31 gennaio 2014, n. 2226; Cass. 15 settembre 2014, n. 19464; Cass., ord. 2 luglio 2015, n. 13636; Cass., ord., 28 aprile 2016, n. 8461; Cass. 4 agosto 2016, n. 16305; Cass. 21 settembre 2016, n. 18528; Cass., 12/02/2018, n. 3288; Cass., ord. 7/12/2018, n. 31732; Cass., ord., 7/06/2018, n. 14782).
La mancata costituzione dell’amministrazione statale, esonera il collegio dal provvedere sulle spese.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 9.6.21 e, a seguito di riconvocazione, il 11 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2021