Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.41340 del 23/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 15011/2019 proposto da:

J.E., elettivamente domiciliato in Perugia, via Campo di Marte 6/D, presso lo studio dell’avv.ta Anna Lombardi Baiardini, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione.

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto n. 2163/2019 del Tribunale di Torino, pubblicato il 2 aprile 2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/06/2021 dal Consigliere Dott. Luca Solaini.

RILEVATO

Che:

Con decreto del 2.4.2019, il Tribunale di Torino ha respinto il ricorso proposto da J.E., cittadino nigeriano proveniente dal Delta State e richiedente asilo, contro il provvedimento di diniego di riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria emesso nei suoi confronti dalla competente Commissione territoriale.

Il ricorrente aveva riferito di aver lasciato il proprio Paese perché i membri di una setta cui apparteneva il padre defunto, alla morte di questi, gli avevano intimato di entrarne a far parte e, al suo rifiuto, gli avevano bruciato la casa.

Il tribunale, escluso che il certificato di nascita e la denuncia alla polizia prodotti dal migrante, “privi dei necessari requisiti formali per essere ritenuti autentici”, potessero costituire supporto documentale alla domanda, ha ritenuto il racconto inverosimile e contraddittorio, perché J., pur avendo affermato di ignorare le sorti della madre e del fratellino, aveva allegato foto di quest’ultimo e aveva indicato nella denuncia “date diverse da quelle dichiarate” e anche perché dalle fonti consultate emergeva che l’appartenenza alle sette non è necessariamente ereditaria. Ha pertanto escluso che ricorressero i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b); quanto alla protezione sussidiaria di cui alla lett. c) dell’art. cit. ha rilevato che il Delta State non versa in una situazione di conflitto armato generalizzato; infine, quanto alla protezione umanitaria, ha osservato che non risultavano provate né la condizione di vulnerabilità del richiedente né la sua integrazione in Italia.

Contro il decreto J.E. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi e illustrato da memoria.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese, ma ha depositato atto (definito di costituzione) ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.

CONSIDERATO

Che:

1. Il ricorrente, con il primo motivo, denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3,5 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 3 e 8, per aver il tribunale: violato i criteri in base ai quali va valutata la credibilità del richiedente asilo; fatto proprio acriticamente il giudizio espresso dalla Commissione, valorizzando aspetti del tutto secondari del narrato; per aver inoltre tacciato di inautenticità la documentazione prodotta senza alcuna spiegazione.

2. Il motivo è fondato.

Il giudice del merito, in primo luogo, ha erroneamente omesso di valutare la documentazione prodotta dal ricorrente (in specie la denuncia da questi rivolta alla polizia) in quanto “priva dei requisiti formali per essere ritenuta autentica” (peraltro senza chiarire né quali fossero questi requisiti né perché, in difetto di querela di falso o di disconoscimento, fossero necessarie formalità atte a garantirne l’autenticità), mentre avrebbe potuto ignorarla solo se ne avesse accertato, con motivazione congrua, la falsità; ha poi fondato l’affermazione della inverosimiglianza e della contraddittorietà del racconto su elementi non solo secondari e di contorno, ma di per sé privi di rilevanza (non si comprende perché, in difetto di accertamento della recente data degli scatti, le esibite foto del fratello del ricorrente contrasterebbero con la sua dichiarazione di ignorare, all’attualità, le sorti dei propri familiari; il fatto che l’appartenenza alle sette non sia “necessariamente” ereditaria non vale certo ad escludere che possano essere chiamati a farne parte i discendenti di un membro defunto), senza, per contro, fare neppure un accenno alla vicenda posta dal migrante a sostegno delle domande, e senza individuare alcuna concreta ragione di inattendibilità intrinseca ed estrinseca della stessa.

Al di là del rilievo della motivazione solo apparente del capo della decisione impugnato, risultano pertanto palesemente violati i criteri dettati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, per la valutazione della credibilità del racconto.

All’accoglimento del primo motivo del ricorso conseguono l’assorbimento degli altri motivi, la cassazione del decreto impugnato e il rinvio del procedimento al Tribunale di Torino in diversa composizione, che liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Torino in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2021

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