LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – rel. Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 30248/2020 proposto da:
S.M., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria civile della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Enrica Gianola Bazzini, per procura speciale estesa in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso la sentenza n. 156/2020 della Corte di appello di Brescia, pubblicata il 2 febbraio 2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dell’8 marzo 2021 dal relatore Dott. Marco Vannucci.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza pubblicata il 2 febbraio 2020, la Corte di appello di Brescia respinse l’appello proposto da S.M. (di nazionalità gambiana) per la riforma dell’ordinanza del 4 ottobre 2017 del Tribunale di Brescia, dispositiva del rigetto delle domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato, alla concessione della protezione sussidiaria e, in subordine, della protezione umanitaria.
1.1. Questa è la sintesi del racconto fatto dal ricorrente nelle sedi procedimentali e giurisdizionali, per come riportato nella sentenza:
egli racconta di essere stato costretto a fuggire dal proprio paese di origine dopo che venne preso in consegna dalla polizia segreta gambiana che lo rinchiuse in carcere torturandolo per molti giorni al fine di estorcergli informazioni su dove si trovasse il suo datore di lavoro (“re” locale, figura molto carismatica del suo villaggio);
decise, dunque, di trasferirsi in Senegal, ma poiché anche in Senegal la polizia gambiana ha degli infiltrati che avrebbero potuto trovarlo, decise di allontanarsi definitivamente anche dal Senegal, con la speranza di mettere in salvo la propria vita ed organizzarsi per farsi, in seguito, raggiungere dalla moglie e dal figlio.
1.2 In particolare, la sentenza afferma: i) è inverosimile che, nonostante una grave accusa come quella che gli era costata l’incarcerazione in una struttura di massima sicurezza, egli avesse potuto uscire dietro cauzione, e una volta liberato, oltrepassasse la frontiera del Gambia per entrare in Senegal, dal momento che avrebbe dovuto pur sempre sostenere un processo e vi era interesse da parte delle autorità di rintracciare il re del villaggio anche attraverso la sua testimonianza; ii) quand’anche il reclamante dovesse essere ritenuto attendibile, oggi che la situazione politica in Gambia è profondamente cambiata con la caduta del dittatore nel 2017 e l’instaurarsi di un regime democratico con a capo B.A. regolarmente eletto, il reclamante potrebbe tornare e sostenere il processo il cui esito può ritenersi scontato, quanto alla sorte del “re”, e semmai scontare una pena per essersi sottratto alla giustizia dopo la liberazione dietro cauzione; non sussistono, dunque, i presupposti per l’accoglimento della domanda di concessione della protezione sussidiaria, per la mutata situazione politico-sociale, mentre difettano sin dall’origine i presupposti dello status di rifugiato per essere da sempre assenti atti di persecuzione per uno dei motivi indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8; iii) quanto alla protezione umanitaria, l’appellante ha in Gambia la moglie e il figlio, mentre in Italia non ha alcuna relazione parentale significativa né ha compiuto un processo integrativo di alcun genere; le conseguenze dell’intervento chirurgico nell’atto accertate sono fronteggiate da specifica terapia farmacologica e i farmaci all’uopo necessari sono “reperibili facilmente anche in Gambia, così come anche in Gambia esistono ospedali o strutture mediche in grado di monitorare periodicamente la sua condizione”.
2. Per la cassazione di questa sentenza S. propose ricorso contenente tre motivi di impugnazione.
3. L’intimato Ministero dell’Interno, costituitosi al solo scopo dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa, non ha svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c), in relazione all’art. 360, nn. 3) e 5), relativamente alla non credibilità del ricorrente ed al mancato assolvimento dell’obbligo di cooperazione istruttoria.
Secondo il ricorrente “la Corte d’Appello stigmatizza la genericità del racconto del richiedente e conseguentemente ne assume la sua non credibilità, tuttavia omettendo niente meno che di dire il perché se non con la conseguente stringatissima motivazione, tanto stringata da doversi ritenere assente o comunque meramente apparente”; “non si rinviene alcuna verbalizzazione da parte del Tribunale delle dichiarazioni del ricorrente, tanto da rendersi impossibile verificare se lo stesso abbia potuto o meno chiarire le eventuali imprecisioni esternate avanti alla Commissione (…) la mancata verbalizzazione delle dichiarazioni del ricorrente concretizza una grave violazione del procedimento di primo grado, tale da rendere nulla ogni decisione conseguente”; “il giudice non può formare il proprio convincimento esclusivamente sulla base della credibilità del richiedente e sulla compatibilità del “fumus persecutionis” a suo danno nel Paese d’Origine, essendo tenuto a verificare le condizioni di persecuzione di abitudini, opinioni, pratiche sulla base di informazioni esterne e oggettive relative alla situazione reale del Paese di provenienza (…) il giudice deve tener conto “della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente”, con riguardo alla sua condizione sociale e all’età”.
2. In secondo luogo egli denunzia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5).
Sul punto il ricorrente afferma che: “non vi è ragione, a fronte della situazione rappresentata dal ricorrente in raffronto alla situazione del Paese di origine, che a questi non debba venire riconosciuto lo status di rifugiato (…) sul punto ci si riporta integralmente alle notizie sul Gambia rappresentate sia nel ricorso di primo grado che in atto di citazione in appello”; in base alla rappresentata situazione socio-politica gambiana, si sottolinea come sarebbe sussistito il dovere di cooperazione istruttoria del giudice, laddove questa spetta sia all’Amministrazione sia all’Autorità Giurisdizionale, secondo modalità che differiscono a seconda delle caratteristiche procedimentali ed eventuali deficienze relative alla cooperazione dell’amministrazione, che ben possono essere colmate in sede giurisdizionale, “operazione quest’ultima alla quale il Tribunale prima e la Corte d’Appello confermando la decisione di quest’ultimo, non ha provveduto”.
3. Tali motivi, da trattare congiuntamente in ragione della loro stretta connessione, sono manifestamente inammissibili.
In primo luogo è necessario ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e’, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (cfr. Cass., n. 3340 del 2019).
Più precisamente, la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale valuta se le dichiarazioni del ricorrente siano adeguatamente circostanziate, nonché coerenti e plausibili (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. a), c)). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass., n. 3340 del 2019, cit.).
In tale ordine di concetti si osserva che, sotto l’egida formale del vizio di violazione di legge, la parte ricorrente pretende, ora, un’inammissibile rivalutazione del contenuto delle dichiarazioni rilasciate dal ricorrente e del giudizio di complessiva attendibilità di quest’ultimo (nella sentenza impugnata specificamente esplicitato); profilo che è irricevibile in questo giudizio di legittimità perché non dedotto nel senso sopra chiarito e perché comunque rivolto ad uno scrutinio di merito delle dichiarazioni che invece è inibito al giudice di legittimità, e ciò peraltro solo attraverso generiche deduzioni che richiamano non utilmente i criteri legali di valutazione della prova. Inoltre la denuncia di nullità della decisione di primo grado per omessa verbalizzazione delle dichiarazioni rilasciate in sede di audizione non è accompagnata dalla specificazione di avere dedotto tale vizio in sede di appello.
4. Con il terzo motivo il ricorrente deduce che la sentenza impugnata è caratterizzata da violazione e falsa applicazione dell’art. 33 della “Convenzione di Ginevra 1951”, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, commi 1 e 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, “in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, lett. a)”.
Ad avviso del ricorrente “e’ evidente la situazione di grave vulnerabilità nella quale si trovava il richiedente allorché è dovuto fuggire dal paese d’origine nonché nella quale si troverebbe se ivi facesse rientro. Deve infatti darsi rilievo alla circostanza che il ricorrente nel suo Paese non abbia “validi” riferimenti economici né familiari né un radicamento sociale e lavorativo, data la sua giovane età, il che induce a esprimere un giudizio favorevole al richiedente quanto meno ai fini dell’apprezzamento dei motivi di carattere umanitario legati ad una situazione di insicurezza nella zona di origine che si traduce in una condizione atipica di provvisoria vulnerabilità soggettiva per l’istante”.
5. Anche il terzo motivo è inammissibile in quanto, in primo luogo, fa non utile riferimento a considerazioni sulla situazione generale del Paese di origine laddove invece la condizione di vulnerabilità deve essere sempre correlata a elementi legati alla vicenda personale del richiedente, apprezzata nella sua individualità e concretezza, operando la valutazione comparativa della sua situazione soggettiva e oggettiva con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza (Cass. Sez. 1 23 febbraio 2018, n. 4455; S.U. n. 29459 del 13/11/2019). Valutazione comparativa puntualmente motivata dalla Corte di merito, che ha rilevato la presenza della moglie e della figlia nel Paese di origine del ricorrente, a fronte della mancanza di alcuna integrazione del medesimo in Italia, senza ricevere censure specifiche su tali dati di fatto. Quanto poi alle motivate considerazioni della sentenza impugnata in ordine alle condizioni di salute del ricorrente – giudicate inidonee a giustificare la misura richiesta, la critica espressa in ricorso si sostanzia nella prospettazione di un giudizio alternativo a quello formulato dalla Corte bresciana; in questa sede dalla legge processuale non consentito.
6. Non vi è obbligo di pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione non avendo la parte vittoriosa svolto difese.
Stante il tenore della presente pronuncia, sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto; spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (in questo senso, cfr., per tutte: Cass. S.U. n. 4315 del 2020).
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, per il versamento da parte del ricorrente, se dovuto, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 16 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2021