Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.41343 del 23/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30305/2020 proposto da:

O.J., elettivamente domiciliato presso l’avv. Riccardo Vallini Vaccari, dal quale è rappres. e difeso, con procura speciale in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., elett.te domic.

presso l’Avvocatura dello Stato dalla quale è rappres. e difeso;

– intimato –

avverso la sentenza n. 621/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 19/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/10/2021 dal Cons. rel. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

RILEVATO

Che:

Il Tribunale di Venezia rigettò l’opposizione proposta da O.J., cittadino nigeriano, avverso il provvedimento della Commissione tecnica di diniego dell’istanza di riconoscimento della protezione internazionale, ritenendo che il ricorrente non fosse credibile ed escludendo la protezione sussidiaria ed umanitaria.

Con sentenza del 19.2.20, la Corte d’appello ha rigettato l’impugnazione, osservando che: l’atto di appello non esplicitava le ragioni del giudizio di non credibilità dell’intero racconto del ricorrente, giudizio che era comunque da confermare per la mancata precisazione delle persecuzioni che avrebbe subito lo stesso ricorrente; non ricorrevano i presupposti della protezione sussidiaria, sulla base delle fonti esaminate, e della protezione umanitaria, non essendo a tal fine sufficiente lo svolgimento di attività lavorativa.

O.J. ricorre in cassazione con sei motivi. Il ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

RILEVATO

Che:

Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251, art. 3, in relazione anche al D.Lgs. n. 25, art. 8, D.Lgs. n. 251, art. 3, comma 5, per aver la Corte d’appello ritenuto inattendibile il ricorrente, omettendo di verificare la coerenza del racconto reso con le fonti relative alla Nigeria.

Il secondo motivo denunzia mancanza di motivazione, o motivazione apparente, perplessa ed incomprensibile in relazione alla valutazione di non credibilità del ricorrente.

Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g), art. 14, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per aver la Corte territoriale erroneamente escluso che in Nigeria vi fosse una situazione d’instabilità tale da costituire una minaccia grave alla vita e alla persona del ricorrente, sulla base di fonti non precise e non aggiornate, risalenti al maggio 2018, e non riferite alla regione di provenienza dell’istante.

Il quarto motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 5, comma 6, art. 32, comma 3, per aver la Corte territoriale negato il riconoscimento del permesso umanitario, senza tener conto del livello d’integrazione raggiunto dal ricorrente in Italia attraverso l’attività lavorativa a tempo indeterminato dal novembre 2018.

Il quinto motivo deduce motivazione apparente ed omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione, per non aver la Corte d’appello valutato la violazione di diritti fondamentali in Nigeria, nell’ottica del bilanciamento tra la situazione attuale e quella che vi sarebbe in caso di rimpatrio, escludendo in modo apodittico l’integrazione sociale del ricorrente.

Il sesto motivo deduce motivazione apparente ed omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione, con riguardo alla mancata valutazione della violazione di diritti fondamentali in Libia, in ordine al periodo di transito del ricorrente in tale paese, nell’ottica del bilanciamento tra la situazione attuale e quella che vi sarebbe in caso di rimpatrio, escludendo in modo apodittico l’integrazione sociale.

Il ricorso va accolto nei limiti di cui si dirà.

I primi tre motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono inammissibili tendendo al riesame dei fatti relativi alle varie questioni trattate riguardo alla valutazione di credibilità del ricorrente. Invero, è stato affermato che il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle c.d. fonti privilegiate deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate o superate da altre più aggiornate, ovvero ricavate da COI non idonee, in quanto non comprese tra quelle previste dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 (Cass., n. 19919/21; 21932/2020).

Nel caso concreto, il ricorrente non ha indicato le fonti più aggiornate il cui esame avrebbe potuto indurre ad una diversa decisione sulla protezione sussidiaria, di cui alla lett. c) del suddetto art. 14. Ne’ l’istante è risultato credibile in ordine all’asserita diversa regione di provenienza.

Il quarto e quinto motivo, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono fondati. Al riguardo, la Corte territoriale ha escluso la protezione umanitaria, ritenendo insufficiente il contratto di lavoro a tempo indeterminato del ricorrente dal novembre 2018 in quanto, in tal modo, si finirebbe per ratificare un comportamento illecito in danno degli stranieri che cercano lavoro nell’osservanza delle norme relative ai cd. “decreti-flussi”. Deve rilevarsi che la ratio decidendi posta a sostegno del rigetto (uso strumentale del permesso umanitario per coprire una condizione di soggiorno irregolare) è del tutto priva di pertinenza rispetto ai requisiti cui il sistema normativo interno assoggetta il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, ratione temporis applicabile). La norma così come interpretata costantemente dalla giurisprudenza di legittimità nella cornice degli obblighi costituzionali ed internazionali all’interno dei quali il citato art. 5, comma 6 colloca la protezione umanitaria, richiede che venga allegata dal richiedente ed accertata dal giudice di merito una condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento del diritto. Dalla pronuncia n. 4455 del 2018 in poi, confermata dalle S.U. 29459 del 2019, è stato affermato il rilievo dell’integrazione lavorativa (sociale) e familiare ai fini della protezione umanitaria non come fattore esclusivo ma all’interno di un giudizio comparativo rivolto all’accertamento della situazione attuale del paese di provenienza in relazione al godimento o privazione dei diritti umani inalienabili. Infine l’integrazione lavorativa lungi dall’essere assunta, come nella pronuncia impugnata, quale elemento indicativo di una domanda proposta contra legem, è stata di recente ulteriormente valorizzata dalle S.U. 24413 del 2021. Nella sentenza è stato affermato che in base alla normativa del testo unico sull’immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d’integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana. Qualora si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d’origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall’art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per riconoscere il permesso di soggiorno.

Ora, alla stregua dei principi contemplati in questa pronuncia, l’integrazione nel territorio italiano raggiunta attraverso lo svolgimento di attività lavorativa e la frequentazione di corsi linguistici e di volontariato, implica per il giudice di merito di valutarne il rilievo e l’incidenza sul radicamento effettivo del richiedente in funzione della valutazione comparativa volta ad accertare che il rimpatrio renda probabile lo scadimento del diritto di alla vita privata e familiare ex art. 8 Cedu, come declinato dalla Corte di Strasburgo. Per quanto esposto, nel caso concreto, la Corte territoriale ha dunque effettuato un’erronea ricognizione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 5, comma 6 e art. 32, comma 3, e non ha fatto buon governo dei principi sopra esposti in relazione al rilievo da attribuire all’integrazione sociale nel giudizio relativo alla protezione umanitaria, avendo omesso del tutto di comparare la situazione attuale dell’istante con quella in cui verserebbe in caso di rimpatrio, con specifico riguardo al rischio di lesione del diritto di cui all’art. 8 Cedu, secondo i principi dettati dalla suddetta sentenza delle SU.

Infine, il sesto motivo è inammissibile in quanto mira ad un riesame nel merito delle valutazioni svolte nella pronuncia impugnata in ordine al transito in Libia, peraltro limitandosi a rilievi del tutto generici ed in contrasto con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. (Cass., n. 25734/21).

Pertanto, in accoglimento del quarto e quinto motivo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, anche in ordine alle spese del grado di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il quarto e quinto motivo, inammissibili gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2021

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