Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.41344 del 23/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10696/2020 proposto da:

I.J., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato Luigi Migliaccio, in virtù di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di SALERNO, depositata il 04/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/10/2021 da Dott. TRICOMI LAURA.

RITENUTO

che:

Con ricorso del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, I.J., cittadina della Nigeria, adiva il Tribunale di Salerno – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE – impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

La richiedente riferiva di aver lasciato la Nigeria in ragione dei ripetuti abusi, delle violenze sessuali e delle minacce subite quando era ancora minorenne dallo zio, con il quale aveva coabitato dopo la morte dei suoi genitori, che le aveva procurato una gravidanza e la aveva costretta all’aborto. La ricorrente affermava di non aver denunciato la situazione alle autorità locali per paura, sicché, dopo essersi allontanata dalla casa dello zio,era andata a vivere presso una amica; anche la famiglia dell’amica era stata minacciata e la madre di questa la aveva spinta a lasciare la Nigeria, per timore di ritorsioni. Fuggita in Libia era stata collocata in una connection-house, dove era costretta a prostituirsi per ripagare il debito per il viaggio; era stata poi aiutata a lasciare questa casa e si era trasferita presso un libico, dove era rimasta fino all’imbarco per l’Italia, avvenuto nel *****.

Il Tribunale, con decreto comunicato il 13/3/2020, ha ritenuto che fosse non credibile la vicenda personale narrata dalla stessa e che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale della Nigeria, descritta nel decreto impugnato, con indicazione delle fonti di conoscenza.

La richiedente ha proposto ricorso per cassazione, svolgendo due motivi. Il Ministero si è costituito al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorso è articolato nei seguenti due motivi:

I) Con il primo motivo la ricorrente lamenta error in iudicando in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame di fatti decisivi (diffusione di violenza di genere nei confronti delle donne e tutela statuale in Nigeria) e rilevanti al fine del riconoscimento della protezione sussidiaria sotto il profilo di rischio di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b);

II) Con il secondo lamenta error in iudicando in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame di fatti decisivi (vulnerabilità della richiedente asilo connessa alle violenze di genere patite in giovanissima età in ambito domestico da valutare comparativamente con il grado di integrazione in Italia e la relazione affettiva qui nata con un connazionale), rilevanti alla luce dell’art. 8 CEDU, parametro di costituzionalità interposto ai sensi dell’art. 117 Cost., comma 1, che consacra il diritto alla vita privata e familiare, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.

2. Il primo motivo è fondato.

La ricorrente ha dedotto di aver subito violenze sessuali e domestiche da parte dello zio convivente, quando era ancora minorenne, e di essere stata costretta all’aborto; ha, inoltre, precisato di avere avuto paura a denunciare i fatti, temendo di non poter ricevere adeguata tutela da parte delle autorità statali, atteso il contesto socio-culturale di forte mortificazione della donna che caratterizza la Nigeria, così come delineato dai report relativi al fenomeno della violenza domestica e di genere già allegati al ricorso di primo grado.

Il Tribunale, nel formulare il giudizio di non credibilità del racconto circa le ragioni di fuga, si è soffermato ad illustrare la contraddittorietà e le aporie del racconto a partire dal ricovero in ospedale per la pratica dell’aborto, ma non ha preso in esame il racconto relativo alle violenze subite in ambito domestico.

In tal modo il Tribunale è incorso nel vizio di omesso esame di un fatto decisivo controverso in giudizio, prendendo in esame solamente una parte, la seconda, del racconto della richiedente asilo, e trascurando completamente la prima e più importante parte della narrazione, relativa ad una vicenda personale tale da compromettere in maniera radicale e da condizionare pesantemente lo sviluppo fisico e psicologico della ragazza, espunta dalla base fattuale narrativa con la quale doveva confrontarsi. La motivazione che ne risulta è quindi meramente apparente, inidonea a soddisfare il “minimo costituzionale” capace di sorreggere il decisum anche nell’attuale codificazione del vizio di motivazione cristallizzato nel nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, risultante dalle modifiche apportate del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (cfr. Cass. n. 13089/2019).

Tale vizio è stato sostanzialmente fatto valere dalla ricorrente che lamenta la mancata valutazione della reale vicenda personale da lei rappresentata, per la parte che non appare considerata inattendibile dal giudice di merito.

A ciò va aggiunto che il Tribunale – che non si è espresso con un giudizio di non verosimiglianza rispetto alle dichiarazioni concernenti la violenza domestica e gli abusi sessuali attribuiti allo zio – avrebbe anche dovuto procedere ad un approfondimento istruttorio obbligatorio ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 3, lett. a), e del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, – della situazione del Paese di provenienza della ricorrente, così come denunciata da quest’ultima, e verificare in concreto se lo Stato della Nigeria fosse in grado di offrirle adeguata protezione, non potendo tale indagine officiosa venire meno a fronte parziale pronuncia di non credibilità compiuta.

Come, questa Corte ha già avuto modo di affermare, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b) della Convenzione del Consiglio di Europa sulla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta ad Istanbul l’11/05/2011 (resa esecutiva in Italia con L. n. 77 del 2013), l’espressione violenza domestica designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima. La Convenzione, inoltre, onera le Parti contraenti ad adottare misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violenza contro le donne basata sul genere possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione e come una forma di grave pregiudizio che dia luogo ad una protezione complementare/sussidiaria.

Invero, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che gli atti di violenza domestica, così come intesi dalla Convenzione citata, quali limitazioni al godimento dei diritti umani fondamentali, sono riconducibili all’ambito dei trattamenti inumani o degradanti considerati dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. b), ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, qualora risulti che le autorità statuali non contrastino tali condotte o non forniscano protezione contro di esse, essendo frutto di regole consuetudinarie locali. Ne consegue che, anche ove tali atti siano posti in essere da soggetti non statuali, come lo zio della ricorrente, è onere del giudice verificare ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, se lo Stato di origine sia in grado di offrire alla donna adeguata protezione (Cass. n. 23017/2020; Cass. n. 12333/2017).

Come già osservato alcuna indagine officiosa su questa specifica ragione di protezione internazionale è stata svolta dal giudice del merito.

3. Il secondo motivo è assorbito in quanto concernente la forma subordinata di protezione umanitaria.

4. In conclusione va accolto il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; il decreto impugnato va cassato con rinvio al Tribunale di Salerno in diversa composizione per il riesame alla luce dei principi espressi e per la liquidazione delle spese di legittimità.

PQM

– Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; cassa il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Salerno in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2021

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