Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.41345 del 23/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14359/2020 proposto da:

A.N., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato Anna Lombardi Baiardini. in virtù di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di PERUGIA, depositata il 23/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/10/2021 da Dott. TRICOMI LAURA.

RITENUTO

che:

Con ricorso del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, A.N., cittadino del Pakistan, adiva il Tribunale di Perugia – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE – impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Il richiedente, in merito alle ragioni per cui aveva abbandonato il Pakistan, riferì di aveva fatto parte del Comitato per la pace della sua città e di avere collaborato con le autorità pakistane, fornendo informazioni su persone che potevano minare la sicurezza nazionale sin dal 2010 e di essersi indotto a partire, a seguito degli attacchi terroristici ai civili ed ai membri della Comunità della pace che si erano susseguiti, esponendo di avere subito egli stesso personali minacce ed un attentato nel febbraio 2016.

Il Tribunale, con decreto comunicato il 23/4/2020, ha ritenuto che fosse non credibile la vicenda personale narrata dallo stesso e che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale del Pakistan, descritta nel decreto impugnato, con indicazione delle fonti di conoscenza.

Il richiedente ha proposto ricorso per cassazione, svolgendo tre motivi illustrati con memoria. Il Ministero si è costituito al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorso è articolato nei seguenti tre motivi:

I) Vizio di omesso esame e di motivazione inesistente resa mediante una mera apparenza argomentativa, nonché violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 3,8,32, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non avere valutato il giudice di merito la credibilità sulla base dei parametri stabiliti del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5. Il ricorrente critica la disamina delle proprie dichiarazioni svolta dal Tribunale, assumendo di contro che le stesse erano coerenti e credibili.

II) Vizio di omesso esame e di motivazione inesistente resa mediante una mera apparenza argomentativa, nonché violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4, 5, e art. 14, lett. a) e b), D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 25, artt. 2, 3, 4, 5, 9 CEDU. Il ricorrente, assumendo di avere pienamente adempiuto all’onere di allegare i fatti costitutivi del suo diritto e di avere raccontato in maniera veritiera le sue vicende, si duole che il Tribunale non abbia attivato il potere di indagine officioso per verificare i rischi per la sua incolumità personale in caso di rientro in Pakistan, data la situazione politica e di ordine pubblico.

III) Vizio di omesso esame e di motivazione inesistente resa mediante una mera apparenza argomentativa, nonché violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 3,8,32, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non avere valutato il giudice di merito la credibilità sulla base dei parametri stabiliti del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5. Il ricorrente critica la disamina delle proprie dichiarazioni svolta dal Tribunale ed il mancato riconoscimento della protezione umanitaria, assumendo di contro che le stesse erano coerenti e credibili e che non si era tenuto conto di quanto allegato in merito al suo inserimento sociale.

2. I tre motivi, da trattarsi congiuntamente stante la loro connessione, sono inammissibili.

Le doglianze sul giudizio di non credibilità, sotto l’apparente denuncia di vizi di violazione di legge e motivazionali, sono in realtà dirette a sollecitare una rivisitazione del merito, riproponendo il ricorrente la propria ricostruzione del narrato, che assume essere stato non correttamente valutato anche a causa del mancato esercizio dei poteri istruttori ufficiosi, senza tuttavia confrontarsi con l’iter motivazionale del decreto impugnato che ha ritenuto non credibile il narrato con motivazione adeguata ed esame dettagliato dei fatti allegati.

Infatti, il Tribunale, ha analiticamente esposto le ragioni di inattendibilità della vicenda personale allegata (fol. 8 del decreto impugnato), rimarcando in dettaglio le plurime lacune e contraddittorietà rilevate. Le palesi incongruenze evidenziate dai giudici di merito riguardano ogni profilo del racconto e in particolare: la presunta attività di informatore; il rapporto con l’autorità statale in favore della quale era svolta; l’inidoneità di tale autorità a tutelarlo dagli attacchi di coloro che intendevano contrastare; l’inidoneità della documentazione prodotta a corroborare il narrato.

Ciò posto, secondo l’orientamento di questa Corte al quale il Collegio intendere dare continuità, il giudice del merito, nel valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, in base ai parametri dettati del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), deve attenersi anche a comuni canoni di ragionevolezza e a criteri generali di ordine presuntivo, non essendo di per sé solo sufficiente a fondare il giudizio di credibilità il fatto che la vicenda narrata sia circostanziata. L’art. 3 citato, infatti, obbliga il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna, ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda (vedi, Cass. n. 21142/2019; Cass. n. 20580/2019). La suddetta verifica, in quanto costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, è sottratta al controllo di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e detto vizio non ricorre nella specie, avendo il Tribunale dato conto, con motivazione adeguata, di aver compiutamente valutato i fatti allegati. Inoltre, una volta accertata dai Giudici di merito l’inattendibilità della vicenda dedotta come ragione causativa del rischio di danno grave ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non vi è ragione di attivare il dovere di cooperazione istruttoria ufficiosa, neppure in ordine alla protezione delle Autorità statali (tra le tante Cass. n. 3340/2019 e Cass. n. 27336/2018). In particolare, secondo l’orientamento di questa Corte al quale il Collegio intende dare continuità “In materia di protezione internazionale, una volta esclusa la credibilità intrinseca della narrazione offerta dal richiedente asilo alla luce di riscontrate contraddizioni, lacune e incongruenze, non deve procedersi al controllo della credibilità estrinseca – che attiene alla concordanza delle dichiarazioni con il quadro culturale, sociale, religioso e politico del Paese di provenienza, desumibile dalla consultazione di fonti internazionali meritevoli di credito – poiché tale controllo assolverebbe alla funzione meramente teorica di accreditare la mera possibilità astratta di eventi non provati riferiti in modo assolutamente non convincente dal richiedente” (Cass. n. 24575/2020).

Nel caso di specie il Tribunale si è attenuto ai principi suesposti, anche in ordine all’applicazione dei parametri dettati dall’art. 3, comma 5, lett. c) citato, ed ha escluso, con motivazione adeguata ed esaminando compiutamente i fatti allegati per quanto infra precisato, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del rifugio e della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 151 del 2007, art. 14 lett. a) e b). E’, pertanto, non conducente rispetto al decisum la censura sull’omessa analisi della condizione dei collaboratori dello Stato pakistano, in caso di minacce ed attentati nei loro confronti, poiché la ricerca di riscontri nelle fonti di conoscenza per il controllo della credibilità estrinseca va effettuato solo una volta che sia già stata accertata la credibilità intrinseca.

Quanto alla domanda di protezione umanitaria, con riguardo alla disciplina applicabile ratione temporis occorre premettere che la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari presentata, come nella specie, prima dell’entrata in vigore della normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, deve essere scrutinata sulla base della normativa esistente al momento della sua presentazione (Cass. S.U. n. 29459/2019).

Ciò posto, il ricorrente si limita a richiamare la propria vicenda personale e, genericamente, la situazione dei diritti umani nel suo Paese, ancora una volta senza confrontarsi con il percorso argomentativo di cui al decreto impugnato allegando in termini assolutamente generici di avere testimoniato la partecipazione alla vita sociale e formativa del paese ospitante e lo svolgimento di attività lavorative a tempo determinato. Il Tribunale ha rilevato la mancata allegazione di ragioni di vulnerabilità soggettiva, distinte da quelle collegate alla vicenda personale ritenuta non credibile, nonché l’insussistenza di fattori di vulnerabilità oggettiva rispetto ad un percorso di integrazione che ha ritenuto essere solo stato avviato.

La situazione del Paese di origine prospettata in termini generali ed astratti, come nel caso di specie, è di per sé inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. S.U. n. 29459/2019, in conformità a Cass. n. 4455/2018).

3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensiva del resistente.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

P.Q.M.

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2021

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