Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.41346 del 23/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30658/2020 proposto da:

E.C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato Piero Zuin, in virtù di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1172/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 04/05/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/10/2021 da Dott. TRICOMI LAURA.

RITENUTO

che:

E.C. ha proposto ricorso per cassazione, svolgendo tre motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, in epigrafe indicata. Il Ministero si è costituito al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

L’odierno ricorrente, cittadino del Gambia, aveva adito, con esito negativo, il Tribunale di Venezia impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Il gravame è stato respinto dalla Corte di appello.

Il richiedente aveva riferito di avere abbandonato il Gambia perché temeva per la sua vita, sospettando che lo zio, con cui viveva in quanto orfano, volesse avvelenarlo per liberarsi di lui, dopo averlo vessato e trattato come uno schiavo e non come un membro della sua famiglia.

La Corte lagunare ha ritenuto che fosse non credibile la vicenda personale narrata dallo stesso e che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale del Gambia, descritta nella sentenza impugnata, con indicazione delle fonti di conoscenza.

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorso è articolato nei seguenti tre motivi:

I) Nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c.. Illegittimità costituzionale della L. n. 98 del 2013, artt. 62-72, che ha convertito con modifiche il D.L. n. 69 del 2013, riguardante l’istituzione dei giudici ausiliari delle Corti d’appello, in relazione agli artt. 3,25 Cost., art. 102 Cost., comma 1 e art. 111 Cost.. Il ricorrente contesta che nella legge istitutiva del giudice ausiliario della Corte di appello non emergerebbero ragioni eccezionali e limiti temporali, come evidenziati dalla Corte Costituzionale per le supplenze dei magistrati onorari nei collegi del Tribunale con le pronunce nn. 99/1964, 156/1963 e 103/1998, in quanto non si tratterebbe di un rimedio eccezionale, ma di una misura strutturale per colmare vacanze di organico in violazione del disposto di cui all’art. 106 Cost., comma 2.

II) Nullità della sentenza impugnata per violazione del diritto ad essere giudicato dal giudice naturale e precostituito per legge e per difetto di costituzione del giudice in relazione agli artt. 25 e 102 Cost., art. 158 c.p.c., R.D. n. 12 del 1941, art. 110. A parere del ricorrente la composizione del Collegio giudicante presenta un ulteriore profilo di illegittimità, stante la presenza, in veste di Consigliere relatore, di un magistrato del Tribunale di Vicenza applicato in Corte di appello in virtù di misure organizzative adottate dalla Corte e bocciate dal Consiglio Superiore della Magistratura per violazione del R.D. n. 12 del 1941, art. 110, con conseguente nullità della sentenza.

III) Violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, D.P.R. n. 394 del 1999, artt. 11 e 28, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 bis, per non avere il giudice dell’appello valutato la condizione di vulnerabilità del richiedente in relazione alle condizioni di vita del medesimo allegate in giudizio, né tenuto conto del livello di integrazione socio-lavorativa raggiunto dallo stesso.

2. Il primo motivo è infondato.

Relativamente a tale aspetto va ricordato che la Corte costituzionale è intervenuta con sentenza n. 41 del 2021 dichiarando l’illegittimità costituzionale del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, artt. 62,63,64,65,66,67,68,69,70,71 e 72 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), convertito, con modificazioni, in L. 9 agosto 2013, n. 98, nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dal D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, art. 32 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della L. 28 aprile 2016, n. 57).

L’illegittimità costituzionale della normativa censurata è stata dichiarata nella parte in cui non prevede che essa si applichi fino al completamento del riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi contemplati dal citato D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 32, così riconoscendo ad essa – per l’incidenza dei concorrenti valori di rango costituzionale – una temporanea tollerabilità costituzionale, rispetto al parametro dell’art. 106 Cost., commi 1 e 2.

In tale periodo rimane – anche con riguardo ai giudizi pendenti legittima la costituzione dei collegi delle corti d’appello con la partecipazione di non più di un giudice ausiliario a collegio e nel rispetto di tutte le altre disposizioni, sopra richiamate, che garantiscono l’indipendenza e la terzietà anche di questo magistrato onorario.

Ne consegue l’insussistenza della denunciata nullità.

3. Il secondo motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.

Va osservato che la sentenza impugnata non riporta traccia, nella sua intestazione, della presenza nel novero del collegio di magistrati applicati o ausiliari.

Era dunque onere del ricorrente suffragare i propri assunti, sia trascrivendo il contenuto dei provvedimenti a cui ha fatto riferimento (vale a dire del progetto di definizione del contenzioso evocato e, soprattutto, dei provvedimenti direttamente riconnessi alla lite. relativi all’assegnazione della stessa ad un collegio composto nel modo denunciato) oppure facendo un sintetico ma completo resoconto del loro contenuto, sia spiegando dove tali atti ora si rinverrebbero.

Il mancato assolvimento di un simile onere si traduce in una violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, con la conseguente inammissibilità del motivo presentato (in merito all’autosufficienza del ricorso ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in caso di riferimento a documenti o atti processuali, i quali non solo devono essere specificamente individuati anche quanto alla loro collocazione, ma altresì devono essere oggetto di integrale trascrizione quanto alle parti in contestazione ovvero di sintetico ma completo resoconto del contenuto, si vedano Cass. n. 16900/2015, Cass. n. 4980/2014, Cass. n. 5478/2018, Cass. n. 14784/2015 e Cass. n. 8569/2013); va, comunque, osservato che il magistrato applicato non può essere considerato una persona estranea all’ufficio e non investita della funzione esercitata, in presenza di un provvedimento di applicazione da parte del Presidente della Corte d’appello ai sensi del R.D. n. 12 del 1941, art. 110.

La contestazione relativa alle modalità con cui l’applicazione è stata disposta non consente poi di ipotizzare alcuna nullità della decisione assunta con la partecipazione del magistrato applicato.

Va ribadito, in proposito, che “In tema di costituzione del giudice competente in materia di protezione internazionale, la circostanza che la causa sia stata decisa dal collegio con la partecipazione di un magistrato applicato in forza di un apposito provvedimento organizzativo non approvato dal Consiglio Superiore della Magistratura, non comporta la nullità della decisione, sia perché il magistrato applicato non può essere considerato persona estranea all’ufficio e non investita della funzione esercitata, sia perché l’art. 156 c.p.c., prevede che la nullità di un atto per inosservanza di forma non può essere pronunciata in assenza di espressa comminatoria di legge; né rileva la mancata approvazione del provvedimento da parte del C.S.M., posta la natura esecutiva e non retroattiva della pronuncia dell’organo di autogoverno” (Cass. n. 10964/2021).

4. Il terzo motivo è inammissibile.

Quanto alla domanda di protezione umanitaria, astrattamente riconoscibile ratione temporis (Cass. Sez. U. n. 29459/2019), va considerato che la Corte di appello, ritenuto non credibile il ricorrente con statuizione non impugnata, ha accertato l’assenza di condizioni di vulnerabilità personale “individualizzate”, in linea con l’orientamento di questa Corte che richiede “il riscontro di “seri motivi” (non tipizzati) diretti a tutelare situazioni di vulnerabilità individuale” (Cass. nn. 23778/2019, 1040/2020) e la mancanza di prova circa la compiuta integrazione in Italia. Ciò posto, il ricorrente si limita a richiamare la propria vicenda personale e le traversie subite in Libia, sostanzialmente sollecitando un riesame della valutazione di merito compiuta dalla Corte lagunare.

Posto che la situazione del Paese di origine prospettata in termini generali ed astratti, come nel caso di specie, è di per sé inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. S.U. n. 29459/2019, in conformità a Cass. n. 4455/2018) e che “Il permesso di soggiorno per motivi umanitari non può essere accordato automaticamente per il solo fatto che il richiedente abbia subito violenze o maltrattamenti nel paese di transito, ma solo se tali violenze per la loro gravità o per la durevolezza dei loro effetti abbiano reso il richiedente “vulnerabile” ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 286 del 1998; ne consegue che è onere del richiedente allegare e provare come e perché le vicende avvenute nel paese di transito lo abbiano reso vulnerabile, non essendo sufficiente che in quell’area siano state commesse violazioni dei diritti umani” (Cass. n. 28781/2020), senza che il ricorrente deduca alcunché a riguardo, la doglienza risulta del tutto inammissibile.

5. In conclusione, il ricorso va rigettato.

Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensiva del resistente.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

P.Q.M.

– Rigetta il ricorso;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2021

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