LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 31638/2020 proposto da:
O.L., rappresentato e difeso dall’avvocato Felice Patruno, per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1826/2020 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 27/10/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/10/2021 dal Cons. Dott. CLOTILDE PARISE.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 1826/2020 pubblicata il 27-10-2020 la Corte d’appello di Bari ha respinto l’appello proposto da O.L., cittadino della Nigeria – Edo State, avverso l’ordinanza del Tribunale di Bari che aveva rigettato la sua domanda avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. Il richiedente, di religione cristiana pentecostale, riferiva di essere fuggito dal suo Paese per timore di essere ucciso dagli appartenenti alla setta degli ***** al quale apparteneva suo padre, ed in particolare perché si era rifiutato di prendere parte al rito animista da celebrare in occasione della cerimonia funebre di suo padre, mediante il sacrificio di 4 vergini che il richiedente avrebbe dovuto procurare. La Corte d’appello ha ritenuto che fosse non credibile la vicenda personale narrata dal richiedente e che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale della Nigeria e dell’Edo State, con indicazione delle fonti di conoscenza.
2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che si è costituito tardivamente, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis.1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, nel denunciare vizi di violazione di legge e motivazionali, lamenta: i) con il primo motivo che la Corte di merito, con una motivazione apparente che non consente il controllo sul percorso logico-argomentativo, abbia espresso la valutazione di non credibilità della vicenda personale narrata, omettendo l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria ufficioso e in violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 27, comma 1 bis; ii) con il secondo motivo che la Corte di merito abbia negato la protezione umanitaria, omettendo la valutazione della sua particolare vulnerabilità e della sua situazione in Italia, ove assume di essersi integrato e di svolgere attività di lavoro, in comparazione con la vicenda personale e la situazione del Paese di origine, come da giurisprudenza di questa Corte, ed in particolare come da pronuncia n. 4455/2018, che richiama.
2. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.
2.1. Il richiedente si duole, del tutto genericamente, del giudizio di non credibilità della vicenda personale narrata a cagione della fuga dal suo Paese e dell’omesso svolgimento di indagine istruttoria ufficiosa, senza specificamente confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, sollecitando un’impropria richiesta di riesame del merito, sotto l’apparente denuncia del vizio di violazione di legge e motivazionale. La Corte di merito ha spiegato, in modo idoneo (Cass. S.U. n. 8053/2014) e facendo applicazione dei parametri legali, le ragioni della ritenuta inattendibilità della vicenda personale narrata dal richiedente ed ha anche effettuato un’indagine tramite le fonti internazionali sulle pratiche del rito animista (pag. 3 sentenza impugnata), aggiungendo che i rituali illegali sono puniti dal codice penale nigeriano. La censura in punto giudizio di non credibilità non contiene critiche specifiche al suddetto percorso argomentativo, limitandosi, genericamente, il ricorrente a riproporre la propria versione dei fatti allegati, che assume veritieri e circostanziati, e a dolersi della mancata attivazione del dovere di cooperazione istruttoria, nel caso di specie, invece, attivato dalla Corte di merito sulle pratiche del rito animista. Non ricorrono, pertanto, i presupposti per il riconoscimento del rifugio politico e della protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. a) e lett. b), D.Lgs. cit., in cui rileva, se pure in diverso grado, la personalizzazione del rischio oggetto di accertamento (cfr. Cass. 6503/2014; Cass. 16275/2018; Cass. 16925/2018 e Cass. 14283/2019), e neppure ricorrono i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. c), D.Lgs. cit., la cui sussistenza la Corte d’appello ha escluso in base alle fonti di conoscenza richiamate in sentenza, neppure, peraltro, specificamente censurata sul punto.
2.2. Quanto al diniego della protezione umanitaria, ugualmente del tutto generiche sono le deduzioni svolte in ricorso, dovendosi ribadire che la situazione del Paese di origine, in termini generali ed astratti, è di per sé inidonea al riconoscimento di detta protezione (Cass. S.U. n. 29459/2019 citata, in conformità a Cass. n. 4455/2018). Il ricorrente neppure precisa quali ulteriori concreti e specifici elementi a supporto dell’integrazione in Italia abbia allegato nei giudizi di merito e quale sia la sua individualizzata condizione di vulnerabilità, in tesi erroneamente non considerata. Con valutazione meritale, adeguatamente motivata, la Corte d’appello ha ritenuto non dimostrata dal richiedente l’integrazione lavorativa e sociale, pur tenendo conto degli elementi probatori forniti (in particolare rimarcando la produzione di contratti a tempo determinato ma non anche delle buste paga – cfr. pag. 5 sentenza), nonché ha affermato non esservi in Nigeria emergenza umanitaria.
3. In conclusione, il ricorso deve dichiararsi inammissibile, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. n. 23535/2019).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 20 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2021