Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.41349 del 23/12/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31685/2020 proposto da:

A.K., rappresentata e difesa dall’avvocato Felice Patruno, per procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1645/2020 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 29/09/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/10/2021 dal Cons. Dott. CLOTILDE PARISE.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 1645/2020 pubblicata il 29-9-2020 la Corte d’appello di Bari ha respinto l’appello proposto da O.K., cittadina della Nigeria – Edo State, avverso l’ordinanza del Tribunale di Bari che aveva rigettato la sua domanda avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. La richiedente riferiva di essere fuggita dal suo Paese perché vittima di continue violenze, maltrattamenti fisici e vessazioni da parte del marito, uomo più anziano che la ricorrente era stata costretta a sposare a causa di un debito non onorato di suo padre. La Corte d’appello ha ritenuto che fosse non più attuale il pericolo di maltrattamenti da parte del marito paventato dalla richiedente e che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale della Nigeria e dell’Edo State, descritta con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, la ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che si è costituito tardivamente, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis.1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente, nel denunciare vizi di violazione di legge e motivazionali, lamenta: i) con il primo motivo che la Corte di merito, con una motivazione generica e contraddittoria, pur dando atto della diffusione della violenza domestica in Nigeria, abbia escluso l’attendibilità della ragione di fuga allegata, omettendo l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria ufficioso in violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 27, comma 1 bis, nonché rifiutando di procedere all’audizione personale della ricorrente; ii) con il secondo motivo che la Corte di merito abbia negato la protezione umanitaria, omettendo la valutazione della sua particolare vulnerabilità per le violenze fisiche e sessuali subite e non contestate.

2. Il primo motivo è fondato.

2.1. Secondo l’orientamento di questa Corte al quale il Collegio intende dare continuità, in tema di protezione internazionale, gli atti di violenza domestica, così come intesi dall’art. 3 della Convenzione di Istanbul dell’11 maggio 2011, quali limitazioni al godimento dei diritti umani fondamentali, possono integrare i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. b), in termini di rischio effettivo di “danno grave” per “trattamento inumano o degradante”, qualora risulti che le autorità statuali non contrastino tali condotte o non forniscano protezione contro di esse, essendo frutto di regole consuetudinarie locali (cfr. Cass. n. 23017/2020 e Cass. 12333/2017). In tali ipotesi è onere del giudice valutare l’incidenza dei maltrattamenti subiti sullo sviluppo della personalità della richiedente asilo ed anche la risposta delle autorità statuali a tali condotte, all’esito dell’acquisizione di COI riferite a quest’ultimo aspetto, ossia verificare in concreto se, pur in presenza di minaccia di danno grave ad opera di un soggetto non statuale, ai sensi dell’art. 5, lett. c), del decreto citato, come il marito della ricorrente, lo Stato di origine sia in grado di offrire alla donna adeguata protezione.

2.2. Nel caso di specie la Corte di merito non ha fatto applicazione dei suesposti principi ed ha motivato le ragioni del diniego della protezione sussidiaria mediante argomentazioni contraddittorie, perplesse e meramente apparenti.

La motivazione della sentenza impugnata si sviluppa attraverso i seguenti passaggi: a) il racconto della richiedente, pur con talune imprecisioni e rettifiche (circa la data di nascita e l’età non giovanissima – 22 anni – all’epoca del matrimonio), era chiaro e lineare nel suo nucleo strutturale essenziale, ossia la ricorrente riferiva di essere fuggita per aver subito violenze e maltrattamenti dal marito, e la rinnovazione in giudizio dell’audizione personale non era necessaria, in mancanza di deduzione di fatti nuovi in ordine alle ragioni di fuga allegate; b) il pericolo di maltrattamenti paventato non era più attuale, sebbene in Nigeria la violenza domestica fosse molto diffusa e considerata socialmente accettabile, perché la ricorrente, nell’audizione avanti alla Commissione territoriale, non aveva escluso che nel frattempo il coniuge potesse essersi “calmato”, potendo ella accertare questa ultima circostanza “chiamando la madre”, e pertanto tale “possibile sviluppo” dei rapporti coniugali consentiva di escludere l’attualità del suddetto pericolo in caso di rimpatrio; c) la ricostruzione dei fatti conduceva a ritenere che la fuga dal suo Paese della ricorrente fosse dovuta a ragioni personali che ella non aveva inteso palesare, e comunque non a ragioni economiche, data la riferita ricchezza del marito.

2.3. Il percorso argomentativo appena sintetizzato non consente di ricostruire il ragionamento decisorio e non attinge, pertanto, la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, e ciò perché la motivazione è contraddittoria e perplessa, sia in ordine alla ricostruzione della vicenda personale della ricorrente, sia, e conseguentemente, in ordine all’attivazione dei poteri istruttori ufficiosi.

I giudici di merito, dopo aver richiamato alcune informazioni assunte sulla violenza domestica in Nigeria (molto diffusa e socialmente accettabile), hanno formulato conclusioni disancorate dalle suddette informazioni, sì da apparire del tutto incoerenti rispetto alle premesse (cfr. in termini Cass. 15068/2021), e senza verificare in concreto se, pur in presenza di minaccia di danno grave ad opera di un soggetto non statuale, ai sensi dell’art. 5, lett. c), del Decreto citato, come il marito della ricorrente, lo Stato di origine fosse in grado di offrire alla donna adeguata protezione.

Nello specifico, è perplesso e contraddittorio il ragionamento esplicitato dalla Corte d’appello per motivare la non attualità del pericolo di maltrattamenti, e di conseguenza la superfluità dell’audizione in giudizio della ricorrente (cfr. Cass. n. 18311/2021 sulla rilevanza del vizio motivazionale in tema di mancata audizione giudiziale) e dell’attivazione dei poteri istruttori ufficiosi sulla violenza domestica in Nigeria e sulla protezione ottenibile dallo Stato.

La non attualità del pericolo è stata giustificata solo mediante il richiamo ad affermazioni, rese avanti alla Commissione Territoriale, della richiedente, che non avrebbe escluso che il marito si fosse nel frattempo “calmato” (pag. 2 della sentenza impugnata).

E’ stata così ancorata dalla Corte d’appello, in termini di certezza, la conclusione di assenza di rischio in caso di rimpatrio ad una affermazione della ricorrente, che era stata, invece, espressa, in base a quanto riportato nella sentenza impugnata, non in termini di certezza, ed anzi avendo la stessa Corte di merito indicato solo come “possibile” lo “sviluppo” successivo dei rapporti coniugali.

In definitiva, la Corte di merito, nel ritenere non necessario alcun approfondimento istruttorio sulla vicenda personale della ricorrente, ha valorizzato, in termini di certezza, il narrato espresso dalla richiedente non in quei termini, ed anzi il narrato era stato ricostruito dalla stessa Corte d’appello come sviluppo dei rapporti coniugali solo “possibile”, sicché la conclusione così assunta si pone in contrasto irriducibile con precedenti affermazioni inconciliabili.

Altro profilo di contraddittorietà che si traduce in anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante è quello concernente l’iter argomentativo sulle ragioni di fuga.

La Corte di merito ha considerato “non più attuale” il pericolo di maltrattamenti allegato dalla ricorrente, così presupponendo, come d’altronde è dato desumere dalla stessa locuzione utilizzata, che quel pericolo fosse originariamente in concreto sussistente, e non essendo altrimenti spiegabile e comprensibile il riferimento esplicito alla non attualità, su cui, pure, è fondata la decisione.

Ciò nondimeno, con un salto logico non coerente con la premessa fattuale di partenza, la Corte di merito ha terminato la disamina relativa alla vicenda personale aggiungendo che la fuga dalla Nigeria della ricorrente fosse dovuta a sue ragioni personali non palesate, ma in ogni caso non economiche. E’, pertanto, contraddittoria nell’iter argomentativo anche la conclusione finale cui è pervenuta la Corte di merito sulle ragioni di fuga, ritenute non riconducibili ai maltrattamenti da parte del marito, atteso che detta conclusione si pone in contrasto irriducibile con il precedente argomentare, che assume, come presupposto fattuale dimostrato, l’originario pericolo di maltrattamenti da parte del marito.

2.4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, ricorrono i denunciati vizi di violazione di legge e motivazionali.

3. In conclusione, il primo motivo di ricorso va accolto, restando assorbito il secondo, che concerne la protezione “minore”, il decreto impugnato va cassato nei limiti del motivo accolto, e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato nei limiti del motivo accolto, e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472