LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16929/2020 proposto da:
A.G., elettivamente domiciliato all’account pec graziamariacorio.coapalmi.legalmail.it, rappresentata e difesa dall’avv. Corio Grazia Maria, per procura in atti.
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’Interno, *****;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 05/03/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/10/2021 da Dott. SOLAINI LUCA.
RILEVATO
che:
Il Tribunale di Ancona ha respinto il ricorso proposto da A.G. cittadino pakistano, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.
Il ricorrente ha riferito che a causa di dissidi etnico-religiosi, la convivenza della sua famiglia con le altre famiglie del proprio villaggio, che fino al 2017 era stata pacifica, si era successivamente deteriorata, perché aveva cominciato a ricevere lettere di minacce. Successivamente, pur essendosi trasferito, aveva continuato a collaborare con il proprio Iman per l’organizzazione delle assemblee religiose e subì un attacco armato da cui riuscì a sfuggire decidendo, pertanto, di lasciare il Pakistan. Il tribunale a supporto delle ragioni di rigetto, ha ritenuto il racconto inattendibile perché il ricorrente non era stato in grado di circostanziare la vicenda su fatti essenziali e determinanti l’espatrio (v. p. 2 del decreto). Il tribunale non ha, pertanto, ritenuto ricorrere i presupposti per il riconoscimento né dello status di rifugiato né della protezione sussidiaria, anche con riguardo alla ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), avendo accertato l’insussistenza di situazioni di violenza indiscriminata nel paese di provenienza per l’assenza di conflitti armati. Infine, il tribunale non ha ravvisato la ricorrenza di gravi motivi di carattere umanitario.
Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi di ricorso.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.
CONSIDERATO
che:
Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) sotto un primo profilo per nullità del decreto per error in procedendo in relazione all’art. 112 c.p.c., e per violazione dell’art. 132 c.p.c. e art. 156 c.p.c., comma 2, e dell’art. 111 Cost., comma 6, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, stante il carattere apparente della motivazione sul giudizio di non credibilità del racconto, che ricalcava pedissequamente quello reso dalla Commissione territoriale senza alcun esame critico di tale giudizio, attraverso il filtro delle censure di parte ricorrente; (ii) sotto un secondo profilo, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, consistente nella mancata considerazione dell’appartenenza del richiedente alla minoranza religiosa sciita; (iii) sotto un terzo profilo, per violazione dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951, D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 5 e 7, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. b) e c), D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per il mancato riconoscimento dello status di rifugiato in relazione alla suddetta appartenenza; (iv) sotto un quarto profilo, per nullità del decreto impugnato per error in procedendo, in riferimento all’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per mancato riconoscimento del diritto di asilo; (v) sotto un quinto profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, così come modificato dal D.L. n. 113 del 2018, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 commi 1 e 1.1, art. 10 Cost., comma 3, art. 11 preleggi, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nella formulazione previgente al DL n. 113/18, convertito con modifiche nella L. n. 132 del 2018, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria.
Il primo motivo è infondato, in quanto il tribunale, riprendendo il ragionamento della Commissione territoriale, ha dimostrato di condividerne il percorso argomentativo, rigettando implicitamente i motivi di gravame incompatibili con il chiaro convincimento espresso. Alla decisione giudiziale non è imposta l’originalità né dei contenuti né delle modalità espositive (Cass. S.U. n. 642/2015), ed e’, peraltro, consentita nella motivazione la relatio purché ragionata (Cass. n. 20883/19, 28139/18), come nella specie.
Il secondo ed il terzo motivo, esaminabili congiuntamente stante la connessione, sono inammissibili per difetto di interesse: con entrambi si censurano solo alcune delle rationes decidendi relative al rigetto della richiesta dello status di rifugiato, che è validamente sostenuta dalla espressa affermazione della inattendibilità della narrazione del richiedente, che a sua volta rende superfluo l’accertamento circa le condizioni generali del Paese (cfr. Cass. n. 16925/2018).
Il quarto motivo è infondato, in quanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. nn. 11110/19, 16362/161 il diritto di asilo, di cui all’art. 10 Cost., comma 3, è già regolamentato esaustivamente dalla normativa attualmente esistente sulla protezione internazionale, pertanto, il tribunale ha provveduto sul diritto di asilo, decidendo sulle altre misure.
Il quinto motivo è infondato, in quanto la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dal Tribunale che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione.
La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2021
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