LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19833/2020 proposto da:
O.F., elettivamente domiciliato in Avellino, alla via Malta n. 4, presso lo studio dell’avv. Giammarino Giuseppe, che lo rappresenta e difende, per procura in atti;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, *****;
– intimato –
e contro
Ministero Dell’interno, *****, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 09/06/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/10/2021 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.
RILEVATO
che:
Il Tribunale di Napoli ha respinto il ricorso proposto da O.F. cittadino nigeriano, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.
Il ricorrente ha riferito di essere fuggito dal proprio paese per timore di essere ucciso dalle persone che avevano ucciso il padre per questioni di priorità nell’acquisto di un terreno: nell’occasione dell’uccisione del padre lui era riuscito ad allontanarsi da una finestra di casa ed a scappare, prima nelle vicinanze, poi nella città di ***** e successivamente in Libia.
Il tribunale ha reputato il ricorrente non credibile per vaghezza e difetti di coerenza della narrazione (in ciò, condividendo il giudizio della Commissione, v. p. 6 del decreto impugnato). Il tribunale non ha, pertanto, ritenuto ricorrere i presupposti per il riconoscimento né dello status di rifugiato né della protezione sussidiaria. In particolare, il tribunale ha accertato l’insussistenza di situazioni di violenza indiscriminata nel paese di provenienza per l’assenza di conflitti armati. Infine, il tribunale non ha ravvisato la ricorrenza di gravi motivi di carattere umanitario.
Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi di ricorso.
Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO
che:
Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) sotto un primo profilo, perché solleva la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 9, 10 e 11, così come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., art. 111 Cost., commi 1 e 2, art. 117 Cost., comma 1, così come integrato dagli artt. 6 e 13 CEDU e dall’art. 46 par. 3 dir. n. 32/2013, per l’abrogazione del giudizio di appello; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 9, 10 e 11, perché il tribunale va rigettato la richiesta di fissazione dell’udienza nonostante la mancanza di videoregistrazione; (iii) sotto un terzo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, in combinato disposto con l’art. 5, comma 6 e con il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1.1 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché il tribunale non aveva tenuto conto, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, che il ricorrente era scappato via per sottrarsi ai maltrattamenti e alle persecuzioni (v. pp. 6-7 del ricorso); (iv) sotto un quarto profilo, per violazione degli artt. 2,3 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, art. 3, comma 8, art. 10 Cost., dell’art. 8 dir. 2004/83/CE, dell’art. 8 dir. 2001/95/UE e dell’art. 3 CEDU, per il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria.
In via preliminare, la questione di legittimità costituzionale è infondata in quanto, con riferimento all’esclusione della reclamabilità in appello del decreto che definisce il giudizio di primo grado, con violazione del principio di ragionevolezza e del divieto di non discriminazione, va rilevato come il doppio grado di giudizio non è coperto da garanzia costituzionale, mentre, il rito camerale non è in contrasto con il diritto di difesa, quando ne vengano assicurati lo scopo e la funzione, cioè la garanzia del contraddittorio, in modo che sia escluso ogni ostacolo a far valere le ragioni delle parti. (Cass. n. 17717/18) Il secondo motivo è palesemente infondato, avendo il tribunale fissato udienza mediante trattazione scritta, secondo quanto previsto delle norme sul contenimento della pandemia.
Il terzo motivo è inammissibile, perché contesta la valutazione comparativa espressa dal tribunale) che attiene al merito della ricostruzione della vicenda ed è incensurabile in cassazione se congruamente motivata, come nella specie.
Il quarto motivo è inammissibile, perché contesta l’accertamento di fatto espresso dal tribunale sulla situazione generale del paese di provenienza del ricorrente, condotto alla luce delle fonti consultate, alle quali il ricorrente contrappone altre fonti, ma in termini di mero dissenso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a pagare all’amministrazione statale la somma di Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2021