LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21248/2020 proposto da:
R.G., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. Patrono Felice, che lo rappresenta e difende, per procura in atti.
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’Interno, *****;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BARI, depositata il 13/05/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/10/2021 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.
RILEVATO
che:
Il Tribunale di Bari ha respinto il ricorso proposto da R.G. cittadino nigeriano, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.
Il ricorrente ha riferito di essere fuggito dalla Nigeria nel lontano 1999 perché i militari governativi avevano avuto l’ordine di uccidere i membri del suo villaggio che era composto da pescatori e contadini che avevano protestato per la fuoriuscita di petrolio da una raffineria, nel mare e nei terreni determinandone il malcontento, con disordini che avevano portato all’uccisione di quattro militari.
Il tribunale ha reputato il racconto del ricorrente inattendibile, contraddittorio e vago. Il tribunale non ha, pertanto, ritenuto ricorrere i presupposti per il riconoscimento né dello status di rifugiato né della protezione sussidiaria. In particolare, il tribunale ha accertato l’insussistenza di situazioni di violenza indiscriminata nel paese di provenienza per l’assenza di conflitti armati. Infine, il tribunale non ha ravvisato la ricorrenza di gravi motivi di carattere umanitario.
Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi di ricorso.
Il Ministero dell’Interno ha resistito con atto di costituzione.
CONSIDERATO
che:
Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte distrettuale omesso un riferimento preciso ed aggiornato circa le fonti nazionali ed internazionali, da cui desumere le condizioni sociopolitiche del paese di provenienza; (ii) sotto un secondo profilo, per omessa pronuncia sulla domanda di asilo costituzionale, ex art. 10 Cost., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; (iii) sotto un terzo profilo, per vizio di motivazione per omesso esame di un fatto storico che abbia formato oggetto di discussione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, consistente nell’allontanamento del richiedente in Libia per 17 anni, ai fini della protezione per motivi umanitari; (iv) sotto un quarto profilo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 2 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 32, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per la mancata valutazione comparativa, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria; (v) sotto un quinto profilo, avente la medesima rubrica del motivo precedente, il richiedente si è lamentato che il tribunale avesse fatto conseguire automaticamente il rigetto della domanda sulla protezione umanitaria dal rigetto delle altre domande di protezione internazionale senza un autonomo giudizio, attesa la strutturale diversità dei relativi giudizi.
Il primo motivo è inammissibile, là dove contesta le fonti consultate dal tribunale perché non aggiornate senza indicare se e quale diversa e più recente situazione di fatto fosse stata allegata nel giudizio di merito e non esaminata dal tribunale (cfr. Cass. n. 30105/18), fermandosi ad affermare implicitamente la violazione di un limite astratto di utilizzo delle fonti che la legge non prevede.
Il secondo motivo è infondato, in quanto il tribunale si è implicitamente pronunciato anche sulla domanda di asilo costituzionale, decidendo sulle domande di riconoscimento delle misure di protezione internazionale che ne costituiscono attuazione.
Il terzo motivo è infondato, in quanto non sussiste nessun omesso esame del fatto storico dedotto: il tribunale ha puntualmente esaminato il fatto del soggiorno in Libia del ricorrente ma non ne ha tratto la rilevanza sperata dal ricorrente, ai fini della domanda di protezione umanitaria.
Il quarto e quinto motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, perché connessi, sono inammissibili, perché contestano la valutazione comparativa dei primi giudici, in termini di mero dissenso, mentre lo stesso tribunale ha accertato che il ricorrente nel giudizio di merito non aveva dedotto nessuna situazione di vulnerabilità.
La mancata costituzione dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2021