Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.41354 del 23/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21396/2020 proposto da:

E.M., elettivamente domiciliato presso la casella pec:

manuela.amore.ordineavvocatibopec.it, rappresentato e difeso dall’avv. Manuela Amore, per procura in atti e l’avv. SFORZA ELISA, dove elegge domicilio;

– ricorrente –

contro

Commissione Territoriale Per il Riconoscimento Della Protezione Internazionale Trapani Sez. Agrigento, Ministero Dell’interno, *****;

– resistente –

avverso la sentenza n. 777/2020 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 19/05/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/10/2021 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Palermo ha respinto il gravame proposto da E.M., cittadino della Nigeria, avverso l’ordinanza del Tribunale di Palermo che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato al richiedente il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito di aver dovuto espatriare, perché per difendere suo padre, aveva ucciso una persona e in Nigeria l’omicidio è punito con la pena di morte; ha aggiunto che la discussione era per motivi di terra e durante l’alterco al ricorrente era partito un colpo di pistola che aveva colpito uno dei presenti al collo uccidendolo.

La Corte d’appello ha ritenuto inattendibili le dichiarazioni del richiedente asilo, perché la narrazione era risultata sommaria, imprecisa e senza alcun riferimento oggettivo. Il tribunale non ha, pertanto, ritenuto ricorrere i presupposti per il riconoscimento né dello status di rifugiato né della protezione sussidiaria, avendo anche accertato l’insussistenza di situazioni di violenza indiscriminata nella zona di provenienza per l’assenza di conflitti armati. Infine, il tribunale non ha ravvisato la ricorrenza di gravi motivi di carattere umanitario.

Contro la sentenza della medesima Corte d’appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi di ricorso.

Il Ministero dell’Interno no ha spiegato difese scritte.

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello: (i) sotto un primo profilo, per nullità della sentenza, per omesso esame di un motivo d’appello relativo alla valorizzazione da parte del tribunale della sola condizione di sicurezza della regione di provenienza del ricorrente e non piuttosto della situazione complessiva attuale del paese di origine; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione dell’art. 8 dir. 2011/95/UE e della relativa disciplina di attuazione (D.Lgs. n. 251 del 2007, D.Lgs. n. 18 del 2014), sempre in relazione al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria; (iii) sotto un terzo profilo, per “violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, ovvero omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione: in particolare, omesso esame della attuale situazione sociopolitica e di sicurezza del Paese di provenienza del ricorrente”.

Il primo ed il secondo motivo – esaminabili congiuntamente stante la connessione – sono infondati: rettamente la Corte territoriale ha considerato la situazione sussistente nella Regione dalla quale il richiedente proviene, in ciò non trovando smentita, bensì semmai conferma, nel mancato recepimento nell’ordinamento giuridico italiano dell’art. 8 della Direttiva evocata.

Il terzo motivo è inammissibile, là dove contesta le fonti consultate dal tribunale perché non aggiornate senza indicare se e quale diversa e più recente situazione di fatto fosse stata allegata nel giudizio di merito e non esaminata dal tribunale (cfr. Cass. n. 30105/18), fermandosi ad affermare implicitamente la violazione di un limite astratto di utilizzo delle fonti che la legge non prevede.

La mancata costituzione dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2021

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