Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.41355 del 23/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21665/2020 proposto da:

J.C., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. Patruno Felice, per procura in atti.

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno Commissione Territoriale Riconoscimento Protezione Internazionale Bari, Procuratore Generale Presso Corte Cassazione;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BARI, depositato il 30/06/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/10/2021 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Bari ha respinto il ricorso proposto da J.C., cittadino nigeriano, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito di avere lasciato il suo paese per il timore di essere ucciso dai fratelli di sua moglie che, al pari di sua suocera, avevano sempre osteggiato il suo matrimonio.

A supporto della decisione di rigetto, il tribunale ha ritenuto che la vicenda non poteva ricondursi ad alcuna ipotesi persecutoria né di danno grave, trattato di vissuto personale e familiare del ricorrente, in ogni caso il ricorrente non era credibile. Il tribunale non ha, pertanto, ritenuto ricorrere i presupposti per il riconoscimento né dello status di rifugiato né della protezione sussidiaria, avendo anche accertato l’insussistenza di situazioni di violenza indiscriminata nella zona di provenienza per l’assenza di conflitti armati. Infine, il tribunale non ha ravvisato la ricorrenza di gravi motivi di carattere umanitario.

Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi di ricorso.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) sotto un primo profilo per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte distrettuale omesso un riferimento preciso ed aggiornato circa le fonti nazionali ed internazionali da cui desumere le condizioni sociopolitiche del paese di provenienza; (ii) sotto un secondo profilo, per error in procedendo, ex art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda di asilo costituzionale, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; (iii) sotto un terzo profilo, per vizio di motivazione, per omesso esame di un fatto storico che ha formato oggetto di discussione e nullità del provvedimento, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, per omessa valutazione della documentazione lavorativa; (iv) sotto un quarto profilo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 2 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 32, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria, in riferimento all’omessa valutazione comparativa.

Il primo motivo è infondato, per quanto attiene alla precisa indicazione delle fonti consultate (che risulta presente nel provvedimento impugnato), ed inammissibile là dove contesta le fonti consultate dal tribunale perché non aggiornate senza indicare se e quale diversa e più recente situazione di fatto fosse stata allegata nel giudizio di merito e non esaminata dal tribunale (cfr. Cass. n. 30105/18), fermandosi ad affermare implicitamente la violazione di un limite astratto di utilizzo delle fonti che la legge non prevede.

Il secondo motivo è infondato, in quanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. nn. 11110/19, 16362/161, il diritto di asilo, di cui all’art. 10 Cost., comma 3, è già regolamentato esaustivamente dalla normativa attualmente esistente sulla protezione internazionale, pertanto, il tribunale ha provveduto implicitamente sul diritto di asilo, decidendo sulle altre misure.

Il terzo motivo è inammissibile, in quanto il tribunale ha preso in considerazione la documentazione lavorativa ma ne ha escluso la rilevanza ai fini del riconoscimento dell’umanitaria, perché ha accertato che non è corredata da buste paga ed in effetti il ricorrente non precisa quali buste paga abbia allegato in sede di merito e dove siano reperibili nella relativa documentazione.

Il quarto motivo è inammissibile. La valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dal Tribunale che ha accertato l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione, con motivato giudizio di fatto che il ricorrente contesta genericamente senza neppure precisare quali circostanze di fatto rilevanti a tal fine avesse dedotto nel giudizio di merito.

La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2021

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