Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.41356 del 23/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23424/2020 proposto da:

F.G., elettivamente domiciliato in Crotone, alla via Libertà n. 27/B, presso lo studio dell’Avv. Fico Assunta, che lo rappresenta e difende, per procura in atti.

– ricorrente –

contro

Commissione Territoriale Per il Riconoscimento Della Protezione Internazionale Crotone, Ministero Dell’Interno *****;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2301/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 02/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/10/2021 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Catanzaro ha respinto il gravame proposto da F.G., cittadino pakistano, avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato al richiedente il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito di aver sposato la figlia di un potente esponente politico locale e nel maggio 2012 si era trasferito insieme alla medesima in Inghilterra. Durante tale soggiorno aveva avuto una relazione con una conterranea che lo aveva coinvolto al punto da divorziare dalla moglie. Saputo della cessazione del matrimonio della figlia, il suocero del ricorrente iniziò a minacciare e ad attaccare la famiglia di origine del richiedente, incendiando l’abitazione ed uccidendo il fratello. Atteso il pericolo per la sua incolumità e l’impossibilità di beneficiare di qualsiasi forma di tutela, il ricorrente decise di non fare rientro in Pakistan. A supporto delle ragioni di rigetto, la Corte d’appello ha ritenuto la narrazione inattendibile, per i plurimi tratti di incoerenza e genericità. La Corte d’appello non ha, pertanto, riconosciuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ma neppure quelli della protezione sussidiaria, non essendo ravvisabile il rischio di subire un “danno grave” ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, neppure declinato secondo l’ipotesi di cui alla lett. c) in quanto dalle fonti informative disponibili, nella zona di provenienza del ricorrente, non risulta esistente una situazione di violenza indiscriminata dovuta a conflitto armato. Neppure erano state allegate e dimostrate, secondo la Corte d’appello, la ricorrenza di specifiche situazioni di vulnerabilità.

Contro la sentenza della predetta Corte d’appello, è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi di ricorso.

Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e dell’art. 46, comma 3 dir. n. 2013/32, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per la mancata audizione del richiedente che avrebbe consentito di chiarire i “punti oscuri”; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1 (rectius 2) n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa valutazione dei documenti prodotti dal ricorrente (denuncia del padre nei confronti del suocero persecutore per il primo attacco subito, denuncia del padre, nei confronti del suocero persecutore per l’omicidio del secondo figlio, articolo di giornale che narra degli attacchi subiti dalla famiglia); (iii) sotto un terzo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5,6 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, per mancata concessione della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. a) b) con riguardo alla inefficienza del sistema giudiziario e di polizia del Pakistan; (iv) sotto un quarto profilo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, per la mancata comparazione tra l’integrazione sociale in Italia e la situazione personale che il richiedente troverebbe in caso di rientro nel paese d’origine.

Il primo motivo è inammissibile, ex art. 360 bis c.p.c., perché non risultano esser stati dedotti nel giudizio di merito fatti nuovi a sostegno della domanda, né sono stati precisati gli aspetti in ordine ai quali il ricorrente avrebbe inteso fornire chiarimenti (v. Cass. n. 21584/20).

Il secondo motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente non riporta se e come abbia dedotto al giudice d’appello i fatti riportati nei documenti asseritamente non valutati e non ne spiega neppure la decisività.

Il terzo motivo è inammissibile, perché non si confronta con la ratio decidendi basata sulla inattendibilità c.d. intrinseca, che rende superflua la verifica della c.d. attendibilità estrinseca, cioè del contesto generale del Paese di provenienza (cfr. ex multis Cass. n. 16925/18). Il quarto motivo è inammissibile, perché diretto a criticare nel merito le motivate valutazioni espresse dalla Corte d’appello. Che ha tenuto conto della attività lavorativa svolta in Italia ma, da un lato, ha rilevato la assenza di allegazioni circa condizioni di vita del ricorrente nel Paese di origine al di sotto del minimo dignitoso, dall’altro ha precisato come, al contrario, il ricorrente avesse riferito circostanze di segno contrario.

La mancata costituzione dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2021

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