LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24653/2020 proposto da:
S.M., elettivamente domiciliato in Crotone, alla via Libertà n. 27/B, presso lo studio dell’Avv. Fico Assunta, che lo rappresenta e difende, per procura in atti.
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’Interno, *****;
– intimato –
avverso la sentenza n. 249/2020 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 21/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/10/2021 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA
RILEVATO
che:
La Corte d’appello di Catanzaro ha respinto il gravame proposto da S.M., cittadino pakistano, avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro che, confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale, aveva negato alla richiedente il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.
Il ricorrente ha riferito di aver lasciato il proprio paese a seguito delle minacce subite dopo che lo stesso aveva denunciato alla Polizia un uomo che gli sembrava sospetto durante una riunione sciita, atteso che la Polizia aveva rinvenuto una pistola addosso a quest’uomo, dopo averlo perquisito proprio in conseguenza della sua denuncia.
A sostegno delle ragioni di rigetto, la Corte d’appello ha ritenuto le dichiarazioni del ricorrente carenti del requisito di veridicità, perché non erano sufficientemente circostanziate e lo stesso non aveva fornito indicazioni precise. La Corte d’appello non ha, pertanto, riconosciuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ma neppure quelli della protezione sussidiaria, non essendo ravvisabile il rischio di subire un “danno grave” ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, neppure declinato secondo l’ipotesi di cui alla lett. c) in quanto dalle fonti informative disponibili, nella zona di provenienza del ricorrente, non risulta esistente una situazione di violenza indiscriminata dovuta a conflitto armato. Neppure erano state allegate e dimostrate, secondo la Corte d’appello, la ricorrenza di specifiche situazioni di vulnerabilità.
Contro la sentenza della predetta Corte d’appello, è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi di ricorso.
Il Ministero dell’Interno ha resistito con atto di costituzione.
CONSIDERATO
che:
Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e dell’art. 46, comma 3 dir. n. 2013/32, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per la mancata audizione del richiedente che avrebbe consentito di chiarire i punti oscuri della narrazione; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5,6 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, per mancata concessione della protezione sussidiaria; (iii) sotto un terzo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, per la mancata comparazione tra l’integrazione sociale in Italia e la situazione personale che il richiedente troverebbe in caso di rientro nel paese d’origine.
Il primo motivo è inammissibile, ex art. 360 bis c.p.c., perché non risultano esser stati dedotti nel giudizio di merito fatti nuovi a sostegno della domanda, né sono stati precisati gli aspetti in ordine ai quali il ricorrente avrebbe inteso fornire chiarimenti (v. Cass. n. 21584/20). Il secondo motivo è inammissibile, perché non si confronta con la ratio decidendi basata sulla inattendibilità c.d. intrinseca, che rende superflua la verifica della c.d. attendibilità estrinseca, cioè del contesto generale del Paese di provenienza (cfr. ex multis Cass. n. 16925/18).
Il terzo motivo è inammissibile, perché generico ed esprimente mero dissenso nel merito, rispetto alla decisione di rigetto della protezione umanitaria. Alla p. 13 del ricorso, il ricorrente riporta la p. 16 dell’atto di appello dove afferma di lavorare stabilmente e regolarmente da 10 anni in Italia, ma tale affermazione non risulta essere stata suffragata da riscontri documentali. La Corte di appello non dice nulla in riferimento al profilo lavorativo ed il ricorso non solleva alcuna censura di omesso esame, né indica eventuali produzioni in appello che corroborino l’integrazione lavorativa.
La mancata costituzione dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2021