LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24790/2020 proposto da:
I.E., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. Patruno Felice, per procura in atti.
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’Interno, *****, Procuratore Generale Corte Cassazione;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BARI, depositato il 11/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/10/2021 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.
RILEVATO
che:
Il Tribunale di Bari ha respinto il ricorso proposto da I.E. cittadino nigeriano, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che ha dichiarato inammissibile, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29, comma 1 bis, la richiesta reiterata di riconoscimento della protezione internazionale nella forma della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.
Il ricorrente risulta aver addotto, quale nuovo elemento di prova, un articolo in lingua inglese del giornale “*****” del *****, da cui risulterebbe che il richiedente è ricercato dalla polizia nigeriana, in quanto accusato dell’omicidio di alcuni pastori fulani.
Il tribunale ha dubitato dell’autenticità del giornale e dell’articolo che riguarda la vicenda del ricorrente che non risulterebbe, tra l’altro, essere un giornale nigeriano, ma dello Sri Lanka. Il tribunale non ha, pertanto, ritenuto ricorrere i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria. In particolare, il tribunale ha accertato l’insussistenza di situazioni di violenza indiscriminata nel paese di provenienza per l’assenza di conflitti armati. Inoltre, il tribunale non ha ravvisato la ricorrenza di gravi motivi di carattere umanitario.
Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi di ricorso.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.
CONSIDERATO
che:
Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) sotto un primo profilo, per errore motivazionale ed erronea valutazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riferito al nuovo elemento di prova consistente in un articolo di giornale in lingua inglese *****, da cui si ricaverebbe che il ricorrente è accusato dell’omicidio di alcuni pastori fulani, laddove il tribunale non avrebbe compreso il reale contenuto del giornale; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 8 e 11, in combinato disposto con l’art. 16 dir. 32/13, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché il tribunale non aveva provveduto alla fissazione dell’udienza, pur in assenza di videoregistrazione; (iii) sotto un terzo profilo, per violazione dell’art. 10 Cost., comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per mancato riconoscimento dell’istituto dell’asilo costituzionale.
Il primo motivo è inammissibile, perché solleva censure di merito che mirano ad una nuova valutazione ed interpretazione del contenuto del giornale.
Il secondo motivo è palesemente infondato, avendo il tribunale fissato udienza mediante trattazione scritta, secondo quanto previsto delle norme sul contenimento della pandemia, mentre non era tenuta a disporre l’audizione trattandosi di domanda reiterata dichiarata inammissibile, del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 29, comma 1, lett. b), (Cass. n. 22875/20).
Il terzo motivo è infondato, in quanto la richiesta di asilo è stata implicitamente rigettata, avendo il tribunale provveduto sulle altre richieste di protezione internazionale che esauriscono la disciplina dei mezzi a tutela dei richiedenti asilo.
La mancata costituzione dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2021