LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14490/2019 proposto da:
D.M., elettivamente domiciliato in Roma, Circonvallazione Clodia 19, presso lo studio dell’avvocato Aldo Minghelli, e rappresentato e difeso dall’avvocato Alberico Villani, in forza di procura speciale su foglio separato allegato al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 29.03.2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 29.10.2021 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.
RILEVATO
Che:
1. Con ricorso del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, D.M., cittadino della Costa d’Avorio, ha adito il Tribunale di Napoli – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.
Il ricorrente aveva riferito di essere nato ad *****, e di aver lasciato il proprio paese a marzo del 2012, spostandosi prima in Mali e poi in Algeria, ove aveva lavorato tre anni come meccanico, prima di arrivare in Italia nel 2016; di essere figlio di un militare che era alle dipendenze del “sergent chef” ( G.L., ex Presidente della Costa d’Avorio); che alla morte di costui nell’aprile del 2011 i sostenitori di O. avevano cercato di uccidere suo padre, distrutto la casa familiare e gli avevano bruciato una mano, torturandolo benché negasse di essere il figlio della persona da loro cercata; che dopo tre giorni di tortura era stato rilasciato; di aver appreso dalla madre che il padre era morto nell’assalto; di aver lasciato il Paese per il timore delle vendette dei sostenitori di O..
Con decreto del 29.3.2019, comunicato l’1.4.2019, il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale e umanitaria.
2. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso D.M., con atto notificato il 30.4.2019, svolgendo due motivi.
L’intimata Amministrazione dell’Interno si è costituita con controricorso notificato il 10.6.2019, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 3, 4, 7,14,16 e 17, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nonché violazione o falsa applicazione per il carattere tautologico e apodittico della motivazione del provvedimento impugnato, sorretto da motivazione meramente apparente e configurante il vizio di insufficiente motivazione circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, nonché infine violazione o falsa applicazione di legge con riferimento al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e alla Direttiva 2004/83/CE.
1.1. Il motivo, proposto promiscuamente con riferimento a due diversi e incompatibili mezzi di ricorso, enuncia una serie di norme di legge asseritamente violate, senza far corrispondere una esposizione argomentativa all’astratto enunciato ed appare per ciò solo inammissibile.
Infatti l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (ex multis Sez. U., n. 23745 del 28.10.2020, Rv. 659448 – 01).
1.2. La censura poi, al di là della ridondante enunciazione degli articoli di legge violati, sembra riferita dal ricorrente al diniego della protezione sussidiaria per lamentare la mancata valutazione del pericolo di esposizione a violenza indiscriminata scaturente da un conflitto armato interno o il rischio individualmente corso dal richiedente in quanto figlio di un militare sostenitore del deposto Presidente G..
A tal proposito occorre rilevare che il Tribunale ha esaminato la vicenda personale riferita dal richiedente, evidenziandone le contraddizioni circa la militanza del padre (riferita prima a O. e poi a G.) e le illogicità scaturenti dalla assenza di spiegazioni logiche dei rischi asseritamente corsi per opera dei sostenitori di O., tanto più che costoro, secondo il racconto avrebbero liberato il ricorrente dopo averlo imprigionato.
In secondo luogo, il ricorrente non affronta e non confuta la concorrente ratio decidendi addotta dal Tribunale a pagina 4, ultimo capoverso, del decreto impugnato, in ordine al lungo tempo trascorso dalla guerra civile ivoriana del 2011 e al notevole rasserenamento del clima risultante dal Report UNHCR del 2017.
In terzo luogo, la situazione socio-politica della Costa d’Avorio è stata ampiamente indagata dal Tribunale previa la debita consultazione di fonti informative aggiornate per escludere la sussistenza di un conflitto armato interno e anche solo di violenza indiscriminata in atto.
A fronte di ciò il ricorrente si limita ad una inammissibile contestazione, oltretutto generica, circa il risultato della valutazione espressa dal giudice del merito.
2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, alla Direttiva 2004/83/CE all’art. 2 Cost. e all’art. 8 CEDU, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2.
2.1. Il ricorrente lamenta la mancata effettuazione del prescritto giudizio comparativo fra la situazione in cui si troverebbe il ricorrente in caso di rimpatrio nel Paese di origine e quella in cui trova in Italia, in relazione al percorso di integrazione sociale e lavorativa concretamente maturato (corso di alfabetizzazione presso CPIA di Avellino; contratto di lavoro a tempo indeterminato nel centro di rottamazione veicolo di Atripalda dal gennaio 2018).
2.2. Il Tribunale, pur dando atto del fatto che il ricorrente lavora dal febbraio 2018 con contratto a tempo indeterminato e che dal gennaio 2019 tale rapporto si era tramutato a tempo indeterminato, con la connessa accentuazione dell’indice di stabilità e radicamento sul territorio nazionale, si è indotto ad escludere il riconoscimento della protezione umanitaria, in difetto di una grave situazione di deprivazione dei diritti umani fondamentali in caso di rientro in Costa d’Avorio, con riferimento alla pronuncia di questa Corte n. 4455 del 2018, antesignana dell’orientamento giurisprudenziale confermato al massimo livello nomofilattico dalle sentenze delle Sezioni Unite del 13.11.2029 n. 29459 e 29460 (pronunciate successivamente al decreto impugnato.
2.3. Occorre tuttavia tener conto dei più recenti sviluppi giurisprudenziali nella nuova prospettiva ermeneutica disegnata dalla recente sentenza delle Sezioni Unite del 9.9.2021 n. 24413.
Tale sentenza ha affermato che “merita dunque condivisione l’orientamento giurisprudenziale alla cui stregua, ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, deve instaurarsi una relazione di proporzionalità inversa tra fatti giuridicamente rilevanti, che impone un peculiare bilanciamento tra la condizione soggettiva del richiedente asilo e la situazione oggettiva del Paese di eventuale rimpatrio. Tale principio, enunciato in Cass. 1104/2020 con specifico riferimento alla relazione tra la peculiare condizione di vulnerabilità conseguente alle violenze subite da una richiedente e le presumibili condizioni di vita che attendevano la stessa nel Paese di origine (“quanto più intensa è la vulnerabilità accertata in giudizio, tanto più è consentito al giudice di valutare con minor rigore il secundum comparationis”), è sussumibile in termini generali quale paradigma del modello di comparazione, c.d. attenuata, da svolgere per verificare la sussistenza dei presupposti della protezione umanitaria. 45. Fermo restando, quindi, che l’accertamento del diritto alla protezione umanitaria postula sempre, proprio per l’atipicità dei relativi fatti costitutivi, l’esigenza di procedere a valutazioni soggettive ed individuali, da svolgere caso per caso, deve dunque confermarsi il principio, già enunciato in SS.UU. n. 29459/2019, che, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato; con la precisazione, tuttavia, che tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alle condizioni soggettive e oggettive del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. 46. In sostanza, in presenza di situazioni di deprivazione dei diritti fondamentali nel Paese di origine, quali la mancanza delle condizioni minime per poter soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale, ossia quelli strettamente connessi al sostentamento ed al raggiungimento dei livelli minimi per un’esistenza dignitosa – situazioni, non pare superfluo precisare, per la cui dimostrazione processuale opera, secondo i condivisi approdi della giurisprudenza di questa Corte, il principio di cooperazione istruttoria (cfr., nuovamente, Cass. 4455/2018, nonché, da ultimo, Ric. 2020n. 10188 sez. SU – ud. 25-05-2021 – 23 – Cass. 10/2021 e Cass. 7778/2021) – il grado di integrazione del richiedente in Italia assume una rilevanza proporzionalmente minore e, in situazioni di particolare gravità – quali la seria esposizione alla lesione dei diritti fondamentali alla vita o alla salute, conseguente, ad esempio, a eventi calamitosi o a crisi geopolitiche che abbiano generato situazioni di radicale mancanza di generi di prima necessità – può anche non assumere alcuna rilevanza. Va infatti sottolineato che l’integrazione sociale non costituisce una condicio sine qua non della protezione umanitaria, bensì uno dei possibili fatti costitutivi del diritto a tale protezione, da valutare, quando sussista, in comparazione con la situazione oggettiva e soggettiva che il richiedente ritroverebbe tornando nel suo Paese di origine, anche con riguardo alla situazione soggettiva – sotto il profilo della permanente sussistenza di una rete di relazioni affettive e sociali. 47. Per contro, in presenza di un livello elevato d’integrazione effettiva nel nostro Paese – desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato, costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento – saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore. 48. Deve quindi conclusivamente risolversi la questione di massima di particolare importanza sollevata dalla Sezione remittente enunciando il seguente principio di diritto: In base alla normativa del T.U. Imm. anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento Ric. 2020 n. 10188 sez. SU – ud. 25-052021 – 24 – al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi d’origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall’art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell’art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno”.
La pronuncia impugnata non ha fatto applicazione di tali principi in tema di comparazione attenuata in un caso di apprezzabile grado di integrazione socio-lavorativa sul territorio italiano, potenzialmente rilevante ai fini del diritto alla vita privata e familiare di cui all’art. 8 CEDU.
3. In ragione dell’accoglimento del secondo motivo di ricorso, inammissibile il primo, il decreto impugnato deve essere cassato con il rinvio al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte:
accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il primo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 29 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2021