Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.41361 del 23/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12037-2020 proposto da:

S.O.S. CAR SRL, in persona del suo Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUDOVISI, 35, presso lo studio dell’avvocato MARIO GIUSEPPE RIDOLA, rappresentata e difesa dall’avvocato GIANNI TOGNONI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 941/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LIGURIA, depositata il 30/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE CATALDI.

RILEVATO

che:

1. S.O.S. Car s.r.l. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza di cui all’epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Liguria ha rigettato il suo appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di La Spezia, che aveva rigettato il ricorso della medesima contribuente contro l’avviso d’accertamento, in materia di Ires ed Irap, emesso nei suoi confronti, per l’anno d’imposta 2014, all’esito di un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la contribuente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “omesso esercizio del potere accertativo e omessa istruttoria violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 31, 32, 33 e 42, e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 56".

2. Con il secondo motivo la contribuente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, omessa istruttoria: ulteriore violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 31, 32, 33 e 42, e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 56”.

2. Con i due motivi, da trattare congiuntamente per la loro connessione, se non sovrapponibilità, la ricorrente pare, nella sostanza, lamentarsi che la CTR non abbia ritenuto nullo l’avviso di accertamento impugnato, benché emesso sulla base della mera ricezione del contenuto del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza, e quindi, a detta della contribuente, senza alcun esercizio critico dell’attività accertativa, valutativa ed istruttoria da parte dell’Agenzia delle entrate.

2.1. I due motivi, nei termini in cui sono ammissibili, ovvero quali censure effettive di pretese violazioni o false applicazioni di norme di legge, sono infondati.

Infatti, come ampiamente argomentato dalla CTR, secondo questa Corte “In tema di avviso di accertamento, la motivazione “per relationem” con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell’esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell’Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l’Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio.” (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 32957 del 20/12/2018, ex plurimis).

Inoltre, ” In tema di contenzioso tributario, l’avviso di accertamento soddisfa l’obbligo di motivazione, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, ogni qualvolta l’Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'”an” ed il “quantum debeatur”, sicché lo stesso è correttamente motivato quando fa riferimento ad un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza regolarmente notificato o consegnato all’intimato, senza che l’Amministrazione sia tenuta ad includervi notizia delle prove poste a fondamento del verificarsi di taluni fatti o a riportarne, sia pur sinteticamente, il contenuto.” (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 27800 del 30/10/2019).

La CTR, nel respingere l’appello sul punto, dopo aver ripetutamente qualificato il relativo motivo come censura attinente la nullità dell’atto impositivo per difetto della sua motivazione, non si è discostata da tali principi consolidati.

Tanto premesso, qualora la ricorrente avesse voluto sostenere l’errore, da parte del giudice d’appello, nell’interpretare il motivo in questione e nel ritenere che esso attingesse la validità della motivazione dell’atto impositivo, piuttosto che l’assenza dell’effettivo esercizio del potere di accertamento dell’Amministrazione, il motivo dovrebbe comunque ritenersi inammissibile.

Infatti, “In tema di ricorso per cassazione, l’erronea interpretazione della domande e delle eccezioni non è censurabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), perché non pone in discussione il significato della norma ma la sua concreta applicazione operata dal giudice di merito, il cui apprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essere esaminato in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, ovviamente entro i limiti in cui tale sindacato è ancora consentito dal vigente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), “(Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 31546 del 03/12/2019), nel caso di specie non introdotto.

Inoltre, anche in tale ulteriore accezione, il motivo sarebbe comunque infondato.

Infatti, nel caso di specie (nel quale non si pone un mero problema di conoscibilità di atti menzionati nell’accertamento tributario) appare artificiosa la pretesa scissione, nella pronuncia appellata, tra l’accertamento della validità della motivazione dell’atto impositivo e quello dell’effettivo esercizio del potere accertativo da parte dell’Agenzia. Infatti, se la CTR ha ritenuto valida la motivazione per relationem dell’accertamento in quanto l’Ufficio, condividendo le conclusioni del processo verbale, lo ha richiamato per economia, significa che ha anche necessariamente riconosciuto, in tale condivisione e rinvio all’atto della Guardia di finanza, l’esercizio di un sufficiente potere critico e valutativo da parte dell’ente impositore.

Nella sostanza, se la motivazione è ritenuta espressione di un sufficiente esercizio dei poteri di valutazione dell’Agenzia, significa che si z accertato che tale esercizio è avvenuto effettivamente.

2.2. I primi due motivi sono altresì inammissibili nella parte in cui, con riferimento alla prova dei presupposti della pretesa tributaria, attraverso le censure formalmente dirette al mancato esercizio di poteri accertativi effettivi da parte dell’Agenzia, pretendono invece di attingere, nel merito, il giudizio di valutazione dei fatti espresso dalla CTR, ciò che è inammissibile in questa sede.

Infatti “E’ inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito.” (Cass. Sez. U -, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019).

Tanto più che, nel caso di specie, sussiste altresì il limite della c.d. doppia conforme: ” Nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter c.p.c., comma 5 (applicabile, ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione – per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo riformulato dal citato D.L. n. 83, art. 54, comma 3, ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) – deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.” (Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016), ciò che non è avvenuto nel caso di specie.

3. Con il terzo motivo la contribuente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, ” violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 109 e 127, e dell’art. 112 c.p.c.”.

Assume la ricorrente che il giudice a quo non si sarebbe pronunciato sulla sua censura relativa alla circostanza che i rilievi dell’accertamento inerenti la violazione del criterio di competenza avrebbero dato luogo ad un’illegittima doppia imposizione dei medesimi componenti reddituali, imputati comunque dalla contribuente ad anni d’imposta diversi.

Pertanto, secondo la ricorrente, l’assunta erronea imputazione temporale, rilevata nell’accertamento controverso, non comportando evasione dell’imposizione, avrebbe potuto comportare, al massimo, l’irrogazione di sanzioni.

Il motivo è inammissibile, atteso che coniuga due censure tra loro logicamente incompatibili, ovvero la pretesa omessa pronuncia su un motivo d’appello, vizio in procedendo, e la pretesa violazione di legge, errore in iudicando, sulla medesima questione. Infatti, la violazione di legge presuppone necessariamente quella stessa pronuncia che si assume omessa.

Tanto premesso, nel merito il motivo è anche infondato.

Infatti “In tema di reddito d’impresa, le regole sull’imputazione temporale dei componenti negativi, dettate in via generale dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, sono inderogabili, non essendo consentito al contribuente scegliere di effettuare la detrazione di un costo in un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come esercizio di competenza, così da alterare il risultato della dichiarazione; né l’applicazione di detto criterio implica di per sé la conseguenza, parimenti vietata, della doppia imposizione, che è evitabile dal contribuente con la richiesta di restituzione della maggior imposta, la quale è proponibile, nei limiti ordinari della prescrizione ex art. 2935 c.c., a far data dal formarsi del giudicato sulla legittimità del recupero dei costi in relazione alla annualità non di competenza. (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 18035 del 23/06/2021, ex plurimis).

4. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2021

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