Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.41362 del 23/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12157-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

M.A., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO CINQUE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 255/23/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA, depositata il 28/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE CATALDI.

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza di cui all’epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Puglia – sezione staccata di Lecce, rigettato il suo appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Lecce, che aveva accolto il ricorso di M.A. contro l’avviso d’accertamento emesso nei confronti di quest’ultimo contribuente, per l’anno d’imposta 2007, in materia di Irpef.

Il contribuente si è costituito con controricorso ed ha successivamente depositato memoria.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo la ricorrente Agenzia deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., censurando l’omessa pronuncia su uno specifico motivo dell’appello erariale, consistente nell’asserita inammissibilità del ricorso introduttivo del contribuente, che avrebbe depositato presso la CTP due diversi ricorsi, con istanze di reclamo, dal contenuto difforme, poiché soltanto nel secondo, che tuttavia sarebbe stato notificato dopo la scadenza del termine per impugnare l’atto impositivo, sarebbe stato allegato un elemento ritenuto dallo stesso giudice di prime cure decisivo per il suo accoglimento.

Il motivo è inammissibile, come eccepito dal controricorrente. Va infatti premesso che il corpo del motivo, coerente con la rubricazione dello stesso, evidenzia univocamente che il vizio denunciato è esclusivamente l’asserita omessa pronuncia della CTR sul motivo d’appello attinente la pretesa inammissibilità del ricorso introduttivo del contribuente: ” E’ evidente pertanto il vizio di omessa pronuncia che inficia la sentenza in esame, siccome la CTR, a fronte di specifico motivo di appello, avrebbe dovuto prendere posizione (…)”.

Tanto premesso, “Il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo nel caso di mancato esame, da parte della sentenza impugnata, di questioni di merito, e non già nel caso di mancato esame di eccezioni pregiudiziali di rito (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 25154 del 11/10/2018; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1701 del 23/01/2009), quale quella che la ricorrente assume oggetto della mancata decisione.

Peraltro, la stessa omissione neppure sussiste. Infatti, come questa Corte ha già chiarito, ” Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (cfr. Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 2151 del 29/01/2021; Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 7662 del 02/04/2020; Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 2153 del 30/01/2020, ex plurimis).

Ed è stato quindi ritenuto che ” Non ricorre il vizio di omessa pronuncia di una sentenza di appello quando, pur non essendovi un’espressa statuizione da parte del giudice in ordine ad un motivo di impugnazione, tuttavia la decisione adottata comporti necessariamente la reiezione di tale motivo, dovendosi ritenere che tale vizio sussista solo nel caso in cui sia stata completamente omessa una decisione su di un punto che si palesi indispensabile per la soluzione del caso concreto.” (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 15255 del 04/06/2019).

Pertanto, la parte ricorrente, che lamenti il mancato accoglimento del motivo d’appello non esplicitamente deciso dalla CTR, ma comunque implicitamente rigettato con la sentenza di quest’ultima, avrebbe dovuto impugnarlo, eventualmente, per violazione di legge o difetto di motivazione, in modo da portare il controllo di legittimità sulla conformità a legge della decisione implicita e sulla decisività del punto non preso in considerazione (cfr. Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 24953 del 06/11/2020).

Nel caso di specie, la stessa circostanza che il giudice a quo abbia preso in espressa considerazione le critiche dell’appellante Amministrazione attinenti il merito della decisione, valutandole e rigettandole, è univocamente sintomatico del rigetto implicito dell’ulteriore motivo d’impugnazione, attinente la pretesa inammissibilità del ricorso introduttivo della contribuente, giacché solo il mancato accoglimento di quest’ultima censura poteva, logicamente e giuridicamente, consentire alla CTR di attingere il merito della controversia, come è accaduto.

Giova peraltro aggiungere che ove pure volesse ipotizzarsi la denuncia contestuale, nell’unico motivo di ricorso, di un’omessa motivazione, da parte della CTR, sul motivo d’appello erariale in questione, il relativo mezzo sarebbe comunque inammissibile, poiché sosterrebbe contemporaneamente, e senza gradazione, l’omessa pronuncia e l’omessa motivazione, tra loro non conciliabili logicamente (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 6150 del 05/03/2021; Cass. ez. L, Sentenza n. 13866 del 18/06/2014) 2. Le spese seguono la soccombenza.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del difensore distrattario del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2021

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