Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.41364 del 23/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 10810-2021 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

IMPRESA INGG. B. BA. & C. SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato SCARPA KATIA;

– controricorrente –

contro

COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MARZIO 3, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE IZZO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati RUGGERO MERONI, ANTONELLO MANDARANO, IRMA MARINELLI, ENRICO BARBAGIOVANNI;

– resistente –

avverso l’ordinanza n. 29525/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 24/12/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 04/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA CAPRIOLI.

FATTO E DIRITTO

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso ex art. 287 c.p.c., rilevando che con ordinanza n. 29525 depositata in data 30.9.2020 di questa Corte al punto 4 della motivazione è stato scritto” in definitiva il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito, va rigettato l’originario ricorso proposto dal Comune di Milano” anzicché dell’Impresa ing B. Ba. & C. s.p.a. e che è ripetuto il medesimo errore nel dispositivo ” la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugna e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dal Comune di Milano.

L’istanza è fondata e va accolta.

Infatti come si evince dal tenore dell’ordinanza la Corte ha accolto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate sia pure in assenza della costituzione della società contribuente sicché il rigetto dell’originario ricorso non poteva che riferirsi alla società contribuente.

PQM

La Corte accoglie l’istanza ex art. 287 c.p.c., e dispone la correzione nel senso che laddove al punto 4 e nel dispositivo rigetta l’originario ricorso proposto dal Comune di Milano si legga e si scriva rigetta il ricorso dell’dell’Impresa ing B. Ba. & C. s.p.a.; dispone che tale correzione venga annotata a margine del provvedimento.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2021

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