Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.41365 del 23/12/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14801-2021 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituita –

contro

ITALMOBILIARE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO N. 14, presso lo studio DI TANNO ASSOCIATI, rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE MARINO, BARBARA NIGRO, ROSAMARIA NICASTRO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2271/21/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 09/10/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 04/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

RITENUTO

che:

Italmobiliare ha notificato in data 19 maggio 2021 controricorso al ricorso dell’Agenzia delle entrate, proposto per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia n. 2271/2020 che rigettava l’appello proposto dall’Ufficio, ritenendo la rideterminazione del valore operata dall’Ufficio gravemente viziata sotto plurimi profili.

La cancelleria ha certificato che il detto ricorso non è stato iscritto a ruolo.

CONSIDERATO

che:

Il potere della Corte di cassazione di dichiarare di ufficio l’improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso, ove la parte intimata ne abbia portato a conoscenza della Corte l’esistenza con il controricorso (cfr. Cass. n. 26529 del 2017; Cass. n. 252-01; principio già affermato da Cass. Sez. U n. 4859-81 e Cass. Sez. U n. 6420-81; v. anche Cass. n. 20327 del 2019);

Il ricorso va quindi dichiarato improcedibile. Ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della ricorrente, nella misura indicata nel dispositivo.

PQM

Dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, delle spese del giudizio di legittimità di Euro 2.300,00, oltre spese generai nella misura forfetaria del 15% e accessori di legge; non ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, trattandosi di ricorso dell’Agenzia delle entrate.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472