LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T 6271/2021 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7619-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
C.D., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato VITTORIO PETROCCO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1488/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata il 12/11/2018;
sul ricorso 6225-2021 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
S.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato VITTORIO PETROCCO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 558/4/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata il 18/08/2020;
sul ricorso 6226-2021 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
S.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato VITTORIO PETROCCO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 556/4/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata il 18/08/2020;
sul ricorso 6271-2021 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato VITTORIO PETROCCO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 557/4/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata il 18/08/2020;
udita la relazione delle cause svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 17/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO.
RILEVATO
che:
L’Agenzia delle entrate notificava a C.D., S.C., S.R. e S.S., soci della “Panificio S. di S.R. e & C. s.n.c.”, distinti avvisi di accertamento con i quali, in relazione all’anno di imposta 2011, veniva imputato ai soci il maggior reddito di partecipazione sulla base di quanto accertato, con separato atto impositivo, nei confronti della società.
La Commissione tributaria provinciale di Genova accoglieva i ricorsi.
Avverso le pronunce di primo grado l’Agenzia delle entrate proponeva distinti appelli che venivano dichiarati inammissibili dalla Commissione tributaria regionale della Liguria con sentenza n. 1488 del 12.11.2018 ( C.D.), n. 558 del 18.8.2020 ( S.C.), n. 556 del 18.8.2020 ( S.R.) e n. 557 del 18.8.2020 ( S.S.). Rilevava la CTR che l’Agenzia delle entrate si era limitata ad una semplice riproposizione delle controdeduzioni svolte in primo grado, senza formulare alcuna critica nei confronti delle ragioni poste dal primo giudice a fondamento della decisione impugnata.
Avverso le suddette sentenze, in epigrafe indicate, l’Agenzia delle entrate ha proposto distinti ricorsi per cassazione – Cass. n. 7619 del 2020 R.G. ( C.D.) Cass. n. 6225 del 2021 R.G. ( S.C.), Cass. n. 6226 del 2021 R.G. ( S.R.) e Cass. n. 6271 del 2021 R.G. ( S.S.) – ciascuno affidato a due motivi.
Resistono con controricorso i contribuenti.
Sulla proposta del relatore risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.
I contribuenti hanno depositato memorie con le quali chiedono la riunione dei ricorsi relativi ai redditi personali dei soci.
CONSIDERATO
che:
Preliminarmente va disposta la riunione al ricorso n. 7619 del 2020 R.G. ( C.D.) dei ricorsi n. 6225 del 2021 R.G. ( S.C.), n. 6226 del 2021 R.G. ( S.R.) e n. 6271 del 2021 R.G. ( S.S.), concernenti il reddito di partecipazione dei soci della “Panificio S. di S.R. e & C. s.n.c.”.
Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53. Censura le sentenze impugnate per avere erroneamente dichiarato inammissibile l’appello per difetto di specificità dei motivi senza avvedersi che, in realtà, nel proprio atto d’appello l’Ufficio aveva avanzato nei confronti della sentenza di primo grado una critica chiara e puntuale lamentando l’erroneità della stessa nella parte in cui aveva omesso di rilevare l’inammissibilità del ricorso introduttivo della contribuente per omessa sottoscrizione dello stesso da parte del difensore.
Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 14 e 29. Deduce la ricorrente la nullità delle sentenze impugnate, ciascuna resa nei confronti di uno solo dei soci, in violazione del litisconsorzio necessario sussistente tra tutti i soci e la società.
Va esaminato con priorità il secondo motivo.
Esso è fondato.
Questa Corte è ferma nel ritenere (cfr. Cass., Sez. U., 4 giugno 2008, n. 14815 e successiva giurisprudenza conforme) che sussiste litisconsorzio necessario D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 14, nelle cause di impugnazione degli atti di accertamento dei redditi delle società di persone. Società e soci devono essere parti dello stesso processo. Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è viziato da nullità assoluta, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
L’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, salvo il caso in cui questi ultimi prospettino questioni personali (Cass. n. 15116 del 2018).
Le sentenze impugnate sono nulle, così come quelle di primo grado, perché rese in violazione del litisconsorzio necessario tra la società ed i soci. L’integrità del litisconsorzio richiedeva, infatti, che il processo si fosse svolto simultaneamente nei confronti della società “Panificio S. di S.R. e & C. s.n.c.” e dei soci C.D., S.C., S.R. e S.S., essendo la controversia sostanzialmente una.
Nella fattispecie in esame la violazione del litisconsorzio necessario è palese, non risultando dalle sentenze impugnate né dagli atti processuali che il processo si sia svolto simultaneamente nei confronti della società e dei soci, né che vi sia stata una trattazione sostanzialmente unitaria dei processi concernenti la società ed i soci.
Resta assorbito il primo motivo.
In conclusione, in accoglimento del secondo motivo dei ricorsi riuniti, assorbito il primo, deve essere dichiarata la nullità dei giudizi. Le sentenze impugnate vanno dunque cassate, con rinvio alla Commissione tributaria provinciale di Genova, dinanzi alla quale la controversia dovrà essere riassunta nei confronti di tutti i litisconsorti necessari.
Le spese dei giudizi riuniti possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dispone la riunione al ricorso n. 7619/2020 R.G. dei ricorsi n. 6225/2021 R.G., n. 6226/2021 R.G. e n. 6271/2021 R.G.;
accoglie il secondo motivo dei ricorsi riuniti, assorbito il primo;
dichiara la nullità dei giudizi, cassa le sentenze impugnate e rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Genova.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2021