LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20532-2020 proposto da:
D.C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 297, presso lo studio dell’avvocato MARIA GRAZIA AFFATATO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE LAUDANTE;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 487/3/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA BASILICATA, depositata il 03/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE CATALDI.
RILEVATO
che:
1. D.C.R. propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza di cui all’epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Basilicata ha respinto il suo appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Potenza, che aveva dichiarato cessata la materia del contendere sul ricorso proposto dal medesimo contribuente contro una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
1.Con l’unico motivo la contribuente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36.
Assume infatti il ricorrente che con il ricorso introduttivo egli aveva impugnato non solo la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in questione, ma anche le cartelle di pagamento presupposte. Deduce, inoltre, il ricorrente di aver anche proposto querela di falso innanzi il tribunale di Potenza, assumendo la falsità della sottoscrizione, a lui imputata, apposta sulla relata della notifica di un atto d’intimazione, che aveva depositato l’Ufficio nel giudizio tributario.
Pertanto, la circostanza che, in altro giudizio, era stato accolto il ricorso del contribuente avverso l’iscrizione ipotecaria, che era stata annullata, non avrebbe dovuto, secondo il ricorrente, determinare la declaratoria della cessata materia del contendere anche nel procedimento avente ad oggetto la comunicazione preventiva all’iscrizione della medesima garanzia reale, permanendo invece l’interesse del contribuente ad ottenere una pronuncia anche sulle cartelle di pagamento presupposte da quest’ultima ed oggetto del petitum del suo ricorso introduttivo.
Il motivo è fondato e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al giudice d’appello.
Infatti, poiché l’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, consente al contribuente di scegliere se impugnare solo l’atto consequenziale notificatogli, facendo valere il vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto, o se impugnare cumulativamente anche quello presupposto non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest’ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria (cfr. Cass. n. 20735 del 2019, in motivazione; conformi, ex plurimis, Cass. n. 1144 del 2018, ivi citata; Cass. n. 13314 del 2021).
Nel caso di specie, come risulta dal ricorso introduttivo (indicato ed allegato per autosufficienza dal ricorrente), il contribuente aveva impugnato anche le cartelle presupposte dalla comunicazione preventiva dell’iscrizione ipotecaria.
Tanto premesso, va rilevato che nel processo tributario la pronuncia di cessazione della materia del contendere D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 46, presuppone la cessazione della posizione di contrasto tra le parti in ragione del sopravvenire, nel corso del giudizio, di fatti sostanziali – quali l’annullamento dell’atto oggetto di impugnazione – incidenti sul “petitum” e sulla “causa petendi” della lite contestata e idonei perciò far venir meno l’interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 5351 del 27/02/2020. In particolare, con specifico riferimento alla cessazione della materia del contendere conseguente all'”annullamento in via di autotutela dell’atto recante la pretesa fiscale” cfr., ex plurimis, Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9753 del 18/04/2017).
Pertanto, avendo il contribuente impugnato specificamente anche le cartelle presupposte dall’iscrizione ipotecaria (e non solo l’atto di preavviso di costituzione di quest’ultima, per vizi derivati dalla mancata notifica delle predette), l’annullamento della stessa iscrizione non determina, di per sé solo, il venir meno del residuo interesse al ricorso introduttivo, in parte qua, dovendo pertanto il giudice del rinvio rendere una decisione anche sull’impugnazione delle cartelle.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Basilicata, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2021