LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17735-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
SPORTIME 2 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo studio dell’avvocato DANIELE MANCA BITTI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE LAI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 802/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SARDEGNA, depositata il 23/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 04/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.
RITENUTO
che:
L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della CTR della Sardegna che, riuniti i ricorsi proposti da ASD Sportime 2 srl avverso gli avvisi di accertamenti emessi a seguito di accesso nella sede sociale, per mancata osservanza dell’obbligo di tenuta e conservazione dei libri e scritture contabili ai fini IVA, IRES e IRAP anno 2007 e 2008, ha dichiarato la cessata materia del contendere per l’anno 2007 e ha rigettato l’appello dell’Agenzia per l’anno 2008.
La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente, in accoglimento sia della dedotta violazione dello Statuto dei diritti del contribuente, art. 12, comma 7, sia nel merito.
La CTR, preso atto che si è trattato di un accertamento a seguito di accesso istantaneo e che il principio del contraddittorio è stato doppiamente rispettato, ha tuttavia rilevato che è mancata la redazione di un PVC di chiusura delle operazioni e in relazione ad esso non è stato rispettato il termine dilatorio di 60 giorni.
ASD Sportime 2 srl si costituisce con controricorso, insistendo nella conferma della sentenza impugnata, in quanto si è trattato di una vera e propria verifica fiscale che avrebbe dovuto concludersi con l’emissione di un PVC e con le ulteriori garanze previste dallo Statuto del contribuente per questa ipotesi. Deposita successiva memoria.
CONSIDERATO
che:
1. Con l’unico motivo si deduce violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, ex art. 360 c.p.c., n. 3, trattandosi di accertamento cd. a tavolino, per il quale non sono applicabili le cautele previste per violazione del principio del contraddittorio e mancato rispetto del termine di 60 giorni tra l’accesso e l’emissione dell’accertamento.
2. Il motivo è infondato.
2.1. Nella fattispecie, contrariamente a quanto affermato dall’Agenzia ricorrente, come emerge peraltro anche dallo stesso ricorso, non si è trattato di un’attività istruttoria interna né di una verifica fiscale con accesso mirato al reperimento di documentazione utile ad effettuare il controllo, ma di un vero e proprio accesso conclusosi con un PVC (come risulta dall’allegato n. 2 al ricorso introduttivo). Ciò emerge anche dalla sentenza impugnata, laddove la CTR ha affermato che l’avviso di accertamento per l’anno 2008 era stato notificato in data *****, dopo dalla notifica del PVC di accesso del *****.
2.3. Trattandosi di accertamento a seguito di accesso ispezione o verifica nei locali del contribuente, andavano applicate, salvo l’ipotesi di urgenza, nella fattispecie non dimostrata, tutte le cautele previste dalla indicata norma, trattandosi di garanzie a tutela di principi di derivazione costituzionale di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente, diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva (Cass. 15843 del 2020; Cass. n. 18413 del 2021).
Il ricorso va conseguentemente rigettato, essendosi la CTR in sostanza adeguata agli indicati principi; le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 7.290,00 oltre spese generali nella misura forfetaria del 15% e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2021