Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.41371 del 23/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3229-2020 proposto da:

D.P.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALDINIEVOLE, 8, presso lo studio dell’avvocato BEATRICE CECI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato CLEMENTINA PULLI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MANUELA MASSA, PATRIZIA CUCCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 195/2019 del TRIBUNALE di PERUGIA, depositata il 19/07/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 20/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO BUFFA.

Ordinanza.

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 19.7.20 il tribunale di Perugia ha dichiarato inammissibile il ricorso volto ad ottenere la pensione di inabilità, per non essere state specificate le censure alla consulenza tecnica espletata ed ai rilievi del ctu avverso la ctp presentata dal ricorrente.

Avverso tale sentenza ricorre l’assistito per due motivi, cui resiste l’INPS con controricorso.

Con il primo motivo si deduce violazione di legge per non aver considerato gli aggravamenti del quadro clinico ed i ricoveri ospedalieri successivi alla consulenza tecnica.

Il motivo è manifestamente fondato: l’art. 149 att. c.p.c., impone di tener conto degli aggravamenti del quadro clinico sopravvenuti in corso di causa.

Questa Corte ha infatti già precisato (Sez. L, Ordinanza n. 30860 del 26/11/2019, Rv. 655884 – 01) che la previsione di cui all’art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., la cui “ratio” di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione del citato art. 149, sicché la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto inammissibile la formulazione del dissenso, ed escluso la sussistenza del requisito sanitario, perché l’aggravamento era intervenuto successivamente al deposito della consulenza tecnica in sede di ATP).

Nella specie, trattandosi di ricoveri successivi al deposito della consulenza tecnica e probanti un quadro clinico grave non considerato dal ctu, trova applicazione l’art. 149 att. c.p.c..

Il secondo motivo (con il quale si lamenta violazione di legge per aver trascurato che oggetto del giudizio è la verifica delle condizioni sanitarie e non l’impugnazione della CTU) resta assorbito.

La sentenza impugnata deve dunque essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata ad altro giudice del medesimo tribunale, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo, assorbito il secondo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa ad altro giudice del medesimo tribunale, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2021

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