Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.41372 del 23/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17551-2020 proposto da:

C.M., B.C., C.J., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SISTINA 121, presso lo studio dell’avvocato EMANUELE BIONDI, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE (già MIUR) in persona del Ministro pro tempore, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 5095/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO.

RILEVATO

che:

1. la Corte d’Appello di Napoli, adita da C.A., poi deceduto in pendenza del giudizio, ha respinto l’appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Benevento che aveva rigettato le domande, formulate nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, volte ad ottenere l’accertamento dell’illegittimità dei termini apposti ai contratti a tempo determinato intercorsi fra le parti nell’arco temporale 1997/2009, con le conseguenti pronunce quanto alla conversione del rapporto ed al risarcimento del danno, nonché la condanna dell’amministrazione resistente al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto dovuto in applicazione della progressione economica riconosciuta, in ragione dell’anzianità, dal c.c.n.l. di comparto o, in subordine, della L. n. 312 del 1980, art. 53;

2. il giudice d’appello, richiamata la giurisprudenza di questa Corte, ha escluso la denunciata reiterazione abusiva perché le supplenze avevano riguardato perlopiù posti dell’organico di fatto e solo in due casi si erano protratte sino al 31 agosto, senza superare, in relazione alle supplenze annuali, il limite dei trentasei mesi;

3. la Corte territoriale ha, poi, rilevato l’infondatezza della domanda di riconoscimento degli scatti biennali di anzianità L. n. 312 del 1980, ex art. 53, applicabile ai soli docenti di religione, e, quanto alla progressione economica prevista per gli assunti a tempo indeterminato, ha evidenziato che la domanda non era stata riproposta in appello;

4. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso B.C., C.M. e C.J., eredi di C.A., sulla base di un unico motivo, al quale hanno opposto difese il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;

5. la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio non partecipata.

CONSIDERATO

che:

1. il ricorso denuncia, con un unico motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 327,329 e 346 c.p.c., e, riportati ampi stralci del ricorso di primo grado e dell’atto d’appello, rileva che entrambe le domande, di accertamento del diritto a godere della medesima progressione stipendiale prevista per gli assunti a tempo indeterminato o, in subordine, degli scatti biennali di anzianità L. n. 312 del 1980, ex art. 53, erano state formulate con il ricorso introduttivo ed erano state riproposte con l’appello;

2. occorre preliminarmente rilevare che le argomentazioni svolte e le eccezioni sollevate nel controricorso non sono pertinenti, perché l’unico motivo di impugnazione riguarda l’error in procedendo commesso dalla Corte territoriale in relazione alla domanda di parificazione agli assunti a tempo indeterminato quanto al trattamento retributivo e non sono stati oggetto di censura i capi della sentenza gravata, riguardanti la legittimità dei rapporti a termine intercorsi fra le parti e l’infondatezza della domanda di attribuzione degli scatti biennali di anzianità previsti dalla L. n. 312 del 1980, art. 53, sui quali, invece, si incentrano le difese dei controricorrenti;

3. ciò premesso osserva il Collegio che la censura è formulata nel rispetto degli oneri di specifica indicazione e di allegazione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, e all’art. 369 c.p.c., n. 4, perché i ricorrenti, come già evidenziato, hanno riportato nel ricorso ampi stralci dell’appello ed hanno provveduto al deposito in questa sede degli atti sui quali si fonda l’error in procedendo denunciato;

3.1. trova, pertanto, applicazione il principio, consolidatosi a partire da Cass. S.U. n. 8077 del 2012, secondo cui, a fronte di una censura, formulata nel rispetto delle prescrizioni imposte dal codice di rito, inerente il compimento di un’attività deviante rispetto al modello processuale prescritto dal legislatore, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda (cfr. fra le tante Cass. n. 20716 del 2018; Cass. n. 8069 del 2016; Cass. n. 16164 del 2015);

3.2. all’esito dell’esame diretto degli atti il Collegio ritiene fondata la censura proposta perché, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, l’appellante aveva riproposto anche la domanda, fondata sul principio di non discriminazione, di riconoscimento dell’anzianità di servizio, maturata sulla base di contratti a tempo determinato, ai fini dell’attribuzione della progressione stipendiale prevista per il personale di ruolo del comparto della scuola;

3.3. nel rito del lavoro l’interpretazione della domanda deve riguardare l’esame complessivo dell’atto sicché le conclusioni possono limitare la cognizione del Giudice, ai fini del rispetto dell’art. 112 c.p.c., solo qualora le stesse circoscrivano il petitum espressamente e senza condizioni (Cass. n. 11631 del 2018; Cass. n. 20727 del 2013);

3.4. nel caso di specie il C., nel riproporre in appello tutte le conclusioni formulate con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, aveva domandato, in via subordinata all’accoglimento della domanda principale di conversione del rapporto e di risarcimento del danno, la dichiarazione del “diritto alla retribuzione, a far data dall’inizio del rapporto lavorativo alle dipendenze dell’amministrazione scolastica, degli aumenti retributivi conseguenti alla progressione retributiva negli anni decorsi, a far data di assunzione del l contratto a termine o dalla diversa individuanda data e, per l’effetto, nella misura di Euro282,43, come da conteggi allegati al ricorso di l’grado o nella misura minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia”;

3.5. i conteggi (riportati a pag. 37 del ricorso per cassazione) fanno riferimento al passaggio di “gradone”, ossia all’anzianità da 3 ad 8 anni, ed inoltre alle pagine da 28 a 29 dell’appello è richiamato espressamente il sistema di progressione professionale previsto per gli assunti a tempo indeterminato e si precisa che “il trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali al compimento di determinate anzianità dovrebbe spettare al personale scolastico senza ulteriore specificazione e/o distinzione tra quello assunto a tempo indeterminato e determinato”;

3.6. ne discende che ha errato il giudice d’appello nel ritenere non riproposta la domanda di attribuzione del medesimo trattamento economico previsto per il personale di ruolo, fondata sul principio di non discriminazione, domanda che il Tribunale aveva rigettato ritenendo, erroneamente, che la disparità potesse essere giustificata dalle medesime ragioni obiettive che consentivano il ricorso legittimo al rapporto a termine (cfr. sul punto Cass. n. 23868/2016 e la successiva giurisprudenza conforme);

4. il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame attenendosi a quanto sopra enunciato e provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità;

5. non sussistono le condizioni processuali richieste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 21 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2021

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