Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.41373 del 23/12/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2588-2020 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato CARLA D’ALOISIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONIETTA CORETTI, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE;

– ricorrente –

contro

G.B.T. I.V.I. SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VIRGILIO, 8, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MUSTI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUGLIELMO BURRAGATO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 420/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 06/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Don. CARLA PONTERIO.

RILEVATO

che:

1. Con ricorso dinanzi al Tribunale di Asti, la società G.B.T. I.V.I. s.p.a. ha agito nei confronti dell’INPS al fine di far accertare l’insussistenza del credito oggetto del verbale di accertamento notificato il *****, in relazione al periodo gennaio 2011/dicembre 2013, con cui era stato chiesto alla committente obbligata solidale il pagamento della somma di Euro 89.054,22, ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, per i contributi previdenziali e le sanzioni non corrisposti dalla appaltatrice Cooperativa Lavorare Insieme.

2. Il Tribunale ha accolto il ricorso e dichiarato l’intervenuta decadenza dell’INPS, ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29.

3. La Corte d’appello di Torino ha respinto l’appello dell’INPS confermando la decisione di primo grado. Ha rilevato che dopo la cessazione dell’appalto, risalente al *****, e nell’arco del successivo biennio, non era stata posta in essere alcuna iniziativa giudiziale da parte dell’Istituto ed ha considerato operante anche nei confronti dell’INPS il termine di decadenza entro cui far valere l’obbligazione solidale del committente.

4. Avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria, la società G.B.T. I.V.I. s.p.a..

5. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:

6. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, come modificato dal D.Lgs. n. 251 del 2004, art. 6, commi 1 e 2, dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 911, e successivamente dal D.L. n. 5 del 2012, art. 21, comma 1, conv. con modif. dalla L. n. 35 del 2012, ed infine dalla L. n. 92 del 2012, art. 4, comma 31, lett. a) e b), e dal D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 28, comma 2.

7. Si sostiene come il citato art. 29, debba essere interpretato nel senso di limitare la decadenza, dal diritto di agire nei confronti del committente quale responsabile solidale, ai soli lavoratori e ciò in base al tenore della norma che non contiene alcun riferimento agli enti previdenziali; questi quando agiscono per ottenere il versamento dei contributi esercitano un potere da cui non possono decadere, a meno che la funzione a cui quel potere è connesso non venga sottratta ai medesimi.

8. Si osserva come, decorso il termine di decadenza di cui al citato art. 29, i lavoratori possono ancora agire nei confronti del committente per il pagamento delle retribuzioni ai sensi dell’art. 1676 c.c., ma non hanno alcuna azione nei confronti del committente per il pagamento dei contributi. Se si esclude l’applicabilità agli enti previdenziali della decadenza introdotta dall’art. 29 cit., essi possono agire per il recupero dei contributi nei confronti del committente, nel termine di prescrizione, in tal modo realizzandosi una tutela pressoché analoga delle retribuzioni e della contribuzione;

9. Il motivo di ricorso è fondato, alla luce dei precedenti di questa Corte, a cui si intende dare continuità (Cass. n. 18004 del 2019; Cass. n. 22110 del 2019; Cass. n. 26459 del 2019), e che hanno affermato, in analogia all’orientamento formatosi nel vigore della L. n. 1369 del 1960, il principio secondo cui “il termine di due anni previsto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, non è applicabile all’azione promossa dagli enti previdenziali, soggetti alla sola prescrizione”.

10. Nei citati precedenti si è considerato che l’obbligazione contributiva non si confonde con l’obbligo retributivo, posto che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha da tempo consolidato il principio secondo il quale il rapporto di lavoro e quello previdenziale, per quanto tra loro connessi, rimangono del tutto diversi (v., ex multis, Cass. n. 5353 del 2004; Cass. n. 15979 del 2003, Cass. n. 6673 del 2003).

11. L’obbligazione contributiva, derivante dalla legge e che fa capo all’INPS, è distinta ed autonoma rispetto a quella retributiva (Cass. 8662 del 2019), essa (Cass. n. 13650 del 2019) ha natura indisponibile e va commisurata alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente (cd. “minimale contributivo”).

12. Dunque, può affermarsi che la finalità di finanziamento della gestione assicurativa previdenziale pone una relazione immanente e necessaria tra la “retribuzione” dovuta secondo i parametri della legge previdenziale e la pretesa impositiva dell’ente preposto alla realizzazione della tutela previdenziale.

13. Proprio dalla peculiarità dell’oggetto dell’obbligazione contributiva, che coincide con il concetto di “minimale contributivo” strutturato dalla legge in modo imperativo, discende la considerazione di rilevo sistematico che fa ritenere non coerente con tale assetto l’interpretazione che comporterebbe la possibilità, addirittura prevista implicitamente dalla legge come effetto fisiologico, ché alla corresponsione di una retribuzione – a seguito dell’azione tempestivamente proposta dal lavoratore – non possa seguire il soddisfacimento anche dall’obbligo contributivo solo perché l’ente previdenziale non ha azionato la propria pretesa nel termine di due anni dalla cessazione dell’appalto.

14. Si spezzerebbe, in altri termini e senza alcuna plausibile ragione logica e giuridica apprezzabile, il nesso stretto tra retribuzione dovuta (in ipotesi addirittura effettivamente erogata) e adempimento dell’obbligo contributivo, con ciò procurandosi un vulnus nella protezione assicurativa del lavoratore che, invece, l’art. 29 cit. ha voluto potenziare.

15. L’orientamento ribadito da questo Collegio non risulta scalfito dal rilievo della applicabilità nel caso in esame (in cui i contratti di appalto hanno avuto esecuzione dal 2011 al 2013) dell’art. 29 cit. nel testo modificato dal D.L. n. 5 del 2012, art. 21, comma 1, conv. con modif. dalla L. n. 35 del 2012, che ha escluso dalla responsabilità solidale del committente “qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento”, atteso che tale aggiunta non ha riflessi sulla disciplina della decadenza.

16. L’esistenza di un orientamento univoco e consolidato e l’assenza di validi argomenti di segno contrario rendono insussistenti i presupposti per l’accoglimento delle istanze proposte da parte ricorrente, di rimessione al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite o di trattazione della causa presso la Quarta Sezione in pubblica udienza.

17. In base alle ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche all’esame delle questioni rimaste assorbite, oltre che alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472