Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.41374 del 23/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4056-2020 proposto da:

F.F.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO EMILIO N. 7, presso lo studio dell’avvocato LUIGI DIEGO PERIFANO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4604/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 27/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 26/10/2021 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO.

RILEVATO

che:

1. la Corte d’Appello di Napoli ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva ritenuto tardiva la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per mesi sei, inflitta a F.F.S. con atto del *****, in relazione a fatti verificatisi nel periodo 2009/2012;

2. la Corte territoriale ha rilevato che la notizia dell’infrazione era pervenuta all’U.P.D. della Direzione Regionale Campania il ***** e, pertanto, andava esclusa l’eccepita violazione del principio di tempestività, ritenuta invece dal giudice di prime cure, perché per stabilire se la contestazione sia o meno tardiva occorre fare riferimento, non alla data di commissione del fatto bensì al momento in cui il datore di lavoro ne sia venuto a conoscenza;

3. il giudice d’appello ha poi evidenziato che lo svolgimento di attività extralavorativa retribuita senza l’autorizzazione da parte del datore di lavoro integra violazione grave del rapporto fiduciario, tale da giustificare in termini di proporzionalità la sanzione inflitta;

4. per la cassazione della sentenza F.F.S. ha proposto ricorso sulla base di due motivi, illustrati da memoria, ai quali non ha opposto difese l’Agenzia delle Entrate, rimasta intimata; proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio non partecipata.

CONSIDERATO

che:

1. il primo motivo del ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1375 e 1175 c.c., del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 55 e 55 bis, nonché l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio e addebita alla Corte territoriale di avere del tutto svalutato i principi di correttezza e buona fede che impongono al datore di lavoro di contestare tempestivamente i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare;

il ricorrente richiama giurisprudenza di questa Corte e sostiene che i fatti contestati, risalenti al periodo 2009/2012, risultavano pacificamente dalla documentazione in possesso dell’Agenzia e, pertanto, non poteva il giudice d’appello valorizzare la circostanza che fossero stati denunciati all’UPD solo a seguito di controlli a campione disposti a distanza di tempo dall’asserita commissione dell’illecito;

2. la seconda censura denuncia “nullità della sentenza (art. 360 c.p.c., n. 4); vizio di motivazione meramente apparente (art. 111 Cost., comma 6; art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4); violazione e falsa applicazione di norme di diritto e del contratto collettivo nazionale di lavoro (artt. 375 e 1175 c.c.; TUPI n. 165 del 2001, artt. 55 e 55 bis; CCNL comparto Agenzie Fiscali, art. 67)” e, richiamata la disciplina contrattuale nella parte in cui valorizza il principio di proporzionalità e gradualità della sanzione, rileva, in sintesi, che il giudice d’appello ha del tutto omesso di indicare le ragioni per le quali la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per mesi sei poteva essere ritenuta adeguata alla gravità dell’illecito contestato;

3. il primo motivo di ricorso è infondato;

3.1. la sanzione della cui legittimità qui si discute è stata irrogata il *****, all’esito del procedimento disciplinare avviato dall’UPD sulla base della relazione dell’Ufficio Audit Interno pervenuta il *****, sicché trova applicazione la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55, come modificato dal D.Lgs. n. 150 del 2009, con il quale la norma è stata riformulata ed è stato eliminato il rinvio, originariamente contenuto nella L. n. 300 del 1970, art. 7, comma 2;

3.2. con lo stesso decreto è stato inserito nel corpo delle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche l’art. 55 bis, con il quale sono stati disciplinati in dettaglio forme e termini del procedimento disciplinare” e, al fine di assicurare la necessaria tempestività dell’esercizio del potere disciplinare, si è previsto che nei casi in cui la sanzione ecceda la competenza riconosciuta al dirigente responsabile della struttura, quest’ultimo “quando ha notizia” della condotta disciplinarmente rilevante, trasmette gli atti all’ufficio per i procedimenti disciplinari che provvede alla contestazione “entro quaranta giorni dalla data di ricezione degli atti… ovvero dalla data nella quale l’ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell’infrazione”;

3.3. questa Corte ha da tempo affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la norma è chiaramente volta a rendere certi i termini del procedimento, innanzitutto attraverso l’individuazione in modo oggettivamente verificabile del dies a quo, ed ha evidenziato al riguardo che il “valore costituzionale di regole che assicurino il buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) risulterebbe vulnerato da un’interpretazione che lasciasse nel vago il dies a quo del procedimento, convertendolo – in ipotesi – anche a notizie informali o comunque pervenute ad uffici periferici di amministrazioni di grandi dimensioni.” (Cass. n. 20733 del 2015 e Cass. n. 16900 del 2016);

3.4. si e’, inoltre, precisato che, ai fini della decorrenza dei termini perentori previsti dall’art. 55 bis, per l’avvio e per la conclusione del procedimento disciplinare, assume rilievo esclusivamente il momento in cui l’acquisizione, da parte dell’ufficio competente regolarmente investito del procedimento, riguardi una “notizia di infrazione” di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l’avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell’addebito, dell’istruttoria e dell’adozione della (Ndr: testo originale non comprensibile) (Cass. n. 7134 del 2017 e negli stessi termini Cass. n. 22075 del 2018, Cass. n. 21193 del 2018, Cass. n. 6989 del 2018);

3.5. nell’impiego pubblico contrattualizzato, pertanto, la tempestività dell’iniziativa disciplinare va verificata sulla base delle regole imposte dal legislatore, sicché i principi affermati in relazione all’impiego privato possono essere estesi solo se ed in quanto compatibili con la normativa inderogabile di legge;

3.6. quest’ultima, come si è detto, attribuisce rilievo solo al momento in cui l’UPD e, prima ancora, il responsabile della struttura acquisiscono notizia dell’infrazione e ciò esclude ogni rilevanza della mera conoscibilità della condotta, conoscibilità che, lo si sottolinea per completezza, non rileva neppure nell’impiego privato in relazione al quale questa Corte ha affermato che “il lasso temporale tra i fatti e la contestazione, ai fini della valutazione dell’immediatezza del provvedimento espulsivo, deve decorrere dall’avvenuta conoscenza da parte del datore di lavoro della situazione contestata e non dall’astratta percettibilità o conoscibilità dei fatti stessi” (Cass. n. 28974 del 2017 e Cass. n. 21546 del 2007);

4. il ricorso è infondato anche nella parte in cui, facendo leva sulla conoscibilità dell’infrazione, invoca il principio dell’affidamento incolpevole, sostenendo che il comportamento dell’ente avrebbe indotto il dipendente a ritenere lecita la condotta poi contestata;

4.1. il Collegio ribadisce quanto già affermato in precedenti pronunce Cass. n. 8722 del 2017; Cass. n. 11160 del 2018; Cass. n. 27387 del 2018) con le quali si è sottolineato che l’esercizio del potere disciplinare nell’impiego pubblico contrattualizzato è obbligatorio e non facoltativo perché “se il datore di lavoro privato è libero di valutare la opportunità e la convenienza dell’iniziativa e anche di tollerare comportamenti che potrebbero essere ritenuti disciplinarmente rilevanti, non altrettanto può dirsi per il dirigente pubblico, che… in nessun caso può consentire che rimangano impunite condotte poste in essere dall’impiegato in violazione delle regole di comportamento imposte dalla legge o dal contratto collettivo, nei limiti consentiti dalla nuova formulazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55.”;

4.2. se ne è tratta la conseguenza che “nel rapporto alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche l’inerzia nella repressione del comportamento contrario ai doveri di ufficio può solo rilevare quale causa di decadenza dall’esercizio dell’azione, ove comporti il mancato rispetto dei termini perentori imposti dal legislatore, ma non può mai fare sorgere un legittimo affidamento nella liceità della condotta vietata, perché il principio dell’affidamento incolpevole presuppone che il potere del datore sia discrezionale, di modo che l’inerzia possa essere interpretata dal lavoratore subordinato come rinuncia all’esercizio del potere medesimo e come valutazione in termini di liceità della condotta.”;

L3. in via conclusiva, quanto alla ritenuta tempestività dell’iniziativa disciplinare, la sentenza impugnata deve essere confermata, ex art. 384 c.p.c., comma 4, con diversa motivazione;

5. è invece fondato il secondo motivo di ricorso perché la Corte territoriale ha del tutto omesso la motivazione sulla necessaria proporzionalità fra addebito e sanzione, limitandosi ad affermare in modo apodittico che “lo svolgimento di attività extra lavorativa retribuita senza autorizzazione appare violazione grave del rapporto fiduciario” e non ha in alcun modo valutato né le previsioni del codice disciplinare né gli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie concreta;

5.1. hanno chiarito le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n. 8053 del 2014) che all’esito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, è scomparso il controllo della Corte di legittimità sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta il controllo sull’esistenza (sotto il profilo dell’assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta) della motivazione, ossia con riferimento a quei parametri che determinano la conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata;

5.2. ancora attuale e’, quindi, l’orientamento alla stregua del quale la motivazione si deve ritenere meramente apparente ogniqualvolta si risolva in un’affermazione apodittica che per la sua lapidarietà sia intrinsicamente inidonea a consentire il controllo delle ragioni che stanno alla base della decisione (Cass. S.U. n. 10892/2001);

5.3. ciò detto occorre rilevare che il fondamentale canone di proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità dell’infrazione, sancito dall’art. 2106 c.c., richiamato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55, deve essere rispettato sia in sede di irrogazione della sanzione da parte del datore di lavoro nell’esercizio del suo potere disciplinare, sia in sede di controllo che, della legittimità e della congruità della sanzione applicata, il giudice sia chiamato a fare ed a tal fine rilevano non solo le circostanze oggettive, ma anche le modalità soggettive della condotta del lavoratore, che incidono egualmente sulla determinazione della gravità della trasgressione e, quindi, della legittimità della sanzione stessa (cfr. fra le tante Cass. 29 luglio 2008 n. 20573; CC 13 dicembre 2010 n. 25144; Cass. 22 maggio 2019 n. 13865; Cass. 2 ottobre 2019 n. 24619; Cass. 1 luglio 2020 n. 13411);

5.4. si tratta di un canone di giudizio che, secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale, trova il suo fondamento nell’art. 3 Cost., in quanto i principi fondamentali di ragionevolezza e di eguaglianza impongono che la sanzione disciplinare sia “graduata, di regola, nell’ambito dell’autonomo procedimento a ciò preposto, secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza al caso concreto” (C. Cost. 15 dicembre 2016 n. 268);

5.5. l’apparenza o meno della motivazione si misura, pertanto, sulla rilevanza che il principio di proporzionalità assume ai fini della legittimità della sanzione, con la conseguenza che va ritenuta apparente e non solo insufficiente quella motivazione che si limiti, come nel caso di specie, ad affermare in modo del tutto apodittico che l’addebito contestato giustifica la sanzione, senza fare cenno alcuno né alla scala valoriale indicata dal contratto collettivo, né alla natura ed alla gravità dell’inadempimento contestato né, infine, agli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie;

6. in via conclusiva merita accoglimento il solo secondo motivo di ricorso e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello indicata in dispositivo che provvederà ad un nuovo esame attenendosi, quanto al giudizio di proporzionalità, ai principi di diritto richiamati nei punti che precedono;

7. al giudice del rinvio è demandato anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità;

8. non ricorrono le condizioni processuali richieste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 26 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2021

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