LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7299-2020 proposto da:
AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D’IMPRESA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato ANDREA DE VIVO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
D.B.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 167, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO MARIA GIORGI, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2673/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 14/08/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non trtecipata del 26/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO.
RILEVATO
che:
1. la Corte d’Appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato il ricorso proposto da D.B.A.M. nei confronti dell’Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa s.p.a., in parziale accoglimento dell’appello ha: accertato l’avvenuta Instaurazione fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato decorrente dal *****; dichiarato il diritto dell’appellante ad essere inquadrata dal luglio 2006 nel secondo livello del CCNL ***** per i quadri e gli impiegati delle Aziende del Gruppo Sviluppo Italia ed a percepire anche l’elemento retributivo previsto dal richiamato CCNL, art. 48; condannato la società al pagamento della complessiva somma di Euro 47.878,00 a titolo di differenze retributive;
2. la Corte territoriale, respinta l’eccezione di risoluzione del rapporto per intervenuto mutuo consenso, ha ritenuto nullo per difetto della necessaria forma scritta il contratto di fornitura di lavoro temporaneo risalente all’anno 2000 ed ha rilevato che la società, la quale inizialmente si era riservata di produrre il documento, all’esito delle iicerche non aveva né prodotto l’atto né chiesto di provarne l’incolpevole smarrimento, sicché correttamente e tempestivamente la ricorrente aveva eccepito la nullità del contratto nel primo atto difensivo successivo, ossia le note autorizzate del 23 gennaio 2015;
3. quanto alle ulteriori domande, il giudice d’appello, per quel che qui ancora rileva, ha richiamato le declaratorie contrattuali e le risultanze della prova testimoniale ed ha ritenuto le mansioni svolte riconducibili al secondo livello in quanto la D. aveva gestito tutte le fasi dei progetti, dall’istruttoria sulla spettanza delle agevolazioni alla erogazione ed alle successive eventuali modifiche dei progetti approvati, con discrezionalità operativa e decisionale, non esclusa dalla supervisione dei superiori gerarchici;
4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa s.p.a. (già Sviluppo Italia s.p.a.) sulla base di due motivi, ai quali D.B.A.M. ha opposto difese con tempestivo controricorso;
5. la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio non partecipata;
6. entrambe le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
1. il primo motivo del ricorso, formulato ex art. 360 c.p.c., n. 3, denuncia la violazione degli artt. 414,433 e 437 c.p.c., e addebita alla Corte territoriale di avere erroneamente ritenuto tempestiva l’eccezione di nullità del contratto, dalla quale la D. era decaduta, non avendola formulata nell’atto introduttivo;
2. con la seconda censura la ricorrente eccepisce, ex art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 113 c.p.c., e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. e sostiene che il giudice ppello del tutto apoditticamente ha affermato che la D. si occupava della gestione di intere fasi dei progetti, perché, al contrario, dalla prova testimoniale era emerso che detto potere spettava al responsabile dell’unità che provvedeva al controllo, unitamente ad altro dipendente al quale era affidato il riscontro della correttezza dell’istruttoria affidata alla lavoratrice;
2.1. aggiunge l’Agenzia che la Corte territoriale non ha indicato le ragioni del suo convincimento quanto alla ritenuta autonomia decisionale, che era stata espressamente esclusa dal teste M.;
3. il primo motivo di ricorso, tutto incentrato sull’asserita tardività dell’eccezione di nullità del contratto per difetto della necessaria forma scritta, è infondato per la ragione assorbente che nella fattispecie trovavano applicazione i principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con le sentenze nn. 26242 e 26243 del 2014, alla stregua dei quali il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità contrattuale deve rilevare di ufficio, anche nel giudizio d’appello, l’esistenza di una causa di quest’ultima diversa da quella allegata dall’istante;
3.1. in particolare le Sezioni Unite hanno affermato che “la domanda di accertamento della nullità negoziale si presta sul piano dinamico-processuale, a un trattamento analogo a quello concordemente riservato alle domande di accertamento di diritti autodeterminati, inerenti a situazioni giuridiche assolute, anch’esse articolate in base ad (Ndr: testo originale non comprensibile) solo elemento costitutivo. Il giudizio di nullità/non nullità del negozio (il thema decidendum e il correlato giudicato) sarà, così, definitivo e a tutto campo indipendentemente da quali e quanti titoli di nullità siano stati fatti valere dall’attore” (punto 6.13.6) ed è significativo e calzante nella fattispecie l’esempio, riportato al punto 6.13.4, ove si sottolinea che la doglianza dell’attore volta all’accertamento di un difetto di causa non esclude che, accertatane la validità sotto quel profilo, il contratto risulti poi patentemente nullo per difetto di forma;
3.2. né la ricorrente si può dolere della mancata concessione di un termine per la produzione dell’atto, atteso che la questione relativa alla nullità del contratto per difetto della necessaria forma scritta, era stata oggetto di contraddittorio fra le parti già nel giudizio di primo grado (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata) ed era stata espressamente dedotta con il primo motivo di appello, sicché correttamente la Corte territoriale ha rilevato che era onere della società produrre il documento o dimostrare in giudizio l’incolpevole smarrimento;
4. il secondo motivo è inammissibile, perché sotto l’apparente deduzione della nullità della sentenza impugnata per difetto di motivazione, di fatto finisce per censurare la valutazione delle risultanze istruttorie e per addebitare alla Corte territoriale di non avere correttamente apprezzato il contenuto delle deposizioni testimoniali;
4.1. come evidenziato dalle Sezioni Unite di questa Corte, l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità, quale violazione di legge costituzionalmente rilevante, attiene solo all’esistenza della motivazione in sé, prescinde dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass. S.U. n. 8053 del 2014 che richiama Cass. S.U. n. 5888 del 1992);
4.2. il difetto del requisito di cui all’art. 132 c.p.c., si configura, quindi, solo qualora la motivazione o manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero esista formalmente come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum;
4.3. esula, invece, dal vizio di violazione di legge la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle quaestiones facti, implicante un raffronto tra le ragioni del decidere adottate ed espresse nella sentenza impugnata e le risultanze del materiale probatorio sottoposto al vaglio del giudice di merito;
4.4 nel caso di specie la Corte territoriale ha correttamente effettuato il giudizio trifasico, individuando gli elementi caratterizzanti il livello superiore rivendicato dall’appellante e verificando, poi, l’avvenuto svolgimento di mansioni esprimenti la maggiore professionalità desumibile dalle declaratorie contrattuali;
4.5. il ricorso addebita al giudice d’appello una “mancata valutazione delle prove, valutazione che è solo apparente, se si guarda alle affermazioni rese dai testi” (pag. 27) e, quindi, è tutto incentrato sul raffronto fra la motivazione della pronuncia e le risultanze processuali, in relazione al quale l’unico vizio denunciabile è quello di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, e rileva solo l’omesso esame di fatto decisivo, non ravvisabile nella fattispecie;
in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato, con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;
6. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315 del 2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 26 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2021
Codice Procedura Civile > Articolo 3 - (Omissis) | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 4 - (Omissis) | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 132 - Contenuto della sentenza | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 414 - Forma della domanda | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 433 - Giudice d'appello | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 437 - Udienza di discussione | Codice Procedura Civile