LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11017-2020 proposto da:
F.L., F.D., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DA PALESTRINA, 63, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA CONTALDI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato DAVIDE ZEREGA;
– ricorrenti –
contro
N.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BADIA DI CAVA, 62, presso lo studio dell’avvocato FABIO BALLARINI, rappresentato e difeso dall’avvocato ERNESTO DE SANCTIS;
– controricorrente –
contro
B.L., R.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO 25, presso lo studio dell’avvocato MARIA CARLA VECCHI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO SEGALERBA;
– controricorrenti-
contro
C.L.R., O.M.A., P.I., O.F., A.T.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1284/2019 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 25/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 15/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.
PREMESSO che:
1. M.C. citava in giudizio R.G. e B.L., deducendo di avere scoperto che i convenuti, proprietari dell’appartamento situato al piano inferiore rispetto a quello di sua proprietà, avevano realizzato un ampliamento abusivo del loro appartamento; chiedeva quindi che i convenuti fossero condannati a rimuovere le opere invasive, ripristinando i luoghi. I convenuti si costituivano, domandando di rigettare la domanda e chiedendo in via riconvenzionale di accertare la loro proprietà dei locali contestati per maturata usucapione. Nel corso del giudizio veniva integrato il contraddittorio nei confronti degli altri condomini.
Il Tribunale di Genova rigettava la domanda attrice e dichiarava la “piena proprietà dell’immobile in capo a N.E. (dante causa dei convenuti) e oggi in capo a R.G. e B.L.”.
2. La sentenza era impugnata dagli eredi di M.C. ( F.D., F.G. e F.L.). Si costituivano R.G. e B.L., nonché N.E., che riproponevano la domanda subordinata di usucapione su cui il Tribunale non aveva pronunciato; veniva dichiarata la contumacia degli appellati C.L.R., O.F., P.I., O.M.A. e A.T..
La Corte d’appello di Genova ha ritenuto, a differenza del Tribunale, che l’area in cui erano stati ricavati i locali doveva considerarsi di proprietà condominiale, ma ha accolto la domanda riconvenzionale subordinata di usucapione degli appellati, non esaminata dal Tribunale, concludendo che “gli usucapenti hanno diritto a conservare l’appartamento nella sua attuale consistenza”.
3. Avverso la sentenza 25 settembre 2019, n. 1284 F.D. e F.L. ricorrono per cassazione.
Resistono con distinti atti di controricorso da un lato R.G. e B.L. e dall’altro lato N.E..
Gli intimati C.L.R., O.M.A., P.I., O.F. e A.T. non hanno proposto difese.
I ricorrenti hanno depositato due memorie.
CONSIDERATO
che:
I. Il ricorso è articolato in tre motivi, che rispettivamente denunciano:
1) “violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c.”, in relazione “alla data in cui furono eseguite le opere di scavo sotterraneo grazie alle quali furono ricavati i vani occulti oggetto di usucapione”;
2) “violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., degli artt. 1117, 1163 e 840 c.c., in relazione alla prova dell’intervenuta usucapione”;
3) “violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., degli artt. 1117, 1163 e 840 c.c., in relazione al possesso clandestino esercitato dai convenuti sui locali oggetto della vertenza e alla prova della conoscenza dei vani clandestini da parte di tutti i condomini”.
I motivi sono inammissibili in quanto contestano la valutazione del materiale probatorio operata dalla Corte d’appello, valutazione ad essa spettante e incensurabile, ove motivata, da parte di questa Corte di legittimità, come sostanzialmente riconoscono gli stessi ricorrenti, che in memoria precisano di non chiedere una rivalutazione delle prove, ma una presa d’atto da parte di questa Corte “del reale significato e portata delle prove”.
II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio in favore di N.E., che liquida in Euro 2.700 di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, e in favore di R.G. e B.L., che liquida in Euro 2.700 di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15/0) e accessori di legge.
Sussistono, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 15 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2021