LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32199-2020 proposto da:
G.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ATANASIO KIRCHER 7, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA IASONNA, rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO SODANO;
– ricorrente –
contro
COMUNE di AIROLA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MAGLIANO SABINA 24, presso lo studio dell’avvocato LUIGI PE LUNARI, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO OMAGGIO;
– controricorrenti –
contro
D.M.M., G.O., G.G.;
– intimati –
avverso l’ordinanza n. 20960/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata l’08/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 26/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE GRASSO.
CONSIDERATO
che il Collegio condivide i rilievi di cui appresso, formulati dal relatore in seno alla proposta:
“rilevato che:
– questa Corte, con ordinanza n. 20960/2017, pubblicata il 30/5/2017, rigettò il ricorso proposto da G.P. nei confronti del Comune di Airola e avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli, pubblicata il 22/12/2012, che, a sua volta, aveva rigettato l’appello del G. contro la sentenza di primo grado, che ne aveva disatteso la domanda di risoluzione, risarcimento danni e rilascio per violazione del diritto di prelazione;
– avverso la menzionata decisione di legittimità il G. propone ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 1, prospettando dolo revocatorio perpetrato dal Comune di Airola, per aver fatto sovrastimare il valore del cespite immobiliare;
osserva:
il ricorso è palesemente inammissibile.
In primo ed assorbente luogo non è previsto dall’ordinamento la revocazione, per effetto di dolo di una delle parti, delle statuizioni di legittimità, le quali sono soggette a revocazione solo nell’ipotesi di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4, espressamente e tassativamente richiamata dalla previsione speciale di cui all’art. 391 bis c.p.c., e non estensibile per analogia (cfr., ex multis, Cass. n. 12742/2003, n. 14669/2004).
Per mero debito di completezza espositiva va peraltro rilevato che il ricorso è difforme dal paradigma vincolato di cui all’art. 398 c.p.c., mancando l’indicazione delle prove dirette a dimostrare il dolo e la data della scoperta di esso (cfr., ex multis, Cass. n. 1030/1971, n. 326/1983, n. 11451/2011”.
CONSIDERATO
che il soccombente ricorrente va condannato a rimborsare le spese in favore del controricorrente Comune di Airola, il quale ha anche fatto pervenire memoria illustrativa, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo;
considerato che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2021