Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.41379 del 23/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3032-2021 proposto da:

T.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 11, presso lo studio dell’avvocato MANLIO ABATI, rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO LA TORRE;

– ricorrente –

contro

F.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell’avvocato SIMONE CICCOTTI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 46/2020 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 29/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE GRASSO.

CONSIDERATO

che il Collegio condivide i rilievi di cui appresso, formulati dal relatore in seno alla proposta:

“ritenuto che la vicenda, per quel che ancora qui residua d’utilità, può riassumersi nei termini seguenti:

– la Corte d’appello di Messina, accolta l’impugnazione di F.E., rigettò la domanda con la quale T.G. aveva chiesto che egli fosse dichiarato proprietario per usucapione di uno stacco di terreno sito nel Comune di *****, *****;

– avverso la statuizione d’appello ricorre il soccombente appellato sulla base di due motivi, il T. resiste con controricorso.

RITENUTO

che il ricorrente, con il primo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 1141, 1158, 1164 e 2653, n. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, deduce:

– l’attore in un giudizio di usucapione deve solo dimostrare di aver posseduto per il tempo previsto dalla legge, essendo soggetto a dimostrare di aver goduto del bene “liti dominus” nel solo caso in citi il suo godimento derivi da un originale titolo detentivo; quel che rileva, inoltre, prosegue il ricorrente, non è l’interna consapevolezza di essere proprietario, ma il fatto di mostrarsi come tale;

– per questa ragione il giudice d’appello era incorso in errore, essendo “incongruo (…) il riferimento alla interversione del possesso prevista dall’art. 1164 c.c.”;

– pur noto l’orientamento di legittimità, secondo il quale il mero fatto della coltivazione non è dimostrativo del possesso utile all’usucapione, nel caso in esame, la Corte d’appello avrebbe dovuto tenere conto delle opere realizzate dall’odierno ricorrente (sbancamento, modifica dei luoghi, messa in opera di una stradella idonea al transito dei mezzi meccanici, la collocazione di cancelli chiusi a chiave);

– nel senso auspicato dal ricorrente militava la svolta istruttoria e l’ordinanza di rigetto (che il ricorrente riporta) di reintegrazione nel possesso, a suo tempo avanzata dalla controparte;

considerato che il motivo è inammissibile, valendo quanto segue:

a) la Corte d’appello fonda la propria decisione sull’apprezzamento delle emergenze di causa, che inducevano a reputare che la stradella era funzionale a più fondi di proprietari diversi, fra i quali lo stesso appellato; non era rimasta provata la chiusura a chiave dei due cancelli d’accesso e la necessità, quindi, di acquisire il permesso di passaggio da esso appellato; chiusura, dimostrante l’interversione, intervenuta solo dopo l’azione possessoria intrapresa dal F.; ne, infine, era ammissibile, per non essere stata tempestivamente proposta la relativa domanda, l’accertamento dell’eventuale acquisto per usucapione di una servitù di passaggio;

b) alla luce dei riportati argomenti decisori è del tutto evidente che il ricorrente, enunciando i principi regolanti la materia mira a un improprio riesame di merito, nella specie a una revisione del giudizio negativo sul maturato possesso ad usucapionem; di talché, nella sostanza, la censura investe inammissibilmente l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito, in questa sede non sindacabile, neppure attraverso l’escamotage dell’evocazione dell’art. 116, c.p.c., in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299);

c) la denunzia di violazioni di legge non determina, per ciò stesso, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evideniata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente (da ultimo, S. U. n. 25573, 12/ 11 / 2020, Rv. 659459);

considerato che il secondo motivo, con il quale il ricorrente denunzia violazione degli arti. 115, 116, 324 c.p.c., e art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per non avere la sentenza impugnata valutato il provvedimento con il quale il Tribunale, nel rigettare la domanda possessoria della controparte aveva affermato il possesso ultraventennale del viottolo, e l’apposizione di due cancelli e la loro chiusura a chiave, è inammissibile per le ragioni che seguono:

– il provvedimento evocato, ovviamente, non era chiamato ad accertare i presupposti dell’usucapione, ma, ben diversamente, a verificare se il F., che agiva con la tutela possessoria, avesse o meno diritto a essa;

– premesso quanto sopra, è appena il caso di chiarire che da un tale provvedimento non poteva in alcun modo sorgere preclusione da giudicato in relazione al successivo giudizio avente ad oggetto la proprietà del bene, incoato dal T., con la pretesa di essere dichiarato proprietario per usucapione;

– nel mentre è del tutto evidente l’impertinenza del richiamo agli arti. 115 e 116 c.p.c., anche per le ragioni più sopra illustrate, il giudice dell’usucapione ha autonomamente vagliato gli elementi di prova, al fine dell’accertamento che gli era stato chiesto, con giudizio in questa sede non sindacabile;

considerato che, di conseguenza, siccome affermato dalle S. U. (seni. n. 7155, 2113/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis c.p.c., e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti””;

considerato che il ricorrente va condannato a rimborsare le spese in favore del controricorrente, il quale ha anche fatto pervenire memoria illustrativa, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo;

che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2021

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