LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4767-2021 proposto da:
A.O., M.C., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FIRENZE, 32, presso lo studio dell’avvocato ELENA IEMBO, rappresentati e difesi dall’avvocato ANNAMARIA TROPIANO;
– ricorrenti –
contro
O.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 763/2020 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 30/11/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 26/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE GRASSO.
CONSIDERATO
che il Collegio condivide i rilievi di cui appresso, formulati dal relatore in seno alla proposta:
“ritenuto che la vicenda qui al vaglio può riassumersi nei termini seguenti:
– M.C. e A.O. citarono in giudizio O.G. chiedendo dichiararsi in loro favore l’avvenuto acquisto per usucapione di un fondo;
– la convenuta, costituitasi, chiese rigettarsi la domanda e il Tribunale, accolse la domanda attorea;
– la Corte d’appello di Reggio Calabria, accolta l’impugnazione dell’ O., rigetto la domanda degli appellati, alla luce di una valutazione dissonante del quadro probatorio rispetto all’apprezzamento di primo grado (in sintesi):
1. la coltivazione del fondo non era sufficiente a dimostrare che una tale attività materiale potesse collegarsi a un esercizio “uti dominus’; 2. dal complesso della prova orale e dalle stesse dichiarazioni di parte appellante non era dato trarre, con la necessaria rigorosità imposta dalla Cassazione, che per la durata di legge gli appellanti avessero posseduto uti dominus;
ritenuto che gli appellanti ricorrono avverso la sentenza d’appello sulla base di due motivi di doglianza e che la controparte è rimasta intimata.
CONSIDERATO
che il primo motivo, con il quale i ricorrenti prospettano nullità della sentenza o del procedimento, per aver fatto parte del Collegio d’appello un giudice ausiliario, a fronte della questione di costituzionalità rimessa al Giudice delle leggi da questa Corte con le ordinanze n. 32032/2019 e n. 33033/2019, va rigettato sulla scorta della sopravvenuta sentenza della Corte Costituzionale n. 4112021, la quale ha dichiarato, con getto solo de futuro, “l’illegittimità costituzionale del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, artt. 62,63,64,65,66,67,68,69,70,71 e 72, (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), convertito, con modificazioni, in L. 9 agosto 2013, n. 98, nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dal D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, art. 32, (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della L. 28 aprile 2016, n. 57)”;
considerato che il secondo motivo, con il quale i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché l’omesso esame id un fatto controverso e decisivo, non supera alo scrutinio d’ammissibilità per le ragioni che seguono:
a) con la censura in esame i ricorrenti contestano la motivazione della sentenza impugnata, giudicata “contorta” e non pienamente valutativa delle prove; addebitano alla stessa di aver omesso di prendere in esame prove documentali aventi valore decisivo (certificato storico di residenza e certificazione catastale attestante la destinazione agricola del fondo); di aver posato il rigoristico principio enunciato dalla Corte di cassazione, secondo il quale la coltivazione del fondo non costituirebbe prova del possesso “uti dominus”, anche ove il terreno, come nella specie, avesse avuta esclusiva destinazione agricola; di avere violato il principio di non contestazione, stante che “il convenuto non ha preso puntuale posizione sull’asserito possesso degli attori, stante le sollevate accezioni, generiche, presuntive, apodittiche, e, comunque, incapaci di smentire che il rapporto di fatto dei ricorrenti è durato per oltre vent’anni, o di provare che la manifesta signoria sui beni sia stata contrastata da una contrapposta attività del proprietario, o di altro soggetto da lui delegato, tale da escludere i pretendenti al godimento dei beni”;
b) è di tutta evidenza che, nella sostanza, peraltro neppure dissimulata, il complesso censuratorio investe inammissibilmente l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito, in questa sede non sindacabile, neppure attraverso l’escamotage dell’evocazione dell’art. 116, c.p.c., in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., da ultimo, Sez. 6-1, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299);
c) la Corte locale ha, con insindacabile giudizio, peraltro condotto alla stregua d’una analitica rassegna delle evidenze probatorie, escluso che gli odierni ricorrenti avessero assolto all’onere, peraltro rigoroso, di provare che per un ininterrotto ventennio avessero goduto del bene come se ne fossero stati i proprietari; facendo, inoltre, puntuale applicazione del consolidato, e qui condiviso, indirizzo di questa Corte di legittimità, secondo il quale, ai fini della prova degli elementi costitutivi dell’usucapione – il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva – la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l’intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta “uti dominus”; costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l’intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l’attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario (Sez. 6, n. 6123, 0510312020, Rv. 657277, da ultimo);
d) è di tutta evidenza che attraverso la denunzia di violazione di legge i ricorrenti sollecitano – non determinando essa, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente – un improprio riesame di merito (da ultimo, S. U. n. 25573, 12111/2020, Rv. 659459);
e) è inammissibile la denunzia di omesso esame di un fatto controverso e decisivo, non avendo i ricorrenti, a parte ogni altra considerazione, puntualmente allegato dove e quando i documenti evidenziati siano stati sottoposti al contraddittorio (per tutte, Dott.- S.U. n. 8053, 7/4/2014)”;
considerato che, di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis c.p.c., e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi inconsistenti;
considerato che non v’e’ luogo a regolamento delle spese poiché la controparte è rimasta intimata;
considerato che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
rigetta il ricorso;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2021