Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.41381 del 23/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22464/2018 proposto da:

B.C., elettivamente domiciliata in Roma, in via Publio Valerio n. 9, presso lo studio dell’avvocato Romano Mario, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Agenzia del Demanio, Agenzia delle Entrate, Equitalia Basilicata Spa, S.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 450/2018 del TRIBUNALE di MATERA, depositata il 04/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/10/2021 da Dott. PORRECA PAOLO.

FATTO E DIRITTO

Rilevato Che:

B.C. proponeva ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Matera n. 450 del 2018 esponendo che:

– la Ritrimat s.p.a. nel 1998 aveva notificato ad S.A.R. alcune cartelle esattoriali per tributi e aveva proceduto a pignoramento esattoriale relativamente all’intero di un immobile in comproprietà indivisa della deducente e del coniuge debitore;

– andato deserto il terzo incanto, all’udienza del maggio 1999 il Pretore emetteva decreto di devoluzione allo Stato, disponendo che la somma indicata fosse liquidata dal Demanio al concessionario per la riscossione entro 4 mesi dal provvedimento, ovvero fosse versata nelle forme dei depositi giudiziari qualora vi fossero stati interventi di terzi creditori;

– il decreto di devoluzione era trascritto, ma gli uffici finanziari non versavano somme;

– nel maggio 2008 decedeva l’esecutato, lasciando eredi legittimi la ricorrente e i figli S.E. e R.;

– nel maggio 2009 gli eredi con ricorso al giudice dell’esecuzione chiedevano la revoca del decreto di devoluzione per mancato versamento delle somme e la deducente domandava la revoca stessa anche perché estranea ai debiti azionati;

– il giudice dell’esecuzione disponeva l’integrazione del contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia del Demanio, che si costituivano insieme a Equitalia s.p.a.;

– esclusa la sospensione della procedura, il giudice dell’esecuzione fissava il termine per l’introduzione del giudizio di pieno merito, che veniva effettuata con citazione della deducente in cui si domandava di accertare che il decreto di devoluzione non era stato notificato alla medesima che quindi non aveva potuto esercitare il riscatto; di revocare il decreto poiché conteneva un errore nella indicazione del prezzo di devoluzione e nella indicazione dell’ente obbligato al versamento; di rimettere conseguentemente in termini la deducente per esercitare il diritto di riscatto, previo accertamento del mancato versamento del prezzo da parte dell’amministrazione tenuta;

– il Tribunale rigettava l’opposizione osservando che, a mente della normativa “ratione temporis” vigente, non era prevista la notifica del decreto alla comproprietaria che, peraltro, non aveva però ricevuto l’avviso a lei spettante, ex art. 599, c.p.c., ma, ciò nondimeno, aveva avuto conoscenza legale della procedura con la comparsa del maggio 2009, con cui aveva chiesto la revoca del decreto stesso per mancato versamento del prezzo, senza che l’esercizio del diritto di riscatto fosse poi avvenuto tempestivamente;

– l’erronea indicazione del prezzo era questione meramente aritmetica e comunque non opposta nei termini di cui all’art. 617, c.p.c., posto che con la sopra ricordata comparsa non era stato neppure chiesto fosse rideterminato quell’importo;

ha depositato memoria la ricorrente;

ha presentato conclusioni scritte il Pubblico Ministero;

Rilevato che:

con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 90, “ratione temporis” applicabile, poiché il Tribunale avrebbe omesso di considerare che il termine perentorio per l’esercizio del diritto di riscatto era dalla legge previsto decorrere da una specifica notificazione ovvero conoscenza legale tipica e non da una conoscenza accidentale, mentre alla deducente non era stato notificato il decreto né effettuata la comunicazione dell’avviso ex art. 599 c.p.c.;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 87, poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che la differenza tra il prezzo, corretto, indicato nel decreto di devoluzione, e quello, inesatto, indicato da una istanza della Ritrimat all’Ufficio del territorio di Matera, in uno all’erronea indicazione del soggetto tenuto al versamento – il Demanio, ovvero la correlativa Agenzia subentrata, invece che l’Agenzia delle Entrate – avevano inciso sulla efficacia ed efficienza del decreto stesso imponendone la richiesta revoca;

Rilevato che:

preliminarmente dev’essere osservato che la notifica alle amministrazioni è stata fatta all’Avvocatura distrettuale invece che generale, con conseguente nullità e necessità, in ipotesi, di rinnovo (Cass., Sez. U., 15/01/2015, n. 608), ma l’inammissibilità dei motivi di ricorso, di cui si sta per dire, esonera dal dover disporre lo stesso, in applicazione del principio della ragionevole durata del processo che impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedire i comportamenti che ostacolino una sollecita definizione del giudizio, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuale e in formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo (Cass., 11/03/2020, n. 6924);

i motivi di ricorso, dunque, possono essere esaminati congiuntamente per connessione;

ancora preliminarmente va gradatamente osservato che l’opposizione proposta non è stata qualificata dal Tribunale, e dev’esserlo in questa sede ai fini della valutazione di ammissibilità dell’odierno ricorso;

con la domanda articolata e scrutinata dal giudice di merito, dunque, non è stato contestato il diritto del creditore a procedere all’esecuzione forzata (“an”) bensì il come questa è stata svolta (“quomodo”), in specie sotto il profilo della mancata notificazione o comunicazione del decreto di devoluzione, così da consentire l’esercizio del diritto di riscatto, ovvero dell’erronea indicazione del prezzo di devoluzione e del soggetto obbligato al correlativo pagamento;

infatti, nella cornice di ammissibilità dei fatti espositi nell’odierno ricorso, a mente dell’art. 366 c.p.c., n. 6, la ricorrente riporta di aver domandato, in fase sommaria, al giudice dell’esecuzione, la revoca del decreto di devoluzione perché estranea ai debiti del coniuge originariamente esecutato, ma la stessa parte, nel riportare, anche testualmente (pagg. 5-6 del ricorso), le domande oggetto della riassunzione nella fase di pieno merito, chiarisce di non aver coltivato, già davanti al Tribunale, il motivo di opposizione in parola;

ciò posto, va ricordato sia che la preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all’inizio dell’esecuzione) davanti al giudice dell’esecuzione è necessaria e inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario (Cass., 11/10/2018, n. 25170, e succ. conf.); sia che i motivi di opposizione esecutiva cristallizzano il perimetro cognitivo della stessa, salva la rilevabilità d’ufficio della caducazione stessa del titolo esecutivo, e rispetto a essi, che integrano “causa petendi”, l’opponente assume il ruolo di attore mentre il giudice non può eccedere o divergere nello scrutinio così conformato, profilo giudiziale, questo, quindi sempre rilevabile officiosamente (in difetto di giudicati univoci contrari a questo principio) (Cass., 28/06/2019, n. 17441, Cass., Sez. U., 14/12/2020, n. 28387, pag. 6);

in questa cornice, i motivi di opposizione diversi dalla richiesta di revoca del decreto di devoluzione per mancato versamento del prezzo, e dalla richiesta di rimessione in termini per l’esercizio del diritto di riscatto, sono inammissibili perché non formulati nella fase sommaria e quindi nuovi;

i due motivi ammissibili sono questo profilo, restano, però: infondato il secondo, e non oggetto dei motivi di ricorso per cassazione il primo;

come osservato dal Tribunale, la ricorrente, con la comparsa del maggio 2009 ha mostrato di avere conoscenza legale della procedura esecutiva, sicché la domanda di rimessione in termini per l’esercizio del diritto di riscatto ovvero di elisone della preclusione così implicitamente ma univocamente ritenuta sussistere, formulata, come riportato in ricorso, all’udienza del giugno 2016, era effettivamente tardiva, essendo decorsi ben più dei tre mesi previsti, e dunque infondato il motivo di opposizione alle modalità esecutive in quel modo diversamente seguite;

quanto al mancato versamento del prezzo da parte dell’ente obbligato, questo viene menzionato solo descrittivamente al termine del primo motivo di ricorso per cassazione – nella cornice dell’affermazione per cui con il riscatto si otterrebbe il pagamento del prezzo non ancora intervenuto (pag. 14 del ricorso) – e, nel secondo motivo di gravame di legittimità, solo nel quadro della diversa tesi per cui il decreto di devoluzione sarebbe inficiato dalla erronea o contraddittoria indicazione del prezzo dovuto e del soggetto obbligato;

le censure del secondo motivo, quindi, risultano estranee all’originario motivo di opposizione consistente nella richiesta di revoca del decreto di devoluzione per mancato versamento del prezzo, sicché va solo corretta la motivazione del rigetto complessivo dell’opposizione – “parte qua” inammissibile nella fase di pieno merito in questione, e viceversa ritenuta inammissibile per mancata opposizione formale nei termini dal Tribunale;

solo per completezza va detto che, in effetti, la parte dà atto della corretta indicazione del prezzo nel decreto pretorile, invocando una differente indicazione in una istanza della società Ritrimat riguardo alla quale non si spiega perché inciderebbe sul legittimo provvedimento pretorile;

e peraltro, sarebbe stata anche evidente la tardività delle questioni afferenti al preteso errore di quantificazione o specificazione del soggetto obbligato, posto che queste avrebbero dovuto farsi valere nei termini per l’opposizione formale da parte dell’allora esecutato, non il suo decesso potendo determinare una rimessione in termini per i successori nel debito;

non deve disporsi sulle spese stante la mancanza di difesa delle parti intimate.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2021

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