Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.41384 del 23/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10438/2018 R.G. proposto da:

IMMOBILIARE EMME SRL, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in ROMA, via CRESCENZIO 25, presso lo studio dell’avvocato PAOLO LONGO, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO MOSSATI, assistito e difeso dall’avvocato SIMONA PREVITALI;

– ricorrente –

contro

QUATTRO EFFE SRL, CREDITO COOPERATIVO CARAVAGGIO ADDA E CREMASCO CASSA RURALE SC, M.A., TREVIASS 2 SRL, ITALFONDIARIO SPA, BANCA POPOLARE DI VICENZA SPA, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, ALBERGO RISTORANTE VERRI SRL;

– intimati –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di BERGAMO, pubblicata il 31/01/2018, in procedimento di reclamo iscritto al n. 10399/17 rg;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 28/10/2021 dal Presidente Dott. Franco DE STEFANO.

RILEVATO

che:

la Immobiliare Emme srl ricorre, affidandosi ad un motivo, per la cassazione dell’ordinanza del 31/01/2018 con cui il Tribunale di Bergamo ha rigettato, per difetto di sua legittimazione, il reclamo da quella proposto (il 10/11/2017) contro la revoca (avutasi con ordinanza 20/10/2017 del giudice dell’esecuzione, all’esito del relativo subprocedimento nel quale l’odierna ricorrente era intervenuta con ricorso 21/08/2017) dell’aggiudicazione – in favore della Quattro Effe srl per il prezzo di Euro 1.225.000 il 30/03/2017 da parte del notaio delegato – del compendio pignorato nella procedura di espropriazione immobiliare n. 196/12 r.g.e. (ad istanza del Credito Cooperativo Caravaggio Adda e Cremasco – c.r. s.c. nei confronti dell’Albergo Ristorante Verri srl, nella quale risultano coinvolti il custode M.A., nonché, sia pure a titolo non sempre chiaro, la Treviass 2 srl, la Italfondiario spa, la Banca popolare di Vicenza spa, l’Agenzia delle entrate riscossione);

nessuno degli intimati espleta attività difensiva in questa sede ed il ricorso è trattato all’adunanza camerale del 28/10/2021, fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., per la quale il Pubblico Ministero non deposita conclusioni scritte, né parte ricorrente deposita memoria.

CONSIDERATO

che:

non è necessaria la verifica della ritualità della notifica del ricorso ad alcuni degli intimati sotto il profilo della nullità di notifiche eseguite a soggetti presso procuratori non costituiti nello specifico procedimento concluso con il provvedimento oggetto di ricorso per cassazione, per l’inutilità di ogni attività eventuale di rinnovazione in vista della definizione in rito del presente ricorso, in applicazione dei principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (fin da Cass. Sez. U. ord. 22/03/2010, n. 6826);

invero la ricorrente, premessa l’ammissibilità di un ricorso diretto per cassazione avverso l’ordinanza che definisce il reclamo previsto dall’art. 591-ter c.p.c. e ricordato di essere promissaria acquirente di una quota pari al 95% dell’immobile staggito e creditrice dell’esecutata per una condanna alle spese in primo grado nel relativo giudizio ai sensi dell’art. 2932 c.c., lamenta con unitario motivo la “violazione o falsa applicazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 591-ter c.p.c. e/o all’art. 100 c.p.c.”, in estrema sintesi sostenendo sussistenti tanto la legittimazione che l’interesse a reclamare in capo a chi vanta un diritto di credito, sia pure senza essere intervenuto nella procedura espropriativa;

a prescindere dalla correttezza o meno della qualificazione data dalla qui gravata ordinanza del procedimento e della conseguente identificazione del mezzo di reazione legittimamente esperibile, in base al principio dell’apparenza l’ammissibilità dell’impugnazione va verificata alla stregua della richiamata qualificazione: e questa Corte è ormai ferma nell’escludere la diretta ricorribilità di un’ordinanza che definisca il procedimento di reclamo ai sensi dell’art. 591-ter c.p.c.;

al riguardo, basti qui un integrale richiamo a Cass. 09/05/2019, n. 12338 (già più volte seguita dalla giurisprudenza di legittimità; per tutte, si vedano: Cass. 24/09/2019, nn. 23657 e 23658; Cass. ord. 08/07/2020, n. 14249; Cass. ord. 21/07/2020, n. 15441): le cui argomentazioni e conclusioni non sono scalfite dalle difese dell’odierna ricorrente;

così precluso l’esame del merito delle doglianze, il ricorso va dichiarato inammissibile, ma non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità, per non avervi svolto attività difensiva alcun intimato;

infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2021

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