LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 5955/2019 R.G. proposto da:
R.A., domiciliato nella Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi De Lisio, come da procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Intrum Italy S.p.a., in persona del procuratore speciale F.M., quale procuratrice speciale di Penelope SPV s.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, Via Leonida Bissolati n. 76, presso lo studio dell’avvocato Tommaso Spinelli Giordano, che la rappresenta e difende come da procura in calce al controricorso;
– controricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 1842/2018 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 28.11.2018; N. 5955/19 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28.10.2021 dal Consigliere relatore Dott. Salvatore Saija.
FATTI DI CAUSA
Con atto del 13.10.2014, R.A. propose opposizione al precetto notificato da Italfondiario s.p.a., quale procuratore del Banco di Napoli, con cui gli si intimava il pagamento della somma di Euro 83.307,57, e ciò in forza di un contratto di mutuo fondiario del 9.3.2007, contestando pretese violazioni formali, nonché gli accessori del credito. Con sentenza del 19.10.2015, il Tribunale di Salerno rigettò l’opposizione, condannando l’opponente anche ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, R.A. propose gravame avverso detta decisione, parzialmente accolto dalla Corte d’appello di Salerno, con sentenza del 28.11.2018. Osservò il giudice d’appello che, quanto all’ammontare del credito intimato, non era stata dedotta alcuna prova dell’entità dei pretesi pagamenti parziali effettuati dal mutuatario (secondo il quale essi sarebbero stati riconosciuti dalla Banca), sicché il credito doveva intendersi non estinto in parte qua, non avendo il debitore assolto il relativo onere probatorio; quanto agli interessi di mora, procedeva al ricalcolo – sulla base delle risultanze della C.T.U. – in guisa coerente con le condizioni contrattuali, detratto quanto già versato dal mutuatario al riguardo; infine, accertato il superamento del c.d. tasso soglia antiusura nel corso del rapporto, riduceva l’importo degli interessi nei limiti di legge, nel complesso condannando il R. al pagamento della somma di Euro 73.709,71, oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo.
Ricorre ora per cassazione R.A., affidandosi a due motivi, cui resiste con controricorso Intrum Italy s.r.l., quale procuratore speciale di Penelope SPV s.r.l., cessionaria del credito già in testa al Banco di Napoli, che ha anche proposto ricorso incidentale, sulla scorta di tre motivi. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
RICORSO PRINCIPALE.
1.1 – Con il primo motivo, si lamenta omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Il ricorrente, in particolare, si duole dell’omesso esame di quanto emergente dal documento proveniente dalla banca, datato 11.5.2016, versato in atti e consistente nella precisazione del credito operata in seno alla procedura immobiliare N. 14/2015 R.G.E. (avviata dalla Banca dinanzi al Tribunale di Salerno in forza del precetto opposto), a seguito della domanda di conversione in quella sede avanzata da esso ricorrente; dal citato documento, secondo il R., si evince che le rate dalla n. 28 alla n. 58 del mutuo erano state pagate, benché limitatamente alla sola quota capitale. Al contrario, la Corte d’appello aveva ritenuto che non fosse stata fornita la prova dei pretesi pagamenti parziali, sicché l’onere relativo doveva ritenersi non assolto, così dovendo intendersi provato, al contrario, il credito vantato dalla Banca.
1.2 – Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1346,1418,1419,1421 e 1284 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver la sentenza d’appello dedicato “nemmeno un rigo” all’eccezione di nullità del contratto per indeterminatezza e indeterminabilità dell’oggetto, per essere il contratto stesso privo del piano di ammortamento, questione comunque rilevabile d’ufficio, come pure ampiamente argomentato da esso ricorrente nella comparsa conclusionale in appello.
RICORSO INCIDENTALE.
1.3 – Con il primo motivo, si denuncia la violazione dell’art. 345 c.p.c., commi 2 e 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver la Corte d’appello consentito la produzione del documento datato 11.5.2016 ed averne comunque tenuto conto nell’economia della decisione.
1.4 – Con il secondo motivo, si denuncia violazione dell’art. 644 c.p. e art. 1815 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver il giudice d’appello tenuto conto della c.d. “usura sopravvenuta”, benché fosse stato accertato che, all’atto della stipula del contratto, nessuna soglia anti-usura fosse stata superata.
1.5 – Con il terzo motivo, infine, si denuncia violazione dell’art. 1219, comma 2, n. 3, art. 1224, comma 1, secondo periodo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver la Corte d’appello riconosciuto gli interessi moratori, pure calcolati dal C.T.U., e per averli conseguentemente sostituiti con i soli interessi legali, per di più dalla sola data della pronuncia.
2.1 – Il primo motivo del ricorso principale, per come formulato, è inammissibile. A ben vedere, il fatto che si pretenderebbe essere stato omesso dal giudice d’appello non consiste in un fatto storico, ma nella mera omessa valutazione di un elemento istruttorio, ossia il documento datato 11.5.2016, proveniente dalla Banca e consistente nella nota di precisazione del credito resa nella procedura esecutiva frattanto avviata a carico dello stesso R.; il che emerge plasticamente proprio dal corpo del motivo in esame, laddove si evidenzia testualmente (p. 8) che “Il nesso causale tra l’omesso esame della dichiarazione della BANCA e la soluzione giuridica data alla controversia è innegabile. (…) se alla predetta dichiarazione fosse stato tributato il valore probatorio che merita…”. In sostanza, il ricorrente principale si duole dell’erronea o mancata valutazione del contenuto di un documento, e dunque non di un fatto storico fenomenicamente apprezzabile, ponendosi pertanto al di fuori del perimetro del denunciato vizio di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio”, per trattarsi invece di una “questione”, il che avrebbe dovuto denunciarsi in questa sede ai sensi del 360 n. 3 o n. 4 c.p.c., a seconda della valutazione prospettica (v. ex multis Cass. n. 17761/2016), donde l’inammissibilità del mezzo.
2.2 – D’altra parte, il risultato non differisce ove pure si volesse riqualificare il motivo, anche secondo il noto insegnamento di Cass., Sez. Un., n. 17931/2013. Infatti, ad intendere il mezzo quale denuncia di un erroneo apprezzamento delle risultanze istruttorie in cui sarebbe incorso il giudice d’appello ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (e, quindi, nella sostanza, di violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e/o 116 c.p.c.), vi è che difetta in ogni caso qualsivoglia spiegazione del perché i relativi precetti (anche prescindendo dall’indicazione in rubrica degli stessi articoli del codice di rito) siano stati violati, così incorrendosi nell’inammissibilità per difetto di specificità. Sul punto, si veda esaustivamente quanto di recente affermato da Cass., Sez. Un., n. 23745/2020, secondo cui “In tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa”. Ed infine (per quanto qui interessa), va ribadito l’ulteriore principio secondo cui “Le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l’interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente l’applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell’assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista – pur rettamente individuata e interpretata – non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 360, comma 1, n. 3, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che e’, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità” (Cass. n. 640/2019).
Come è evidente dalla mera lettura del mezzo in discorso, in alcun modo può scorgersi la specificità richiamata dai suddetti principi; non senza dire, comunque, che la denuncia di violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e/o 116 c.p.c., è soggetta a peculiari presupposti, essendosi più volte condivisibilmente affermato che “In tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione” (così, Cass. n. 27000/2016; Cass. n. 1229/2019). Ne’, infine, a diversi risultati conduce una riqualificazione del mezzo come denuncia di error in procedendo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ed in particolare, nella sostanza, per violazione dell’art. 112 c.p.c., sotto il profilo dell’omessa pronuncia sull’eccezione di pagamento parziale, benché singolarmente avanzata per la prima volta in grado d’appello (pare in effetti ben strano che l’odierno ricorrente non abbia allegato i pretesi pagamenti parziali, asseritamente dimostrati dal documento datato 11.5.2016, fin dalla proposizione dell’opposizione preesecutiva, avvenuta nel 2014, trattandosi di fatti che, all’epoca, si erano certamente già realizzati, perché in tesi avvenuti entro il dicembre 2011): infatti, difetta nel corpo del motivo in discorso qualsivoglia riferimento alla nullità della sentenza quale conseguenza di detta omissione, sicché non è possibile procedere alla riqualificazione del motivo stesso, secondo il già citato insegnamento di Cass., Sez. Un., n. 17931/2013.
3.1 – Anche il secondo motivo del ricorso principale è inammissibile.
Il ricorrente, infatti, si limita a riprodurre quanto dedotto, riguardo all’eccezione di nullità del contratto, nella comparsa conclusionale in grado d’appello (ove invero era stata sollevata per la prima vota), ma si duole in realtà – ad onta della rubrica, incentrata sulla pretesa violazione di norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – del fatto che la Corte d’appello non abbia esaminato l’eccezione stessa, censura che avrebbe dovuto proporsi ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 112 c.p.c., donde l’inammissibilità del mezzo stesso, anche in tal caso difettando qualsiasi riferimento alla nullità della sentenza che così ne sarebbe derivata (v. la già citata Cass., Sez. Un., n. 17931/2013).
Ne’, del resto, può farsi luogo, in questa sede, al rilievo d’ufficio della pretesa nullità del contratto – come pure a ben vedere anelerebbe il ricorrente principale – noto essendo che detta nullità, pur rilevabile officiosamente in ogni stato e grado del processo, incontra però “in sede di legittimità, il limite del divieto degli accertamenti di fatto, sicché nel giudizio di cassazione la nullità è rilevabile solo se siano acquisiti agli atti tutti gli elementi di fatto dai quali possa desumersene l’esistenza” (Cass. n. 20438/2019). Come risulta evidente dalla mera lettura del mezzo in esame, il ricorrente omette del tutto di riportare il contenuto del contratto e delle clausole relative alla determinazione del tasso d’interesse, obliterando per di più ogni informazione sulla collocazione processuale del documento cui si riferisce – così violando, anche e ad un tempo, il disposto dell’art. 366, comma 1, nn. 3 e 6 -, sicché la mera allegazione circa la mancanza, nel contratto, del piano di ammortamento, in alcun modo può ritenersi sufficiente ai fini della valutazione officiosa in discorso.
4.1 – Dall’inammissibilità del ricorso principale discende, de plano, l’inefficacia del ricorso incidentale, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2.
Infatti, detta ultima impugnazione è da considerare tardiva, essendo stata proposta in data 2.4.2019, ossia ben oltre il termine di cui all’art. 325 c.p.c. (la sentenza d’appello è stata notificata al R. in data 30.11.2018); né rileva che la ricorrente incidentale abbia comunque rispettato il termine di cui all’art. 371 c.p.c., comma 2 (il ricorso principale essendole stato notificato il 22.2.2019). Conseguentemente, può ribadirsi il consolidato principio di diritto secondo cui “In tema di giudizio di cassazione, il ricorso incidentale tardivo, proposto oltre i termini di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2, ovvero art. 327 c.p.c., comma 1, è inefficace qualora il ricorso principale per cassazione sia inammissibile, senza che, in senso contrario rilevi che lo stesso sia stato proposto nel rispetto del termine di cui all’art. 371 c.p.c., comma 2 (quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale)” (così, da ultimo, Cass. n. 17707/2021).
5.1 – In definitiva, il ricorso principale è inammissibile, mentre quello incidentale è inefficace. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente principale, giacché l’inefficacia del ricorso incidentale implica che esso non debba essere preso in considerazione dalla Corte, neanche ai fini della valutazione della c.d. soccombenza virtuale (Cass. n. 15220/2018). In relazione alla data di proposizione del ricorso principale (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace il ricorso incidentale. Condanna il ricorrente principale alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.300,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 28 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2021
Codice Civile > Articolo 1284 - Saggio degli interessi | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1346 - Requisiti | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1418 - Cause di nullita' del contratto | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1419 - Nullita' parziale | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1421 - Legittimazione all'azione di nullita' | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1815 - Interessi | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2021 - Legittimazione del possessore | Codice Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 4 - (Omissis) | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 115 - Disponibilita' delle prove | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 116 - Valutazione delle prove | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 325 - Termini per le impugnazioni | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 615 - Forma dell'opposizione | Codice Procedura Civile