Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.41389 del 23/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5516-2021 proposto da:

N.H., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIETRO MASCAGNI 186, presso lo studio dell’avvocato JACOPO MARIA PITORRI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ROMA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 6410/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 16/12/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARINA MELONI.

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Roma con sentenza in data 9/1/2020 ha rigettato l’appello avverso il provvedimento del Tribunale di Roma che a sua volta aveva confermato il rigetto pronunciato dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma in ordine alle istanze avanzate da N.H. nato in *****, volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.

Il richiedente asilo aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di essere fuggito dal proprio paese in quanto aveva colposamente investito un bambino che era morto e così temeva di essere condannato a morte per l’omicidio commesso. La Corte in particolare ha escluso le condizioni previste per il riconoscimento del diritto al rifugio D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 7 e 8, ed i presupposti richiesti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, per la concessione della protezione sussidiaria, non avendo il ricorrente dimostrato che potesse essere sottoposto nel paese di origine a pena capitale o a trattamenti inumani o degradanti. Nel contempo il collegio di merito negava il ricorrere di uno stato di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale nonché una situazione di elevata vulnerabilità individuale. Avverso il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia omessa pronuncia in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, perché la Corte non si era pronunciata sulla mancata concessione della protezione umanitaria da lui richiesta.

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia mancato esercizio dei poteri istruttori in ordine all’accertamento della situazione oggettiva relativa al Paese di origine e della condizione personale del ricorrente passibile di pena di morte, tuttora vigente in Gambia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn.3 e 5.

Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia violazione e omessa applicazione dell’art. 10 Cost., ed art. 19 TUI, riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, riguardo alla mancata concessione del diritto di asilo al ricorrente ed al divieto di espellere chi, tornando nel paese di origine, potrebbe essere vittima di trattamenti inumani o degradanti.

Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in quanto il giudice territoriale avrebbe dovuto riconoscere la protezione umanitaria al ricorrente nonché per l’omesso esame dello stato di integrazione raggiunto in Italia dal ricorrente in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Il ricorso è inammissibile in ordine a tutti i motivi proposti.

I motivi di ricorso contengono tutti una serie di critiche agli accertamenti in fatto espressi nella motivazione della corte territoriale che, come tali, si palesano inammissibili, in quanto dirette a sollecitare un riesame delle valutazioni riservate al giudice del merito, che del resto ha ampiamente e rettamente motivato la statuizione impugnata, esponendo le ragioni del proprio convincimento.

Il primo motivo è infondato perché la Corte a pag. 6 del provvedimento ha dato atto che la domanda di concessione della protezione umanitaria era tardiva in quanto formulata nella comparsa conclusionale. Non sussiste pertanto alcuna omessa pronuncia in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Il secondo motivo è inammissibile perché il giudice territoriale non è venuto meno al dovere di cooperazione istruttoria D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8, in quanto pur avendo ritenuto, a monte, che i fatti lamentati non costituiscano un ostacolo al rimpatrio né integrino un’esposizione seria alla lesione dei diritti fondamentali della persona ha comunque indagato verificando, sulla base del rapporto internazionale indicato in motivazione e citando le fonti di informazione, che la situazioni del Gambia non comporta il rischio di un danno grave derivante da violenza indiscriminata.

In riferimento alla disposizione dell’art. 10 Cost., questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste dai tre istituti dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e del diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, e di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6; con la conseguenza che non vi è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10 Cost., comma 3, in chiave processuale o strumentale, a tutela di chi abbia diritto all’esame della sua domanda di asilo alla stregua delle vigenti norme sulla protezione. (Cass. 10686 del 2012; n. 16362 del 2016).

In riferimento poi alla protezione umanitaria ed al principio di asilo costituzionale, inerente alle situazioni di vulnerabilità riguardanti i diritti umani fondamentali la Corte avvalendosi dei poteri di cooperazione istruttoria officiosa, così come previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, ha escluso con accertamento di fatto insindacabile in questa sede l’esistenza di una situazione di particolare vulnerabilità del ricorrente e l’inserimento sociale e lavorativo dello straniero non avendo il ricorrente provato di aver trovato un lavoro in Italia, ma nemmeno ha allegato elementi che consentano di stabilire se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in comparazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza (Cass. n. 4455/2018).

Il ricorso proposto deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte di Cassazione, il 21 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2021

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