Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.41392 del 23/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14943-2021 proposto da:

ROBUR TIBONI VOLLEY SSD, ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i tetmini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituito –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 866/02/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE delle MARCHE, depositata il 13/11/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE MARIA ENZA.

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ha notificato in data 30 gennaio 2020 controricorso al ricorso di Robur Tiboni Volley ssd a r.l., proposto per la cassazione della sentenza della CTR delle Marche, n. 866/2/2020, dep. 13.11.2020, con la quale era stato dichiarato inammissibile l’appello della società contribuente in controversia su impugnazione di avviso di accertamento Anno d’imposta 2013 ai fini Ires e Irap.

La cancelleria ha certificato che il detto ricorso non è stato iscritto a ruolo.

CONSIDERATO

che:

Il potere della Corte di cassazione di dichiarare di ufficio l’improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso, ove la parte intimata ne abbia portato a conoscenza della Corte l’esistenza con il controricorso (cfr. Cass. 26529/2017; Cass. n. 252-01; principio già affermato da Cass. Sez. U n. 4859-81 e Cass. Sez. U n. 6420-81; v. anche Cass. 20327/2019).

Il ricorso va quindi dichiarato improcedibile. Ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, nella misura indicata nel dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.800,00, oltre spese prenotate e debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2021

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