LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14943-2021 proposto da:
ROBUR TIBONI VOLLEY SSD, ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i tetmini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituito –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 866/02/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE delle MARCHE, depositata il 13/11/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE MARIA ENZA.
RITENUTO
che:
L’Agenzia delle entrate ha notificato in data 30 gennaio 2020 controricorso al ricorso di Robur Tiboni Volley ssd a r.l., proposto per la cassazione della sentenza della CTR delle Marche, n. 866/2/2020, dep. 13.11.2020, con la quale era stato dichiarato inammissibile l’appello della società contribuente in controversia su impugnazione di avviso di accertamento Anno d’imposta 2013 ai fini Ires e Irap.
La cancelleria ha certificato che il detto ricorso non è stato iscritto a ruolo.
CONSIDERATO
che:
Il potere della Corte di cassazione di dichiarare di ufficio l’improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso, ove la parte intimata ne abbia portato a conoscenza della Corte l’esistenza con il controricorso (cfr. Cass. 26529/2017; Cass. n. 252-01; principio già affermato da Cass. Sez. U n. 4859-81 e Cass. Sez. U n. 6420-81; v. anche Cass. 20327/2019).
Il ricorso va quindi dichiarato improcedibile. Ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, nella misura indicata nel dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.800,00, oltre spese prenotate e debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2021